domenica 7 giugno 2015

Auto, confessioni, sentenze (3)

La cava di inerti al Ponte Rotto - Foto tratta da Insufficienza di Prove

Per comprendere meglio la nascita dell'identificazione tra auto rossa scolorita vista in prossimità dei luoghi dei delitti e la 128 coupé posseduta dal Lotti – identificazione che è stata giustamente definita il grimaldello dell'indagine, ma, come abbiamo visto, posa su fondamenti tanto traballanti quanto la stessa datazione del duplice omicidio di Scopeti - bisogna tornare un po' indietro nel tempo.

Una veloce ricostruzione in step successivi produce il risultato seguente:

1. Già in corso di processo di I grado si cerca un complice del Pacciani dotato di auto (Vanni sarebbe il candidato ideale, ma non ha macchina né patente); ciò per spiegare alcuni avvistamenti del 1985 (Longo, Carmignani, Taylor) di auto che senz'altro non erano di Pacciani. 

2. Lotti, amico di Pacciani, già sentito nel 1990 e poi nel 1994 (vedi step 1) ha posseduto una macchina rossa e lo ha ammesso pacificamente. 

3. Arriva sulla scena il commissario Giuttari e si concentra su una macchina rossa (non tanto, a quanto sembra, per Lotti, ma sulla base di testimonianze non valutate al processo: i cosiddetti testimoni dimenticati Frigo, Caini-Martelli, Chiarappa e moglie)

4. La Ghiribelli, amica di Lotti, ha visto una macchina rossa (sarà stata arancione, sarà stata rossa).

5. La Ghiribelli identifica la macchina vista con quella di Lotti (che lei però non ha mai visto, come risulta da altra dichiarazione).

6. Pucci amico del Lotti viene torchiato e parla di quanto avvenne la sera del 8 settembre 1985. E' incerto se quel giorno Lotti usava la 128 o il 131 (rossiccio sbiadito). Non si parla della 124 (che correttamente sarebbe da inserire tra le due in ordine cronologico) in quanto celeste (quindi non può essere quella vista da Ghiribelli ecc).

7. Lotti posto a confronto con Pucci inizialmente non ricorda (o finge di non ricordare) con quale auto si fossero fermati quella sera agli Scopeti; Pucci gli conferma che avevano il 128 rosso, cosa di cui allo step precedente non era certo.

8. Da quel momento (6 febbraio 1996) l'incertezza di cui ai punti 6 e 7 diviene granitica certezza che verrà sostenuta letteralmente fino alla morte.

Il tutto prescindendo dalla semplice constatazione che la macchina rossa venne vista nel giorno sbagliato.

venerdì 5 giugno 2015

Auto, confessioni, sentenze (2)

Panorama del Mugello, da sopra la Boschetta

Il dibattimento venne parzialmente riaperto per chiarire se il Lotti, che prestò nuova testimonianza in una tempestosa udienza il 18 maggio, potesse usare nel settembre 1985 sia la 128 rossa che la 124 blu. La difesa di Vanni produsse un certificato di assicurazione della 124 emesso nel maggio 1985, dimostrando così che la nuova auto era stata ritirata e messa in circolazione dal Lotti ben prima del 20 settembre; con la nuova auto aveva avuto del resto ben due incidenti in data anteriore al delitto. L'imputato dichiarò allora, variando sostanzialmente la versione fornita nel giudizio di I grado, di aver mantenuto per un certo periodo in funzione entrambe le auto e ribadì di essersi recato a Scopeti la sera dell'8 settembre 1985 utilizzando la FIAT 128. 

Vale la pena di riportare un brano delle conclusioni del Procuratore Generale, che traggo come al solito da Insufficienza di Prove: << (…) la questione della 128. Come si poteva immaginare Lotti è venuto davanti a voi e di fronte alla nuova emergenza processuale ha dato la risposta più logica: "le usavo tutte e due". Ma bisogna andare a rileggere le dichiarazioni del Lotti su ciò che riguarda l'automobile 128. Lui quando ha consegnato il certificato di assicurazione fino al settembre '85 sulla Fiat 128 mentre non ha consegnato il contrassegno, quando lo ha consegnato ha impostato le sue dichiarazioni su quel presupposto. "Io fino al 20 settembre non circolavo con la 124 perché avevo l'assicurazione sulla 128". Si legge da più parti nel verbale dibattimentale; "io non avevo i soldi per far andare due macchine. Perché usavi due automobili? Perché mi garbava così." A mio avviso non è una risposta valida quando la risposta sia stata data dopo pagine e pagine di domande sulla 128, impostate sul presupposto "io ci ho il certificato di assicurazione, io giravo con quella macchina". I vari testimoni vicini di casa e lo stesso Lotti, parlano di "qualche mese" di aver avuto contemporaneamente 128 e 124. Nel primo dibattimento quando gli hanno fatto qualche domanda, alla fine ha ammesso di essere uscito con la 128 ma ha detto "qualche volta", a voi direttamente ha detto la usavo per i viaggi più vicini, non lontano, combinazione, a Firenze lui ha fatto due incidenti entrambi con la 124. E' credibile che per andare alla piazzola degli Scopeti piglia la 128 e lascia la 124? Ma perché mai doveva decidersi a comprare un'automobile i cui soldi glieli ha dati il datore di lavoro? Lui non ce li aveva, segno è che la 128 o non funzionava completamente o comunque era diventata una carretta. E' questo il punto da valutare e che ha incrinato certe mie convinzioni. Perché si assiste a un Lotti che modifica le risposte a seconda delle necessità. >>

Al termine del dibattimento, il Procuratore Generale Propato richiese l’assoluzione per Mario Vanni ai sensi dell'art 530 comma 2 codice di procedura penale per non aver commesso il fatto e la riduzione della condanna inflitta al Lotti. La corte di Assise di Appello di Firenze (presidente Arturo Cindolo, consigliere relatore Bruno Loche), in parziale riforma della sentenza del 24 marzo 1998, dopo 8 ore di camera di consiglio, confermò l’ergastolo per Mario Vanni, ma lo assolse per le accuse relative all’omicidio avvenuto a Calenzano; ridusse da 30 a 26 anni la pena di Giancarlo Lotti. Confermò l’assoluzione per Giovanni Faggi. Respinse l'eccezione di incostituzionalità proposta dall'avvocato Bertini ritenendola manifestamente infondata. Non fu abbastanza convincente il Procuratore Generale, non furono sufficientemente abili i due (bravi e appassionati entrambi) difensori di Mario Vanni? O piuttosto, il "valore" di quella confessione era tale, nella finalità di chiudere "positivamente" il caso, che essa non poteva essere smentita, neppure dai dati di fatto che vennero reperiti? Mancava – e tuttora manca, probabilmente continuerà a mancare – la prova certa che all'inizio di settembre 1985 la FIAT 128 rossa era già stata demolita o quanto meno parcheggiata in via Lucciano e inutilizzabile perché senza ruote.

(SEGUE)

giovedì 4 giugno 2015

Auto, confessioni, sentenze

Questa Punto che si vede sul luogo dei delitti comincia a risultare sospetta...


Al primo processo "Compagni di merende" nelle udienze finali del dibattimento (si era già in fase di discussione) l'attenzione tornò a incentrarsi sul possesso da parte del Lotti della Fiat 128 rossa il giorno dell'omicidio di Scopeti. L'avvocato Filastò era riuscito a dimostrare che la FIAT 124 blu era stata di fatto acquistata già in data 3 luglio 1985 (in realtà in data ancora precedente, il 3 luglio essendo la data della scrittura privata autenticata) per cui la 128 doveva essere, se non già demolita, certamente non funzionante. La difesa del Lotti presentò allora un certificato di assicurazione della Fiat 124 con decorrenza 20 settembre 1985, il che portò la Corte a concludere che fino a tale ultima data l'imputato aveva continuato a guidare la 128, non avendo potuto ritirare la vettura nuova in quanto non assicurata. Sull'argomento, la Sentenza di I grado si espresse in questi termini: "I due testi Scherma Luigi e Scherma Roberto (datori di lavoro del Lotti all'epoca) hanno quindi dato conferma all'assunto dello stesso Lotti, che ha fatto presente sulla vicenda che aveva ritirato la FIAT 124 dall'officina Bellini solo dopo la stipula della polizza assicurativa e che fino al 20 settembre 1985 aveva usato la FIAT 128 coupé in modo "regolare": <<...questa 124..l'hanno data.. quando gli era pronto l'assicurazione... quando rigirai l'assicurazione da quell'altra ... io, fino al 20 (settembre), ho adoperato il 128... quando presi (la 124) un potevo mandare du' macchine, ne avevo una sola assicurata ... la 128 la fermai lì… dopo che ho preso il 124... l'è stata diverso tempo ferma... non prima ... dopo ...>> Sicché si deve escludere che il Lotti, alla data dell'8 settembre 1985, non abbia avuto più l'uso della FIAT 128 coupé, auto che ha invece usato tranquillamente, in modo "reqolare", fino al momento del ritiro della FIAT 124, non avvenuto sicuramente prima del 20 settembre 1985".


Il processo di appello perverrà a conclusioni diverse. Dal 17 al 31 maggio 1999 si tenne il processo di appello nei confronti degli imputati Vanni, Lotti, Faggi (la Procura non aveva proposto appello avverso l'assoluzione dell'avvocato Corsi in primo grado). In tale processo, il Lotti, reo confesso, richiedeva, tramite il suo avvocato Bertini, unicamente la riduzione della pena, come pure il ricorso alla Corte Costituzionale, nell'intento di estendere al proprio caso la legislazione premiale sui collaboratori di giustizia. [D.L. 152/1991, art. 8: "Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà"].

(SEGUE)