mercoledì 31 dicembre 2014

Un bambino


Voglio raccontare oggi un episodio della mia infanzia che ha qualche attinenza con la presunta passeggiata notturna di Natalino Mele a Signa.

Avevo cinque anni e mi trovavo a passeggio con mio nonno in quartiere periferico e a me sconosciuto di Genova, casualmente vicino al cimitero di Staglieno.

Camminando su una strada carrozzabile incrociammo, a breve distanza l’uno dall’altro, due viottoli lastricati in mattoni (a Genova, come saprete dalla meravigliosa canzone di Fabrizio De André, vengono chiamati “creuze”) che scendevano verso il basso, apparentemente paralleli. Il nonno, che credo conoscesse il posto, propose un gioco; ognuno sarebbe sceso per uno dei due viottoli e ci saremmo poi ritrovati allo sbocco nella strada sottostante. Accettai con entusiasmo; senonché, una volta solo, percorsa una ventina di metri nella stradina che era contornata da alti muri di pietra e della quale non si vedeva lo sbocco, fui preso dal panico, mi bloccai e scoppiai in un pianto dirotto. Dopo qualche minuto, fui raccolto da un passante, accompagnato da un bar e ben presto, grazie al fatto che ricordavo il numero di telefono di casa, riconsegnato alla famiglia.

Perché racconto questo episodio apparentemente insignificante? Perché mi fa pensare che un bambino piccolo (ero più piccolo di Natalino e forse anche particolarmente cagasotto, questo non posso dirlo) che si trovi isolato in un ambiente sconosciuto abbia facilmente una reazione di panico bloccante: in altri termini, nel caso di Signa, il bambino sarebbe rimasto probabilmente a piangere attaccato al cadavere della madre, difficilmente avrebbe maturato da solo il proposito di avventurarsi nell’oscurità verso una lucina (che non c’è) per chiedere soccorso. Insomma, il paragone con il mio caso personale mi fa vieppiù dubitare della ipotesi che vede in azione a Signa un assassino sconosciuto ed estraneo, che dopo aver ucciso i due amanti lascia il bambino al proprio destino.

Questo piccolo episodio deve essere stato per me abbastanza scioccante. In effetti, in seguito, ho rivissuto più volte questo episodio in sogno; e parecchi anni fa ne ho tratto spunto per un romanzo (che è stato anche la mia opera prima) ora disponibile come ebook: http://www.amazon.it/Il-Sogno-dellOrco-Frank-Powerful-ebook/dp/B00HFD40K6

 

martedì 30 dicembre 2014

La verità giudiziaria


 
Giova ripeterlo ancora una volta: la verità giudiziaria sul caso del Mostro di Firenze si fonda interamente sulla valenza della confessione quale prova regina. In mancanza di qualsiasi riferimento concreto, valgono i racconti nebulosi e contraddittori di Giancarlo Lotti. Senza il Lotti tutto crolla: Pacciani rimane assolto in appello, Vanni un innocuo pensionato, i compagni di merende tornano ad essere mera e folcloristica definizione giornalistica. 

Perché, altrimenti, i delitti del 1974 e giungo 1981 non entrano nei processi? Perché di essi Lotti nulla sa o vuol dire. Perché Vanni viene assolto per Calenzano? Perché in quel caso Lotti è testimone solo de relato. Sarà un caso che si giunge a sentenza di condanna solo per quei delitti dei quali Lotti si autoaccusa? 

Piaccia o non piaccia, la forza di una confessione può essere sconfitta solo da una prova – tangibile, reale – contraria. Ad esempio, che nel settembre 1985 la 128 rossa fosse già stata rottamata…

mercoledì 24 dicembre 2014

FEGATO di Umberto Cecchi

Testa di Medusa di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio



E' un romanzo uscito nel 2000 per l'editore Stampa Alternativa / Nuovi Equilibri ed ispirato alla vicenda del Mostro di Firenze. Cecchi era all'epoca direttore del quotidiano fiorentino La Nazione, dopo essere stato a lungo inviato speciale all'estero, soprattutto in zone di guerra.

Il romanzo si immagina scritto in prima persona dal Mostro, un po' alla maniera dell' American Psycho di Bret EastonEllis, con cui ha qualche somiglianza. Le coincidenze con il modello fiorentino sono a volte molto precise, a volte assenti: l'assassino violenta la vittima femminile, la uccide, le asporta e in parte divora il fegato; uccide ed evira la vittima maschile conservandone il pene. Nella finzione, l'assassino è un giornalista-scrittore, celebre e benestante; hanno una parte notevole nella vicenda un magistrato, un avvocato, un guardone. Ogni capitolo è costruito su un'identica struttura: una "scena primaria" di sesso, violenza e di morte, vissuta in passato dal protagonista, in parte nell'infanzia – adolescenza, in parte nel suo lavoro di giornalista, alla quale segue la narrazione nel tempo presente, attraverso cui si dipana la storia che comprende la preparazione dell'ultimo delitto, l'indagine di polizia (con annessi Compagni di Merende quali capri espiatori e esca per il vero assassino) e la contro-indagine condotta dal Mostro stesso per capire chi lo stia imitando (fin dall'inizio è chiaro che i Mostri sono due, quello originale, noto, e l'imitatore, ignoto. Non svelo il finale, per non togliere ai potenziali lettori anche la scarsa suspence… Dal punto di vista stilistico, ho trovato il testo insopportabilmente "letterario", ma questo è un giudizio del tutto soggettivo.

Non mi risulta che il libro sia disponibile presso rivenditori online. Chi vuole avere assolutamente tutto quanto riguardi il Mostro di Firenze potrà cercarlo in qualche libreria remainders,nel mercato dell'usato o in biblioteca, eventualmente tramite il prestito interbibliotecario.

 Colgo l'occasione per fare a tutti gli appassionati gli auguri per un buon Natale e un felice Anno nuovo.

venerdì 17 ottobre 2014

Seconda raccolta

Seconda raccolta riveduta e corretta dei post, pubblicata su academia.edu, come se fossi un ricercatore serio; chi preferisce leggere un testo da pdf può scaricarla qui:
 
https://www.academia.edu/8824194/Mostro_di_Firenze_-_Altri_scritti_parte_seconda_

mercoledì 15 ottobre 2014

Il giudice e lo storico (2)

Cito dal libro di Carlo Ginzburg.

 "Il processo, come si ricorderà, è stato definito da Luigi Ferrajoli <<il solo caso di esperimento storiografico>>. Il giudice che conduce l'interrogatorio degli imputati e dei testimoni (<<le fonti fatte giocare de vivo>>) si comporta come uno storico che mette a confronto, per analizzarli, documenti diversi, Ma i documenti (gli imputati, i testimoni) non parlano da soli (…); per far parlare i documenti bisogna interrogarli, ponendo loro domande appropriate. Che il giudice istruttore L. e il sostituto procuratore P. siano stati guidati, nella loro inchiesta, da <<un disegno preciso in testa, un problema da risolvere, un'ipotesi di lavoro da verificare>>, non deve stupire (né, tanto meno, scandalizzare) nessuno. Il punto è un altro: la qualità delle ipotesi elaborate. Esse devono: a) essere dotate di un forte potere esplicativo; e, nel caso che i fatti le contraddicano, devono B) essere modificate o addirittura abbandonate del tutto. Se quest'ultima circostanza non si verifica, il rischio di cadere nell'errore (giudiziario o storiografico) è inevitabile."

Sono, questi, principi basilari di ogni studio storiografico e, credo, di ogni inchiesta giudiziaria; non è difficile accostarli a varie fasi della vicenda dell'indagine sui delitti del Mostro di Firenze. Che il Torrisi, Perugini, Giuttari – per limitarsi agli inquirenti senza coinvolgere i giudicanti - avesse in testa un disegno preciso, è indubbio e naturale; poco giustificabile invece passare dall'ipotesi da verificare al teorema da dimostrare ad ogni costo. La pista sarda, smentita dagli accadimenti successivi (ma solo parzialmente, a parere personale di chi scrive), venne abbandonata del tutto; l'accusa a Pacciani, smentita dall'assoluzione in secondo grado, venne modificata nel processo ai Compagni di merende; la stessa sfociò poi nella ricerca di ipotetici mandanti, che è rimasta infruttuosa.


L'indagine infinita rimane insoddisfacente sia dal punto di vista giudiziario (rinuncia a perseguire l'autore di tre duplici omicidi – incapacità di determinare il vero motore dei fatti delittuosi) che da quello storiografico, in quanto è impossibile arrivare ad un'univoca ricostruzione di quanto realmente accaduto; come se uno storico dovesse ammettere che sì, senz'altro è assodato che nel gennaio 1793 fu tagliata la testa al re di Francia, ma di non poter dire chi sia stato e perché…


venerdì 10 ottobre 2014

Il giudice e lo storico




Nel 1991 Carlo Ginzburg, storico e scrittore che si è occupato principalmente della caccia alle streghe nei secoli XVI e XVII (I benandanti, Il formaggio e i vermi), diede alle stampe un pamphlet dedicato al noto processo Sofri-Marino per l'omicidio del commissario Calabresi, intitolandolo "Il giudice e lo storico". Mi piace parlarne brevemente qui perché la vicenda giudiziaria analizzata nel volumetto (riedito e ampliato nel 2006) ha degli evidenti punti di contatto con la storia che è oggetto di questo blog, quanto meno con il capitolo rappresentato dai processi ai Compagni di Merende.

Riassumo velocemente l'antefatto, per chi fosse troppo giovane per ricordarlo: nel 1988 tale Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua si presentò ai carabinieri confessando di aver partecipato nel ruolo di autista all'uccisione del commissario di polizia Lugi Calabresi, avvenuta sedici anni prima, e denunciando i complici Ovidio Bompressi, che sarebbe stato esecutore materiale, e Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, dirigenti di Lotta Continua, come mandanti. Da qui nasce una lunghissima storia giudiziaria che si concluderà solo nel 2000 con la definitiva conferma della condanna degli imputati, dopo quattro (!) contrastanti sentenze della Corte di Cassazione.

Abbiamo quindi un reo confesso di un ruolo più marginale del reato che chiama altri in correità: un esecutore materiale, due mandanti; la struttura è morfologicamente analoga a quella dei Compagni di Merende, pur con alcune differenze: la confessione è apparentemente spontanea e non provocata dagli atti di indagine, i mandanti sono individuati. Altre somiglianze con il caso del Mostro di Firenze sono la ricostruzione degli eventi a lunga distanza temporale dai fatti e l'intempestiva dispersione dei corpi di reato. Dopo due sentenze di condanna, la Cassazione a Sezioni Unite annullò il tutto, con una sentenza che abbiamo visto ampiamente richiamata nelle arringhe del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (il testo è disponibile qui: http://www.misteriditalia.it/calabresi/primasentenza/CALABRESI(Cassazione1).pdf ). Seguirono altri processi in vari gradi fino, come si è detto, alla condanna definitiva nel 2000; è degno di nota – e riflessione - che già nel 1995 per Marino era stata pronunciata la prescrizione. 

Il libretto è scritto in ottica innocentista (l'autore ammette di essere da tempo amico di Adriano Sofri e di essere convinto della sua estraneità all'episodio), non si dilunga nella ricerca delle motivazioni psicologiche e materiali (difficile situazione economica al momento della confessione) del presunto "pentimento" di Marino (la legislazione premiale in materia di terrorismo si era formata nei primi anni Ottanta), ma cerca di smontare la testimonianza del chiamante in correità mettendone in evidenza le incongruenze (Marino sbaglia ad indicare la via di fuga dopo il delitto), l'assenza di riscontri esterni (l'incontro con Sofri è incerto), le contraddizioni con testimoni presenti sulla scena del delitto (che dissero che l'auto dei terroristi era guidata da una donna). Ebbene, gli stessi problemi evidenziati da Ginzburg nel suo pamphlet sono presenti, ma elevati all'ennesima potenza, nel processo ai Compagni di Merende; tuttavia, l'esito giudiziario, almeno in primo grado, è il medesimo.


(SEGUE)

mercoledì 8 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (6)


Riprende l'avvocato Mazzeo al processo di appello (21 maggio 1999).

"E allora, torniamo alla Suprema Corte, torniamo ai canoni che devono guidare con umiltà il percorso del magistrato che adopera il buon senso comune e che non intende essere offeso da queste cose. Si parlava di questo con riferimento agli aggiustamenti del racconto, alle modifiche del racconto, perché è evidente che i racconti qui bisogna dire, perché è evidente che in due anni e mezzo il Lotti ha reso vari racconti, quindi i racconti è umano che presentino, che possano presentare sfasature, incoerenze e quindi che ci possano essere anche delle contraddizioni, purché queste contraddizioni non riguardino dati decisivi- dice la Suprema Corte -, ma riguardino soltanto dati di contorno, perché siamo fatti anche noi, voglio dire, di cellule e quindi la memoria umana specie quando si parla di fatti successi 10-15 anni prima può essere fallace, ma, attenzione, qual è il criterio che deve guidare il giudicante? Qui parlano della sentenza Sofri-Marino: <<In relazione ai singoli episodi chiave del racconto del Marino è mancato nell'analisi critica dei giudici un momento essenziale del procedimento logico diretto a stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la rilevanza e la significatività delle lacune e della contraddizioni, per saggiare l'attendibilità dell'insieme e la schiettezza dei successivi aggiustamenti e delle correzioni, onde stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico ovvero>> ed è il nostro caso <<dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.>> (…) L'aggiustamento del racconto, se è spontaneo, se è non provocato da contestazioni o da risultanze processuali insanabilmente in contrasto con il racconto è ammesso evidentemente, perché fa parte della natura umana non avere la perfezione di una macchina, ma quando questo aggiustamento avviene dopo che ci sono state le contestazioni, dopo che si è fatto presente che il racconto in questo caso contrasta insanabilmente con dati processuali e probatori acquisiti altrove, questo aggiustamento, lungi dall'essere spontaneo, è semmai un'indicazione ben precisa per il magistrato che si tratta appunto di un <<adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni da far quadrare con essa>>".

Ma mi sono dilungato troppo, è tempo di concludere con alcune considerazioni del tutto personali. La confessione del Lotti, nonostante con tutta evidenza non rispetti i canoni fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (precisione, costanza, coerenza, spontaneità e così via) e nonostante la personalità del reo confesso dia adito a dubbi fondati sulle sue motivazioni, viene giudicata credibile (incredibilmente credibile, mi si perdoni il calembour). Il fatto si è che la Pubblica Accusa, in mancanza di riscontri oggettivi quali potrebbero essere la pistola o i feticci, si presenta al processo con un'arma imbattibile, un testimone oculare (Fernando Pucci) che conferma (da testimone e non da imputato) la scena narrata dal Lotti riguardo all'ultimo delitto. Accertato che due testi (di cui è uno è anche imputato e quindi assumerà su di sé le conseguenze penali del suo dire) hanno visto Pacciani e Vanni uccidere a Scopeti, tutto il resto viene da sé, andando a ritroso nel tempo. La scelta fatta dalla Procura di non indagare il Pucci per concorso o quanto meno favoreggiamento, permettendogli così di testimoniare, si rivela quindi assai azzeccata dal punto di vista accusatorio. Lotti e Pucci, pur in posizioni processuali del tutto diverse, stanno insieme (simul stabunt vel simul cadent). Dirà la Cassazione: <<Il Pucci offre il riscontro, a volte diretto, altre volte indiretto, alle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie del Lotti. Egli non è solo il testimone oculare dell'omicidio dei due francesi in contrada Scopeti di San Casciano Val di Pesa, ma è anche il teste "de relato" dell'omicidio di Vicchio di Mugello, di Giogoli, di Baccaiano, avendo raccolto di volta in volta le confidenze dell'amico sulle loro modalità di svolgimento e sulle persone che vi prendevano parte.>> Ciò comporta che i difensori del Vanni dovranno seguire una tattica obbligata; non potendo dimostrare che Vanni non ha partecipato agli omicidi (poiché due testi affermano di averlo visto), devono minare la credibilità dei testi stessi, dimostrare che hanno detto il falso; e quale modo migliore se non quello di negare che i due fossero sul posto, che abbiano davvero visto qualcosa? L'ansia di smentire la veridicità del racconto porta però ad appuntarsi troppo spesso e troppo a lungo su dettagli e particolari; argomentazioni che entrambi i tribunali avranno agio di rigettare adducendo difetti della memoria, il lungo tempo passato, difficoltà di comprensione ed esposizione dei testi. Il risultato è quello che conosciamo, ma forse non si poteva fare di più.

(FINE)

martedì 7 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (5)


Per trattare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto-accusatorie del Lotti, trasferiamoci ora, sempre in compagnia dell'avvocato Mazzeo, al processo di Appello (1999), che argomenta ancora sulla base della Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite già citata (quella del caso Marino – Sofri) criticando l'assunto con il quale la Corte di Assise ha giustificato le innumerevoli incoerenze ed evoluzioni del racconto di Lotti nel tempo, dai primi interrogatori in qualità di teste al dibattimento.  

"Quindi, credibilità del personaggio, dice la Suprema Corte a sezioni unite, <<problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche del racconto in base ai canoni della spontaneità>>, poi vedremo, <<della coerenza, della verosimiglianza, della puntualità>>. Il giudice di primo grado nell'incipit, si potrebbe dire, a pag. 25 ha sentito il bisogno di una premessa e io devo leggerla questa premessa perché qui si parla di sentenze di primo grado. Dice così: <<Premessa, prima di entrare in argomento giova comunque premettere ad inquadramento dell'intera vicenda quanto ha dichiarato il Lotti nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale, quando, rispondendo alle domande che gli sono state fatte in sede di esame e di controesame, ha finalmente chiarito la sua posizione indicando il suo vero ruolo di palo e il contributo che aveva dato, così agli altri in occasione della materiale esecuzione dei duplici omicidi limitatamente però a quelli di Scopeti, Vicchio, Giogoli e Baccaiano, non avendo partecipato al duplice omicidio di Calenzano. Con tali ultime dichiarazioni il Lotti ha dunque abbandonato la linea difensiva, del tutto assurda ed inverosimile, seguita fino ad allora, linea che mirava a far credere in un primo momento, era stato soltanto un occasionale spettatore dell'accaduto -prime dichiarazioni - e successivamente che aveva invece partecipato ai vari episodi di omicidio però soltanto per costrizione del Pacciani - intermedie dichiarazioni - tale premessa appare dunque doverosa non solo ai fini di meglio capire la successione dei fatti ma anche e soprattutto al fine di meglio valutare la credibilità del Lotti, posto che le sue prime ed intermedie dichiarazioni non sono sempre in linea- io direi eufemisticamente, si dice così, - non sono sempre in linea con le ultime perché allora il Lotti aveva avuto tutto l'interesse a dare una versione di comodo - attenzione a questa espressione -, dalla quale risultasse la sua presenza sul posto, ma non il ruolo realmente ricoperto, si spiegano così alcune inesattezze o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni finali.>> Ecco, l'ignaro lettore che si imbatte a pag. 25/26 della sentenza, ad avviso di questo difensore, non ha più bisogno neanche di andare avanti e di leggersi le altre 200 pagine perché ha già capito che la sentenza sarà sul punto centrale della causa che è la questione della credibilità del dichiarante, del confessore e chiamante in correità, la sentenza ha già detto la sua, ha già fornito al Lotti una patente, una patente di credibilità, ha detto - io ti credo e anche se in certe tue affermazioni, dichiarazioni appari o sei oggettivamente, perché in contrasto con risultanze processuali con fatti accertati, non credibile, io comunque ti assolvo perché tu quelle dichiarazioni non veritiere le hai fatte, le hai rese, con riferimento a questa versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo reale ruolo di palo che avevi concretamente assunto in queste vicende delittuose. Allora la sentenza, questa premessa, contiene una serie di errori, errori di fatto ed errori di diritto. Errori di fatto perché si riassume tutte la congerie delle dichiarazioni del Lotti, dalle indagini preliminari fino all'incidente probatorio, fino all'esame dibattimentale, distinguendolo in tre fasi o momenti successivi: dichiarazioni iniziali/intermedie/finali e si dice che il ruolo di palo, di complice istituzionale, ad ogni effetto in questo sodalizio criminale egli lo avrebbe confessato soltanto nella fase finale, quando finalmente rispondendo ha chiarito la sua posizione. Non è vero (…)".

(SEGUE)

lunedì 6 ottobre 2014

(Ancora su Signa (è l'ultima volta, lo giuro)


A volte si leggono e rileggono gli stessi passaggi più e più volte, ma l'attenzione non si ferma a sufficienza sui particolari.

 Io non mi ero mai accorto della frase sottolineata, tratta dal resoconto dell'esperimento compiuto nel pomeriggio del 24 agosto 1968 dal maresciallo Ferrero in compagnia del piccolo Natalino Mele; o meglio, avevo in mente la frase, ma non ne consideravo le possibili implicazioni. Recita il verbale: "Giunti sul luogo del delitto il Mele Natale, che calzava un regolare paio di scarpe, indicava la posizione in cui si trovava a dormire sulla macchina e cioè con la testa riversa verso la parte destra dell'autovettura, disteso lungo il sedile posteriore. Precisava che dopo essersi svegliato trovò la mamma morta al posto di guida e sul sedile di destra, disteso, lo "zio", mentre prima al posto di guida si trovava lo "zio". Che erano morti…morti proprio. Che spaventato si allungò per suonare il clacson, manovrando delle manovelle sul cruscotto, quindi aprì la portiera posteriore destra e da solo senza scarpe e coi soli calzini si avviò a piedi lungo la stradicciola in avanti."

Può questo manovrare le manovelle sul cruscotto da parte di Natalino essere la più semplice e banale spiegazione della luce di direzione trovata funzionante all'arrivo del carabiniere di San Piero a Ponti un paio di ore dopo? Se così fosse, si dovrebbe quasi obbligatoriamente concludere che il bambino era solo e da solo è riuscito ad arrivare alla casa dei De Felice. La luce rimasta accesa e lampeggiante nella notte è sempre stata difficile da spiegare per chi pensa che si sia trattato di un delitto premeditato con partecipazione di più persone. In questa ipotesi, invece, il Mele Stefano si accontenterebbe di ripetere un dettaglio appreso dal figlio la notte precedente al suo arresto, inserendolo nel proprio racconto: avrebbe urtato la levetta ricomponendo sul sedile il corpo senza vita della moglie.

Dopo il sopralluogo notturno della scorsa estate avevo dovuto alzare la verosimiglianza di un Natalino supereroe in grado di abbandonare il cadavere della madre e raggiungere da solo i soccorsi camminando al buio e a piedi scalzi nella campagna dallo 0,1 al 1%; temo di doverlo alzare ulteriormente, almeno al 10%. La questione rimane – e temo rimarrà per sempre – aperta.

sabato 4 ottobre 2014

Piccolo spazio pubblicità



Interrompo solo un attimo la serie per dire che è stato pubblicato il II volume di Storia Interattiva, un'opera epica, ciclopica, titanica e chi più ne ha più ne metta che mi vede in veste di scrittore dei testi.
Chiunque ami la storia e possieda un Mac/iPad non deve, anzi non può, farne a meno.
Qui il link:
https://itunes.apple.com/it/book/storia-interattiva-2/id921724539?mt=13

venerdì 3 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (4)


Si parla ora dei riscontri necessari per validare la chiamata in correità; ossia, dando anche per ammessa la credibilità intrinseca delle dichiarazioni autoaccusatorie del Lotti, di quanto necessario per provare la partecipazione ai delitti di Mario Vanni (come è ben noto, Pacciani non è parte di questo processo e comunque al momento della sua conclusione è già defunto).

"I riscontri… (ndr: per validare la chiamata in correità) occorrono quindi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Gli altri elementi di prova, la suprema Corte ha avuto modo di spiegare in più occasioni che non c'è limite qui…; altri elementi di prova può essere prova diretta, prova indiretta, prova provata, indizi – indizi, uso sempre il plurale perché lo usa il legislatore, indizi, certi, numerosi, gravi precisi, concordanti, i requisiti degli indizi – anche gli indizi possono rappresentare riscontri, siete stati voi sommersi da una raffica di cosiddetti indizi nella prima settimana di discussione, da una raffica di cosiddetti riscontri oggettivi, io molto sommessamente dico che non ho mai sentito usare la parola indizio o riscontro oggettivo così a sproposito come in questo processo (…); qui si è parlato soprattutto di riscontri che, nelle parole di coloro che hanno parlato sarebbero indizi, ad esempio questo carosello di macchine in prossimità dei luoghi dei delitti di Vicchio e di Scopeti, questa girandola di macchine, una, due, bianca, nera, rossa, chiara, scura in ore prossime a quelle degli omicidi in luoghi prossimi a quelli degli omicidi, questo è l'indizio; non è un indizio, lo vedremo. (…) Quindi, la differenza che passa tra l'indizio e il sospetto, tra ciò che è e ciò che si vuol vedere. Cosa sono gli indizi. Allora Cassazione 4 aprile 1968: <<Gli indizi si differenziano profondamente dalle congetture perché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti, opinioni, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi collegati tra loro in guisa che per forza logica sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione>>. Cassazione 25 marzo 1976 caso Milena Sutter: <<Gli indizi devono portare ad un convincimento che non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole>>. Cassazione 25 maggio 1995: <<La circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa: tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 del C.P.P. – infatti l'art.192 usa questi aggettivi: gravi, precisi, concordanti – è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio infatti viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica – cioè la prova indiretta –su di un fatto solo verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, personali impressioni o immaginazioni del decidente>>. Guardate quante parole: impressioni, suggestioni, immaginazioni, sospetti, ipotesi di lavoro, desideri; hanno desiderato che in quelle macchine che giravano intorno a Vicchio quella sera ci fosse il Vanni, ma nessuno l'ha detto che c'era Vanni. Il Vanni non lo nomina nessuno: quello sarebbe stato un indizio, perbacco, dice: <<Ha visto Vanni in una di quelle due macchine che giravano là intorno>>. Cassazione (ndr: non cita gli estremi): <<La correlazione tra circostanza indiziante e il fatto da provare deve essere tale da escludere la possibilità di una diversa soluzione>>. Questi (ndr:intende il fatto che i testimoni descrivono delle macchine - vedi sopra) non sono neanche indizi, sono sospetti."

Sulla base di queste massime di Cassazione citate dall'avvocato Mazzeo possiamo per conto nostro valutare la forza degli indizi che furono raccolti non solo nel processo ai Compagni di merende (dove in realtà i riscontri oggettivi mancano totalmente, essendo il Vanni stato condannato unicamente sulla base delle accuse del Lotti), ma anche in precedenza.

Ad esempio: Salvatore Vinci: per la morte della prima moglie, nessuno; per i delitti seriali uno straccio con macchie di sangue e residui di polvere da sparo, che però non poté essere direttamente collegato né all'arma dei delitti né alle vittime.

Pietro Pacciani: un album da disegno che non è certo appartenesse alle vittime tedesche, un proiettile cal. 22 che non è certo fosse stato incamerato nell'arma dei delitti.

Un ben misero raccolto, dal quale ancor più risalta il valore di prova diretta e definitiva della confessione, che però andrebbe molto attentamente vagliata dal giudice per quanto riguarda la propria intrinseca credibilità. Non è un caso che in tutta la storia gli unici processi che si concludono con la condanna dei presunti colpevoli sono quelli fondati sulla confessione: il processo Mele del 1970, il processo ai Compagni di Merende 1997-98. Ne parleremo nella prossima e ultima puntata.

(SEGUE)

giovedì 2 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (3)


Sentiamo ora cosa dice l'avvocato Mazzeo sulla valenza giudiziaria della confessione.

 "Se c'è una prova, un mezzo di prova che è veramente delicatissimo, e queste sono parole della suprema Corte di Cassazione, è proprio la confessione. (…) E quindi, la confessione non è quella specie di meccanismo automatico o semiautomatico che vi ha descritto il Pubblico Ministero, è un mezzo di prova delicatissimo perché le motivazioni che possono indurre una persona, in un giudizio penale, ad andare in qualche modo contro natura accusandosi, perché l'istinto naturale, primordiale dell'uomo è quello di difendersi, non di accusarsi, quello di negare le proprie responsabilità, non di ammetterle, quindi ci troviamo già di fronte ad una situazione in cui il giudizio deve essere particolarmente sveglio, ecco, c'è uno che confessa, la prima regola, la prima regola vorrei dire pratica, di buon senso comune, non di giudizio positivo, è di dire: ma perché confessa costui? Chiediamoci perché? Se lo chiede molto bene, dai tempi dei tempi, il legislatore che ha previsto infatti nel codice penale il reato di autocalunnia. L'autocalunnia è la fattispecie in cui c'è un soggetto il quale falsamente confessa di essere colpevole di qualche reato. Il legislatore l'ha previsto questo come figura autonoma di reato contro l'amministrazione della giustizia, perché chi confessa falsamente di aver commesso un reato in pratica intralcia il libero corso della giustizia, perché magari distoglie l'attenzione degli inquirenti e dei giudici dal vero colpevole. Quali sono le motivazioni che possono spingere una persona a confessarsi colpevole? Esemplificazioni di (false) confessioni dovute ad infermità di mente, altro squilibrio psichico, a fanatismo, ad auto- ed etero-suggestione, a ragioni di lucro, a spirito di omertà. (…) Noi siamo qui per stabilire se la confessione che riguarda questo processo è vera o falsa. (…) Dice la Cassazione in quella sentenza 26 settembre 1996 n. 8724: <<La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo carico deve essere condotta e motivata in base ai criteri elencati nel I comma dell'art. 192>> quando si dice appunto << il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati>> niente riscontri oggettivi, non necessariamente, una confessione può essere ritenuta valida, vera, al di là dei riscontri oggettivi, semplicemente alla base di una valutazione congrua, evidentemente, e logicamente corretta della credibilità intrinseca e della attendibilità intrinseca, non estrinseca, senza riscontri, di colui che si confessa (colpevole). Per esempio una confessione evidentemente frutto di un catartico sentimento di espiazione – e questo certamente non è il caso del Lotti – quella potrebbe essere considerata sufficiente, di per sé, senza bisogno di riscontri, una prova sufficiente a fondare la condanna di chi? Di colui che si confessa colpevole, cioè a dire del Lotti, per tornare a noi. (…) Dice la Cassazione (…): <<Ne consegue che la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza nell'ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità, l'attendibilità, fornendo le ragioni per cui deve respingersi ogni intento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione del soggetto.>>

Il quadro è abbastanza chiaro. Di mio, aggiungo una citazione da un articolo del giurista Franco Cordero (La confessione nel quadro decisorio): <<In quanto atto narrativo dell'imputato la confessione è una prova: nessun dubbio che sia una prova. Può darsi che sia una prova che non vale niente, da cui un giudice attento non si lascia persuadere, ma è una prova. E' una prova, ma una prova sospetta; sospetta perché, a differenza del testimone l'imputato non è obbligato a rispondere in modo veridico, non rischia niente qualunque cosa dica. (…) quindi è molto importante studiare i motivi, puri o impuri, che lo inducono a parlare in quel senso>>.

mercoledì 1 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (2)


A questo punto, l'avvocato Mazzeo passa ad esaminare il caso concreto in applicazione della sentenza della Cassazione.


"I dubbi che si addensano sulla chiamata in sé con riferimento al Lotti. Allora andiamo ad esaminare ad esempio la personalità. Prima di tutto che bisogna fare? La verifica del dichiarante in relazione alla sua personalità. E' assolutamente condivisibile il rappresentante della pubblica accusa laddove vi ha illustrato la personalità del Lotti. Cito testualmente la requisitoria del Pubblico Ministero. Dobbiamo esaminare la sua personalità. Dice così (Ndr: citazioni in corsivo). E' un emarginato, una personalità debole e sottomettibile, cede alle personalità più forti, è portato a subire qualunque minaccia, anzi, la ingigantisce; è uno che non riesce ad elaborare nessuna difesa, subisce; è una persona che non ha valori (che non ha valori; quanto può essere credibile una persona che non ha valori? Un uomo in vendita, commenterei io; ma andiamo avanti, sentiamo quello che dice il Pubblico Ministero), il mondo intorno a lui è inesistente (quindi problemi di coscienza se deve mettere nei guai qualcuno non se ne porrà; lo dice il Pubblico Ministero e il Pubblico Ministero, direbbe Marco Antonio, è un uomo d'onore, bisogna credergli). L'unica cosa che gli interessa è la soddisfazione di bisogni elementari, primari: un tetto, una macchina seppure usata, le 50.000 lire per andare con le prostitute (mamma mia che personalità); non coltiva sentimenti religiosi (non vi fate fuorviare dal fatto che fosse lì in quella comunità gestita da un prete); sta in comunità soltanto perché ha bisogno di un tetto. (che cosa si può aggiungere, quale commento bisogna fare? Uno solo, questo lo faccio io, non è del Pubblico Ministero: tipo ideale di calunniatore per proprio tornaconto).

Se il giudice deve prima di tutto, nell'ordine logico dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esaminare la personalità per evidentemente fugare i dubbi, chiarire gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, quindi prima di tutto la personalità, lasciamo perdere quello che ha dichiarato, che elemento è questo? E qui c'è da allargare le braccia, signori. Questo è il peggior tipo di chiamante in correità che si può trovare sulla sua strada un giudice (…) che deve decidere sul destino delle persone con uno che non ha valori, il mondo intorno a lui è inesistente, l'unica cosa che gli interessa son le cinquantamila lire per andare con le prostitute, non coltiva sentimenti religiosi (…) Qui si parte da un materiale, signori, che (…) qui abbiamo raschiato il fondo del barile con un uomo così, si parla di attendibile, inattendibile, questo è la quintessenza dell'inattendibilità."


Dopo di che, l'avvocato Mazzeo si dilunga in un parallelismo con la Storia della Colonna Infame di Alessandro Manzoni (già peraltro adombrato dal giudice Ferri nel titolo stesso del suo pamphlet), culturalmente interessante, ma che qui omettiamo per brevità.

(SEGUE)

martedì 30 settembre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia

Mentre prosegue la preziosa trascrizione delle udienza del processo ai Compagni di Merende (1997-98) su Insufficienza di Prove, Paolo Cochi ha messo a disposizione sul proprio canale Youtube la videocassetta contenente la registrazione dell'arringa finale del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (04.03.1998). In questo interessantissimo documento, (che finora non era stato diffuso in quanto Radio Radicale non ha pubblicato le registrazioni audio del processo di I grado, ma solo di quello di appello) Mazzeo affronta, in maniera a mio giudizio, molto chiara ed efficace, alcune problematiche centrali in quel processo, inerenti la valutazione della confessione, della chiamata in correità, degli indizi o riscontri esterni.
Vale la pena, per chi non avesse il tempo o la pazienza di ascoltare tutto l'intervento del difensore, riportarne qui alcuni punti.
Questa di seguito è la parte introduttiva, in cui Mazzeo cita ampiamente la fondamentale Sentenza 1653/93 (caso Sofri-Marino). Per maggior chiarezza metto in corsivo le citazioni e tra parentesi i commenti estemporanei dell'avvocato.

La Corte di Cassazione su questo argomento così delicato, così infido come la chiamata di correo ha ritenuto opportuno pronunciarsi a Sezioni Unite e ha formulato una regola di giudizio (…) è il caso Sofri, sentenza Marino + altri (…) dove la Suprema Corte dice:
"I problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 comma 3 del C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità, unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, presuppone nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità in sé considerata pone, sotto un duplice aspetto (…): in primo luogo occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (il problema della credibilità del Lotti, confidente e accusatore, ha confessato e accusato) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari , al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità (rapporti Lotti-Vanni, per esempio), e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici  (il catartico sentimento di autoliberazione di cui si parlava prima. Quindi allora, primo esame che deve fare il giudice: la credibilità; (…) In secondo luogo, dice la Cassazione), il problema della verifica della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (Allora: intanto vediamo la persona, poi vediamo cosa ci dice…) alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato (e quali sono i criteri per stabilire se il racconto del Lotti ha l'apparenza della verità, è incredibile o credibile? I criteri sono): precisione, coerenza, costanza, spontaneità ( e così via. Avete notato che non mette più disinteresse…) Ovviamente i problemi ora accennati e quelli relativi ai riscontri cosiddetti esterni o oggettivi, concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi e tuttavia il giudice deve compiere l'esame seguendo l'ordine logico sopra indicato (personalità, attendibilità, credibilità, veridicità delle sue narrazioni, riscontri oggettivi) perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, (…) indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.  
(SEGUE)

mercoledì 24 settembre 2014

Il dilemma del giudice (4)

Daniele Propato (foto da Insufficienza di Prove)

Abbiamo così ripercorso fino all'ultimo capitolo significativo – penso che il "dopo CdM" scada davvero nel tragicomico - questa tormentata storia processuale che i magistrati, inquirenti e giudicanti, determinano e nel contempo subiscono. L'abbandono della "pista sarda" impedisce di comprendere la genesi del Mostro di Firenze, tagliando fuori il primo, fondamentale episodio, nonostante un tentativo – fallito - di reinserirlo nel quadro d'insieme nel 1994. Per ironia della sorte, quella che doveva essere la "prova regina", l'arma dei delitti, tanto a lungo ricercata, persino sottoterra, è proprio "l'anello mancante" della vicenda processuale; ma né il commissario Giuttari né il Procuratore Vigna se ne preoccupano particolarmente (vedi interviste). La "fissazione" investigativa su Pietro Pacciani, il suo precario successo in primo grado, costringono, prima ancora che arrivi la prevista sconfitta in appello, ad allargare il quadro ai presunti complici, poiché Pacciani non può non essere colpevole e non si può non essere in grado di dimostrarlo; l'affannarsi e accanirsi su personaggi intellettualmente deboli, ampiamente malleabili, dà ben presto i suoi frutti. Chi non pensa che uno tosto come il commissario Giuttari, aduso alla lotta alla criminalità organizzata, di due scemi di paese ne farà un solo boccone e li farà cantare come canarini? E' una vittoria della giustizia?
Il meccanismo però è ad orologeria e va avanti da solo con regole sue proprie; per ben tre volte è la pubblica accusa stessa a sconfessare le acquisizioni proposte dalla magistratura inquirente (si parla di Tony: appello Pacciani; di Iannelli: Cassazione Pacciani; di Propato: appello Compagni di Merende). Ma due volte su tre i giudici condannano (o annullano l'assoluzione), contro le richieste dell'accusa: se non è un unicum, poco ci manca. Qualcuno sembra preferire di non sapere: la Corte di Assise d'Appello nulla sa né vuol sapere della lettera con il brandello di seno giunta alla Della Monica (vedere Sentenza pag. 186); la Corte di Cassazione addirittura ritiene che i primi tre duplici omicidi (Locci-Lo Bianco, Pettini-Gentilcore, Foggi-De Nuccio) nulla abbiano a che fare con il Mostro di Firenze (vedere Sentenza pag. 7). Ignorare è a volte più comodo di dover spiegare quello che spiegare non si può.

In conclusione, nella migliore delle ipotesi, sei omicidi su sedici sono rimasti senza colpevole; nella peggiore, è stata aggiunta al conto qualche ulteriore vittima.

martedì 23 settembre 2014

Il dilemma del giudice (3)



Ancora più gravosa è la scelta dei giudici della Corte di Assise di Appello che devono giudicare in secondo grado Vanni, Lotti e Faggi (quest'ultimo assolto già in primo grado). Il Lotti, infatti, non ha impugnato la sentenza per quanto riguardava la sua partecipazione ai delitti, ma solo per la misura della pena – oltre a richiedere (ma ci sarebbe voluto il rinvio alla Corte Costituzionale) il trattamento di favore riservato ai "collaboratori di giustizia". Nella parziale rinnovazione del dibattimento (dedicata alla vicenda della doppia assicurazione del 128 rosso e del 124) Lotti difende pervicacemente, si potrebbe dire "con le unghie e con i denti", la propria colpevolezza; e di questo atteggiamento bisognerà pur chiedersi il motivo (ne parleremo un'altra volta). Come dice il P.G. Propato in requisitoria, pur convinto che l'imputato sia estraneo ai fatti di cui si autoaccusa, "per Lotti il discorso è tragicamente breve", sarà possibile concedergli unicamente uno sconto di pena: richiede infatti 18 anni di reclusione a fronte dei 30 che gli aveva inflitto la corte di Assise. Riassumiamo: il rappresentante dell'accusa non crede alla bontà dei testimoni, ma senza le testimonianze Lotti e Pucci il processo ai CdM non è altro che aria fritta. Coerentemente, Propato richiede alla Corte l'assoluzione di Vanni (per sostanziale mancanza di prove), ma non può richiedere l'assoluzione di Lotti, poiché è l'imputato stesso a non aver contestato la condanna ricevuta in primo grado, se non per la misura. Se la Corte si adeguasse alla richiesta otterremmo la seguente mostruosità giuridico-pratica: Vanni assolto, forse definitivamente, Lotti, che nella coscienza dell'opinione pubblica aveva ormai assunto il ruolo, concordemente sostenuto da inquirenti e stampa, di collaboratore, che aveva, dopo molti tormenti interiori, portato a risolvere il caso, in galera; pur ritenendo la giustizia, a chiare lettere, che in realtà nulla sapesse degli omicidi. Si aggiunga Pacciani, per quasi tutti all'epoca Mostro di Firenze –da solo o in compagnia - morto da un pezzo senza sentenza definitiva quindi formalmente innocente. Di più, non credere a Lotti significa ammettere, da parte dell'apparato poliziesco e giudiziario, di non aver saputo trovare il colpevole dei delitti, come già in primo grado aveva chiosato Vanni: "Io non ho fatto niente, loro non sono stati boni di trovare il Mostro". Il dilemma è ben spiegato nell'arringa finale dall'avvocato di parte civile Prof. Voena: "però, però, c'è un però, andiamo a spiegare alla gente al di fuori di queste aule per un problema di giudicato implicito - non è applicabile il 129 - quindi un soggetto che ha superato il vaglio di un giudizio di primo grado e che chiama altri in correità deve essere condannato a 18 anni... per essere autore di fatti materiali che i concorrenti che lui indicava, anzi i veri autori, non devono essere puniti... sarà difficile spiegarlo alla gente purtroppo ed è un compito al quale potete sottrarvi" (udienza del 20 maggio 1999). Di fronte a questa prospettiva, Vanni diventa un vaso di coccio sacrificabile con qualche acrobazia logica e verbale. Da qui la condanna ad entrambi gli imputati che effettivamente chiude il caso (la successiva sentenza di Cassazione mette vergogna a leggerla e non ne parliamo qui).

(SEGUE)

lunedì 22 settembre 2014

Il dilemma del giudice (2)


Dopo una sentenza di assoluzione che la Cassazione avesse reso definitiva, non si sarebbe più potuto processare Pacciani per i delitti (in ossequio al principio giuridico del ne bis in idem), ma eventualmente solo per associazione a delinquere; mentre i suoi complici, ove il processo li avesse trovati colpevoli (come in seguito effettivamente avverrà), avrebbero scontato la pena di giustizia che il Pacciani, grazie ad un meccanismo giudiziario tanto apparentemente logico quanto sostanzialmente perverso, sarebbe riuscito ad evitare. C'erano delle testimonianze (ossia prove dirette) in un processo che era stato fino ad allora meramente indiziario ed era opportuno che tali testimonianze venissero valutate da un giudice; il che la corte di Appello avrebbe potuto fare ex initio, se il giudice Ferri non si fosse impuntato in maniera irragionevole in un rifiuto assoluto di ascoltare i testi che la Procura aveva reperito in corso d'opera. E' difficile in questo caso dar torto alla Corte di Cassazione che, contro la richiesta di rigetto del ricorso proposta dal P.M. Iannelli, rinviò ad un nuovo processo di appello; ma tale processo, essendo comunque di secondo grado, non sarebbe potuto coincidere con quello dei Compagni di Merende, del quale doveva ancora essere celebrato il primo grado. Da questa discrasia si origina, come si sa, tutta una serie di conseguenze negative per l'imputato Vanni e, in ultima analisi, per la giustizia.

 Altro dilemma si presentò ai giudici del processo ai Compagni di Merende (1997-98), confrontati con le confessioni del Lotti. Già detto del valore probatorio della confessione quando dettagliata, spontanea, coerente e costante (ci si può continuare ad infinitum a chiedere se le dichiarazioni del Lotti avessero queste caratteristiche, ma tant'è, il discorso in tali termini, affidato com'è al principio del libero convincimento del giudice, rimane sterile), la questione principale era se credere alle chiamate in correità, in quasi assoluta mancanza di riscontri esterni. Ove non si fosse creduto al reo chiamante in correità, il risultato sarebbe stato la condanna del Lotti e l'assoluzione del Vanni – essendo Pacciani deceduto per cause naturali nel corso di quel processo senza che si potesse quindi giungere al nuovo appello nei suoi confronti. Ma era del tutto evidente che il Lotti assassino (non me ne vogliano gli amici che propugnano l'ipotesi di Lotti serial killer unico Mostro di Firenze) non poteva stare in piedi senza il Pacciani capo-congrega ed il Vanni come suo deuteragonista. Sarebbe stata una conclusione del tutto ridicola ed inadeguata ad indagini condotte per lunghissimo tempo con grande impegno di mezzi e ancor maggiore clamore mediatico. E d'altra parte, il processo dipende in tutto e per tutto dal Lotti, come dimostra la scelta molto accorta della Procura di limitare l'azione penale agli ultimi cinque duplici omicidi, quelli sui quali il Lotti, bene o male, ha qualcosa da dire. Più volte nella lettura della trascrizione delle udienze (attualmente in corso su Insufficienza di prove) si ha l'impressione che il presidente della corte d'Assise nutra un certo scetticismo nei confronti dei due testimoni principali; i difensori di Mario Vanni giocheranno tutte le proprie carte puntando sulla svalutazione delle testimonianze; e tuttavia, a conclusione del processo, ci sarà una sentenza che accoglierà, almeno per i due imputati principali, tutte le richieste dell'accusa. Un osservatore smaliziato potrebbe avvertire, diversamente da Renzo Rontini che sentiva "odore di giustizia", un fumus di ragion di Stato.

(SEGUE)

domenica 21 settembre 2014

Il dilemma del giudice


Nel corso degli anni sia gli inquirenti che i giudici si trovarono di fronte a veri e propri dilemmi, ai quali ciascuno reagì in modo diverso. Valga ad esempio iniziale la dicotomia che si verificò sulla prosecuzione della "pista sarda" dopo il delitto di Vicchio, con Ufficio Istruzione, il PM Izzo ed i carabinieri del colonnello Torrisi a seguire pervicacemente quella che non era più una pista, ma un sentiero accidentato appuntando l'attenzione su Salvatore Vinci, mentre i PM Vigna, Fleury e Canessa con la SAM andavano in cerca di soluzioni diverse (ma quali in realtà fossero, non è ben chiaro). Lo stesso G.I. Rotella ci pensò su due mesi abbondanti (da ottobre a fine dicembre 1989) prima di prosciogliere, su richiesta della Procura, Salvatore Vinci, oltre a tutti gli altri indagati per i duplici omicidi: e si sforzò in sentenza di far capire a chiare lettere che il motivo per cui l'imputato non veniva rinviato a giudizio eraunicamente, anche se in vigenza del nuovo c.p.p. non si poteva più scrivere, la vecchia e pilatesca "insufficienza di prove".

Più avanti, quando si celebreranno processi nei diversi gradi, la scelta diventerà più drammatica. Il giudice Ferri è ben convinto dell'innocenza di Pietro Pacciani, o meglio della labilità degli indizi raccolti a suo carico, come esporrà, oltre che nella sentenza (in effetti scritta dal giudice a latere Carvisiglia) in un suo volume di tono polemico; eppure anch'egli valuta e soppesa tra l'aspettativa di giustizia dei congiunti delle vittime ed il diritto dell'imputato ad avere un giusto processo ed ottenere una giusta sentenza. Ma sembra quella l'ultima volta in cui le ragioni del diritto prevalgono senza problemi davanti a quelle di opportunità e necessità che nel seguito diverranno, piaccia o no, prevalenti.

Già la sentenza di Cassazione Pacciani, che, comunque sulla base di valide argomentazioni giuridiche, annulla l'assoluzione e rinvia a nuovo processo di appello, ne è prova. La sentenza interviene il 12 dicembre 1996; a quell'epoca Lotti ha già fornito ampia confessione supportata da chiamate in correità e la consulenza Fornari-Lagazzi lo ha definito lucido, vigile, cosciente, pur se non intellettualmente brillante: in poche parole, può testimoniare (ugualmente hanno detto i consulenti del P.M. per il teste Alfa, Fernando Pucci); ed era evidente che si sarebbe andati ad un nuovo processo, contro Vanni e Lotti, per quei fatti per cui era stato processato – ed assolto in appello – Pietro Pacciani. Ora, quale sarebbe stata la pratica conseguenza di una conferma della sentenza di appello in Cassazione?

(SEGUE)

domenica 7 settembre 2014

Aggiornamento


Dati i primi, incerti colpi di tastiera al secondo volume della "Storia del Mostro di Firenze – I delitti", ancora con il dubbio se non sia meglio passare direttamente al terzo, "Storia del Mostro di Firenze – I processi". Sarà un lavoro non da poco, che dovrà coesistere con altre attività di scrittura e di editing. Ci vorrebbe un'invocazione a Clio, Musa della Storia; ma non sono in grado di scriverla :-(.
 

lunedì 18 agosto 2014

Ancora su Signa (4)



Quando, dopo il delitto di Vicchio, fu chiaro che i due cognati non potevano essere, come si era sperato, il doppio "Mostro di Firenze", fu il turno di Salvatore Vinci ad entrare nell'occhio del ciclone, più quale ultima risorsa della pista sarda che per le effettive risultanze d'indagine. Stefano Mele è come di consueto pronto ad assecondare gli investigatori, chiamando in correità Salvatore quale deus ex machina del duplice omicidio, con la semplice, ma efficace constatazione: "era più marito lui di me". Il racconto è dettagliato, ma sembra carente proprio per quanto riguarda l'organizzazione del delitto (cui forse, suppone Torrisi, non ha neppure partecipato), limitandosi il Mele a dire che l'arma era stata fornita da Salvatore dietro pagamento di 400.000 lire (sarebbero così stati spesi i famosi soldi dell'assicurazione) e per il resto: "Dice che loro tre si sono messi d’accordo e che per far venire suo fratello è andato a Casellina dove abitava con Piero. Aggiunge che la scelta è caduta sul 21 per ragioni di ferie e di precostituzione dell’alibi. E’ quello il giorno che torna utile, anche perché sua moglie esce tutti i giorni a fare l’amore ed è dunque importante che il giorno vada bene a loro." (verbale 12 giugno 1985) In sostanza, dopo l'uscita della moglie con il figlio, il Mele avrebbe trovato due auto ad attenderlo, una del cognato M.C., una di Salvatore; dopo di che la scena si sarebbe svolta come narrato in precedenza, con l'aggiunta di Salvatore nel ruolo di sparatore, insieme al fratello Giovanni e, per chiudere, a lui stesso. Tutta la scena è intrinsecamente assurda, dalle due auto ai due sparatori, anzi tre, con un'unica pistola, ma chiaramente quanti più particolari si aggiungono da parte di una mente debole ed influenzabile, tanto più sarà poco verosimile il quadro risultante.
Torniamo ora al punto di domanda iniziale: la malattia accusata dal Mele la mattina del 21 agosto 1968 deve essere considerata un alibi precostituito e conseguentemente un indizio di colpevolezza?
Nella sezione di analisi del libro ho avanzato cinque ipotesi riguardo l'assassino di Signa, elencandole in ordine di probabilità (valutazione evidentemente soggettiva). In due di queste (l'esordio del serial killer e la pista siciliana) la figura del Mele è assente e il fatto che sia stato quella sera davvero a letto malato o meno è dunque del tutto ininfluente. Nell'ipotesi del marito tradito la malattia potrebbe naturalmente fungere da alibi, soprattutto se confermata dal figlio, ma tale ipotesi è, per la personalità del Mele, così improbabile che non mette conto considerarla. Rimangono, più o meno alla pari, le ipotesi degli amanti gelosi (i due fratelli Vinci) o quella del clan familiare, eventualmente in combutta con Salvatore, secondo quanto ricostruito dal Torrisi. Se si potesse credere, scegliendo fior da fiore, ad almeno uno dei racconti del Mele, bisognerebbe dire che la premeditazione e predisposizione degli alibi si accorda meglio, come è logico, con il delitto di clan piuttosto che con un delitto per gelosia alimentata da una scommessa persa o una sorta di spurio delitto d'onore da parte di un amante che "è vero marito". Ma per i limiti di attendibilità di tutte le dichiarazioni di Stefano Mele, dal 1968 al 1989, fin quando ve ne è traccia, è questa un'operazione impossibile: nessuna ricostruzione dei fatti può basarsi, in assenza di altri riscontri, sulle parole di Stefano. Se poi, indipendentemente dai vaneggiamenti del suddetto, il fatto della (forse finta) malattia abbia una valenza tale da convalidare l'ipotesi dell'omicidio premeditato da parte di altri soggetti con la partecipazione consapevole e volontaria del marito, ognuno dovrà deciderlo da sé.
(FINE)

sabato 16 agosto 2014

Ancora su Signa (3)

Vista del luogo del delitto dalla sponda opposta del Vingone

Proseguendo nella cronistoria, possiamo saltare all'estate 1982, quando dopo l'omicidio di Baccaiano in qualche maniera si scopre che l'arma del Mostro di Firenze era già stata usata a Signa e si apre la fase della "pista sarda". In prima battuta, il Mele, che ha scontato la pena da poco più di un anno, afferma, analogamente a quanto aveva fatto alla prima udienza del processo del 1970, la sua totale estraneità al fatto, adducendo di aver saputo dal figlio, già il 22 agosto, che ad uccidere era stato Francesco Vinci, ma di aver dapprima accusato il fratello Salvatore per paura di ritorsioni. E' presumibile che il diniego di responsabilità sia da attribuire al timore di subire un nuovo processo ed una condanna più grave, non rendendosi il Mele ben conto del fatto che non poteva essere giudicato due volte per lo stesso reato. Recederà da questa posizione solo dopo aver ottenuto un colloquio con il figlio Natale (il cui reale contenuto è ignoto), dopo il quale tornò a parlare di un omicidio combinato tra Francesco Vinci e lui stesso, pur non sapendone spiegare adeguatamente il movente, aggiungendo che la decisione era stata presa circa una settimana prima dell'omicidio. Si era nel frattempo più o meno accertata l'esistenza di una scommessa (in data non determinata e forse con annesso litigio) tra il Vinci e il Lo Bianco avente per oggetto i favori della Locci. In tale ottica, di delitto premeditato, potrebbe dunque tornare ad avere un senso la (presunta) malattia del Mele ai fini di crearsi un alibi; ma rimane valida la domanda: potevano i due complici sapere in anticipo che proprio quella sera la donna sarebbe uscita con il nuovo amante? Non vi sono elementi infatti per presumere che la serata al cinema fosse stata programmata in precedenza.

Nel gennaio 1984, dopo il delitto di Giogoli, l'attenzione degli inquirenti si sposta per forza di cose da Francesco Vinci ad altri componenti del clan sardo, in primis i parenti del Mele. Rosalia Barranca, vedova del Lo Bianco, ricorda un colloquio intervenuto, in occasione del processo di appello (1971) con il fratello di Stefano, Giovanni, nel quale questi le avrebbe detto "che gli dispiaceva per mio marito ma non per la cognata, giacché per loro la cognata era già morta prima che la si uccidesse", aggiungendo che "prima o dopo a qualcuno che era con lei sarebbe dovuto capitare". E' il primo, labile accenno ad un possibile complotto di famiglia per eliminare la donna. Il 24 gennaio viene sequestrato a Stefano, che, ad ennesima dimostrazione della sua inguaribile stupidità, lo conservava nel portafoglio, il famoso biglietto "Riferimento di Natale riguardo lo zio Pieto", con immediata nuova confessione di Stefano e, a ruota, mandato di cattura per i due cognati. Gli inquirenti sposano ora decisamente la pista del delitto di clan, premeditato ed organizzato dai cognati (e probabilmente sorelle) con la partecipazione di Stefano. In questa variante, l'alibi del marito, acquisito a mezzo della finta malattia, per quanto zoppicante, ha certamente un senso, che non avrebbe ove si accettasse una delle narrazioni precedenti (complicità con uno dei fratelli Vinci ed improvvisazione estemporanea del delitto).

(SEGUE)


Ancora su Signa (2)

Il lampione che guidò Natalino (o il suo misterioso accompagnatore)


Quando, essendo stato informato degli esiti degli esami del guanto di paraffina (negativo per Francesco Vinci, positivo per Carmelo Cutrona) Stefano Mele cambia versione, non altera, a quanto sembra, la narrazione degli eventi, limitandosi a sostituire il nome del Vinci F. con quello del Cutrona (da lui detto "Virgilio"). Insisterà poi con il nome del Cutrona, dandosi lui stesso per presente, ma non attivo partecipante, fino al 3 febbraio 1969, quando, essendo nel frattempo sottoposto a perizia psichiatrica (la quale accerterà "un'oligofrenia di medio grado con caratteropatia"), tornerà ad accusare, più o meno con le modalità già indicate Francesco Vinci. Tale versione, smentita solo nella prima dichiarazione del processo del 1970, verrà poi mantenuta, a quanto pare anche nei confronti di terzi (parenti, compagni di prigionia) fino alla riapertura delle indagini negli anni Ottanta (vedi seguito). In tutta questa fase, quindi, la premeditazione non ha posto alcuno, se non per il fugace accenno a proposito del progetto comune, suo e di Salvatore, di uccidere la moglie, manifestato il 24 agosto. Con l'occasione, conviene smentire anche una certa vulgata secondo la quale il crollo psicologico di Mele avviene in seguito al confronto con l'amante/dominante Salvatore. Sembra invece che sia bastato far conoscere al Mele che Salvatore, interrogato, aveva respinto ogni accusa, per indurlo a ritrattare, dicendo che l'assassino era Francesco, ma che non ne aveva (ancora) fatto il nome per paura. Più volte in seguito, pur accusando pervicacemente Francesco, il Mele dirà di essere stato minacciato affinché non parlasse, sia lui stesso che il bambino. La ben nota scena madre del confronto Stefano-Salvatore con lacrime e richiesta di perdono in ginocchio avviene dopo la ritrattazione. Analogo è l'iter del passaggio dell'accusa da Francesco Vinci a Cutrona, che è motivato unicamente dalla notizia ricevuta in merito all'esito del guanto di paraffina; il Mele dirà che non c'era alcun bisogno di porlo a confronto con Francesco e di voler sostituire semplicemente i due nomi, fermo restando il resto.


Chiunque sia il reale complice ed assassino, in una scena così strutturata, la malattia accusata la mattina non ha evidentemente alcun ruolo. In generale, occorrerebbe anche chiedersi se il giorno prima o al più tardi la mattina del delitto si poteva essere certi che quella sera la donna sarebbe uscita con il Lo Bianco; vi era un appuntamento fissato in precedenza di cui altri potevano essere a conoscenza? Molto dopo Mele giustificherà il tutto dicendo che comunque la donna usciva tutte le sere con qualcuno, per cui non c'era alcun problema di scegliere la giornata giusta…; una spiegazione che personalmente non trovo del tutto credibile.
(SEGUE)

venerdì 15 agosto 2014

Ancora su Signa

Vista verso Villa Castelletti dal luogo del delitto

Stimolato da ulteriori, accese discussioni sui forum, torno a parlare del delitto di Signa con qualche altra considerazione, che nel libro avevo omesso, più che altro per brevità.

La malattia di Stefano Mele la mattina del 21 agosto può essere facilmente interpretata come – invero goffo, in perfetta linea con il personaggio -, tentativo di crearsi un alibi per l'omicidio che doveva avvenire la sera: il che qualificherebbe chiaramente il delitto come premeditato, con la partecipazione e complicità – o quanto meno connivenza e consapevolezza, del Mele. In realtà, l'elemento della premeditazione uscirà decisamente fuori solo nella seconda fase delle sue "confessioni", quando, a partire dal 1984, verranno coinvolti prima i familiari e poi, per la seconda volta, Salvatore Vinci. In prima istanza (23 agosto), il Mele confessò di essere uscito per prendere una boccata d'aria (la malattia è evidentemente già acqua passata) e di aver casualmente incontrato il Salvatore, che, saputo che la Locci era uscita con il Lo Bianco, lo avrebbe incitato al delitto. Il giorno dopo invece dirà che già da qualche tempo lui e Salvatore avevano progettato di uccidere la Locci quando fosse stata colta con un amante.

Nella stessa giornata però sostituisce il nome di Salvatore con quello di Francesco, affermando di averlo incontrato mentre usciva dal bar La Posta (dove quella sera il Vinci, però, non era stato visto da alcuno); ecco quindi che nuovamente scompare la premeditazione – e perde di significato la pretesa malattia; che appare smentita anche dal farsi trovare dai CC la mattina dopo l'omicidio con le mani sporche di grasso (ma non doveva piuttosto essere "malato, a letto"?). Farà poi quel disgraziato accenno alla Lambretta – in confusione con un motorino – che probabilmente, insieme all'alibi fornito dalla moglie Vitalia, salverà Francesco Vinci dall'accusa di omicidio al processo del 1970. Nel 1982 affermerà invece che fu Vinci a venire a cercarlo a casa (probabilmente per appurare dove si fosse recata la coppia). Ancora in questa fase non vi è traccia di premeditazione, in quanto nel racconto di Mele l'iniziativa parte dal Vinci e il Mele lo segue in qualità di servo sciocco e sacrificabile: non vi è accordo tra i due, ma un rapporto di sudditanza del marito nei confronti dell'amante prepotente e geloso. Se questa versione fosse autentica, si potrebbe ipotizzare che il Mele non abbia neppure svelato che il figlio aveva seguito la coppia (l'uscita del bambino, a quanto sembra, era stata imprevista ed estemporanea).

(SEGUE)

martedì 29 luglio 2014

Via di fuga a Vicchio (6)

Bivio a San Martino a Scopeto - a sinistra verso Contrada Belvedere, a destra verso La Rena

Dal nostro punto di vista di valutazione dell'attendibilità della "via di fuga" è però importante una precisazione fatta dalla signora MGF in udienza in udienza il 7 luglio 1997, di essere sicura, per esperienza diretta, che all'epoca la strada portava oltre la fattoria La Rena, fino alla chiesa. Non vi è motivo di non crederle.


Cappella di San Martino a Scopeto

Dunque, sintetizzando, è altamente probabile che il percorso ipotizzato nella tesi accusatoria e riscontrato dal Lotti nel modo, alquanto incerto, che già abbiamo visto fosse effettivamente percorribile, seppure con cautela, secondo il tragitto: Boschetta - La Rena – San Martino a Scopeto – Bricciana – incrocio per Santa Margherita – Dicomano. Rimane netta l'incongruenza, soprattutto da parte di chi, come Pietro Pacciani, ben conosceva i luoghi per avervi lavorato anni prima, di fare un giro dell'oca per poi tornare indietro lungo la Sagginalese per nascondere la pistola quando da San Martino a Scopeto si poteva discendere direttamente a Bovino.

Singolarmente, la testimonianza della Signora MGF non venne accettata dai giudici di primo grado al processo CdM, per una serie di motivi che qui sarebbe lungo riassumere. Questo porterebbe ad escludere che gli assassini abbiano utilizzato quale via di fuga il percorso attraverso La Rena (pare che la signora con i cugini avesse passato la serata sull'aia, è da presumere che si sarebbero accorti di un passaggio di auto in corsa sulla carrareccia così eccezionale da rimanere impresso ai coniugi Caini-Martelli). Su che strada dunque i CdM sarebbero saliti dalla Sagginalese a San Martino a Scopeto? Nella cartografia, anche quella dettagliatissima 1:25.000, non sono segnate altre strade oltre quella, già da me indicata, il cui imbocco è addirittura oltre Ponte a Vicchio; ma si ritornerebbe allora all'itinerario assurdo già segnalato, buoni venti minuti di strada pericolosa per ritornare praticamente al punto di partenza (ossia al Podere Schignano al fine di nascondere la pistola). Le sentenze non si preoccupano di dirimere questo dubbio, anzi la sentenza di appello sbaglia, a mio parere, ad indicare il possibile itinerario, collocando il passaggio a Bovino prima di quello alla fonte di Santa Margherita (forse per far quadrare meglio gli orari); ma allora verrebbe a mancare il movente di evitare il passaggio a livello, in quanto per andare dalla Boschetta a Bovino lungo la SP 41 il passaggio a livello si deve comunque attraversare!

Penso sia opportuno fare, in conclusione, due osservazioni a carattere generale. Anche in questo caso, come in molti altri (valga per tutti la dinamica del delitto di Baccaiano, già esaminata qui), è impossibile smentire le dichiarazioni del Lotti con dati di fatto concreti; ma ciò deriva in gran parte dalla vaghezza e indeterminatezza delle dichiarazioni stesse: la via di fuga è nelle sue parole soltanto una strada molto terrosa che lui non conosceva e quindi, abbastanza logicamente, non è in grado di identificare dodici anni dopo il fatto. Inoltre, l'ordine logico dell'indagine è l'inverso di quello che dovrebbe essere: invece di trovare prima i testi e poi riscontrarne le dichiarazioni, si individuano prima i riscontri (nel caso specifico, Caini-Martelli) e poi si ottengono le testimonianze; il percorso è in certo qual modo obbligato dall'andamento delle indagini, come tutti sappiamo, ma naturalmente non può non lasciar adito a dubbi: Caini Martelli nel 1984 vedono due auto correre sulla sterrata, Lotti nel 1994 ammette di aver percorso una strada terrosa; quale testimonianza riscontra effettivamente l'altra?

A differenza di altri, maggiormente ottimisti, a trent'anni oggi dal duplice omicidio di Vicchio, sono convinto che sia ormai impossibile giungere alla verità, né è mai stata questa la mia ambizione. Rimane il compito di riesaminare in maniera critica quanto fatto (o non fatto) e di dare una propria valutazione, esclusivamente ai fini di uno studio storico della materia.

lunedì 28 luglio 2014

Via di fuga a Vicchio (5)



Anche in corso di indagine, le dichiarazioni di Giancarlo Lotti in merito sono molto scarne, almeno stando a quanto finora pubblicato. Come detto, nelle dichiarazioni spontanee del 11 marzo 1996, disse soltanto di "aver seguito Pacciani e Vanni con la sua macchina su una strada sterrata molto terrosa, tanto che, a causa della polvere sollevata dall'auto di Pacciani, non riusciva a vedere nulla" (Compagni di sangue, pag. 98). L'immagine così evocata coincide perfettamente con la testimonianza Caini-Martelli (1994): "una macchina levava un polverone rispetto a quella che seguiva(…)". Portato il giorno dopo a compiere un sopralluogo a Vicchio insieme al PM Canessa ed al capo della Squadra Mobile Giuttari, Lotti riconosce (ovviamente) il luogo del delitto, ma sembra (mi baso qui sullo stralcio di verbale riportato in Uno, Qualcuno, Centomila, Sangel edizioni) che non riuscisse a collocare la strada terrosa percorsa (quanto meno la salita verso La Rena), ma individua, (del resto, vi è un'indicazione stradale) la strada che, prima di Dicomano, sale in direzione di Bricciana, dove avrebbe inconsapevolmente incrociato quella notte i coniugi Caini-Martelli intenti ad attingere acqua alla fonticina (in pratica, ricostruisce l'itinerario al contrario). Tuttavia, la scarsa dimestichezza con i luoghi non può stupire, se è vero che quella notte si limitò a seguire, nel buio totale e in mezzo alla polvere, le luci posteriori dell'auto di Pietro Pacciani; ma è anche strano, in quelle condizioni di guida, che abbia notato e ricordi dopo 13 anni l'esistenza del ponticino e della fonticina.


Colonica posta sul poggio a breve distanza dalla Boschetta

E' il momento di riassumere quanto detto fin qui. Nel 1984, i coniugi Caini-Martelli riferiscono agli inquirenti di aver incontrato, sulla stradina che da Bricciana scende alla Sagginalese in direzione Dicomano due auto sospette che si inseguivano a forte velocità (il discorso dei colori e dei volumi è troppo vago e soggetto a suggerimenti vari per parlarne, meglio ignorarlo in toto). A quanto pare la dichiarazione non venne verbalizzata e nel corso del processo Pacciani (luglio 1994) i due erano tornati in Questura per dichiarazioni spontanee, questa volta verbalizzate, ma non utilizzate (in quel momento storico nessuno aveva ancora in mente una pluralità di serial killer). E' dunque il commissario Giuttari, che nel suo lavoro di rivisitazione degli atti di indagine di cui lo ha incaricato il procuratore Vigna, rivaluta la testimonianza; et pour cause, si stanno cercando ora i complici di Pacciani. Quando alla signora MGF, la sua prima testimonianza risale al dicembre 1992 e parla di un'auto sullo scuro (diventerà poi bianca al processo CdM) incrociata sullo sterrato che dalla Sagginalese sale a San Martino a Scopeto passando per la fattoria La Rena. Probabilmente fu la discrepanza di colore (la Ford Fiesta di Pacciani era bianca) a convincere la pubblica accusa ad ignorare la teste al processo Pacciani. Solo nel 1996 (salvo errori), interrogata dal commissario Giuttari, introdurrà sulla scena una seconda auto rossa, con la coda tronca, che seguiva la prima alla distanza di 2-300 metri ma che sarebbe poi svoltata in una mulattiera laterale, tanto che avrebbe pensato essere l'auto del contadino.
(SEGUE)

domenica 27 luglio 2014

Via di fuga a Vicchio (4)







In effetti, tra San Martino a Scopeto e Bricciana, un'altra carrareccia, che sembra in condizioni migliori della prima, scende verso la Sagginalese proprio nei pressi di Bovino, dove a dire del Lotti, in un cascinale (che corrisponderebbe all'attuale agriturismo "Podere Schignano"), Pacciani avrebbe temporaneamente nascosto la pistola. Il percorso più breve, volendo assolutamente evitare il passaggio a livello, sarebbe dunque stato questo, che traggo dalla bella monografia sul delitto di Vicchio diffuso in rete dal forumista "Rover".
Quella sotto invece è la cartografia della zona 1:100.000 anni Novanta.  Per andare dal punto 1 al punto 2 non occorre passare da Bricciana – Santa Margherita, ma si può percorrere la carrareccia che scende a Bovino e ritorna alla SP 41 (Sagginalese) poco dopo il famoso passaggio a livello. Questo percorso, però, escluderebbe che le auto avvistate presso la fonticina dai coniugi Caini – Martelli fossero quelle dei Compagni di Merende.

Cosa dice Giancarlo Lotti di tutto ciò? In verità ben poco. Interrogato in udienza dall'avvocato di parte civile Curandai il 28 novembre 1997 dirà:
"Era una strada un po' sterrata, però io la strada... la conosceva solamente lui, io un...
Io sono andato dietro a lui, un so, dietro al Pacciani. (…) Io un ho guardato, perché, sai, in quei momenti lì impaurito com'ero un ho mica guardato se l'era veloce o a 40 o a 50. Quello... Lui andava un pochino più forte di me. (…) io un la conoscevo di certo. Io un la conoscevo di sicuro. ... s'è passato dove c'era una fonticina, una fonte, c'è un ponticino... poi si passa di lì. E c'è una fonticina dalla parte destra andando per questa strada. (…)
E poi si proseguì. Poi s'arrivò a questo posto in do' c'è questo casolare. Poi con la macchina proprio qui un ci siamo andati. C'è un tratto, sarà stato un 50 metri, che un si poteva entra' perché c'era delle buche grosse e allora con la macchina non si poteva entrare." 

Interviene il Presidente: "Lei a questo casolare ci siete andati dopo essere passati dalla fonticina? O prima di passare la fonticina?
Giancarlo Lotti: Dalla fonticina e poi questo casolare. O prima, sa la strada un la conoscevo.
Presidente: Ho capito, però, siccome lei ricorda la fonticina, ha detto cose che... si ricorda anche che portava più acqua, meno acqua e tutte queste cose qui, vuol dire che la conosceva bene questa fonticina. Ora dice che ha passato la fonticina e poi ha parlato del casolare dove andava a nascondere non so che cosa. Ecco, volevo sapere io, al casolare ci siete passati prima di andare alla fonticina, passare davanti alla fonticina, o dopo?
Giancarlo Lotti: Questo come fo a giudicarlo, non lo so mica."

(SEGUE)


 

sabato 26 luglio 2014

Via di fuga a Vicchio (3)

Se si guarda la mappa che ho già postato (che però è recente) si nota bene che vi è un tratto centrale, dalla casa posta ad altitudine XXX fino ad altra casa posta poco prima (salendo) del bivio che porta a contrada Belvedere, che sulla mappa è segnato come carrareccia. Su altra mappa 1:100.000 degli anni 90 addirittura come sentiero. Questo ovviamente non esclude che nel 1984 fosse percorribile. In effetti, ho fatto due settimane fa un sopralluogo ed attualmente la strada in salita dalla Sagginalese fino alla fattoria La Rena, pur sterrata, sassosa e ripida, è ad oggi tranquillamente percorribile in auto, anche non 4x4, con un po' di cautela.


 
Più malandato, ma anch'esso percorribile quasi a passo d'uomo è il tratto superiore dalla cappella di San Martino a Scopeto, in discesa fino alla casa che ho detto prima.



Da lì, diventa un sentiero tra gli alberi, poi all'aperto, che riporta alla carrareccia per La Rena.







Ho interpellato un abitante del luogo, che mi ha detto che in passato lo stato del sentiero era migliore ( e comunque lui ci passa ancora con il pick-up; infatti i solchi delle ruote sono ben visibili).
Fatto sta che già nella carta più antica (anni Novanta) il tragitto è segnato come "mulattiera" ed è molto dubbio che fosse percorribile con auto normali – per quanto i contadini vadano normalmente nei loro campi con l'auto, sembra strano definire un tracciato del genere come "ideale via di fuga".