venerdì 17 ottobre 2014

Seconda raccolta

Seconda raccolta riveduta e corretta dei post, pubblicata su academia.edu, come se fossi un ricercatore serio; chi preferisce leggere un testo da pdf può scaricarla qui:
 
https://www.academia.edu/8824194/Mostro_di_Firenze_-_Altri_scritti_parte_seconda_

mercoledì 15 ottobre 2014

Il giudice e lo storico (2)

Cito dal libro di Carlo Ginzburg.

 "Il processo, come si ricorderà, è stato definito da Luigi Ferrajoli <<il solo caso di esperimento storiografico>>. Il giudice che conduce l'interrogatorio degli imputati e dei testimoni (<<le fonti fatte giocare de vivo>>) si comporta come uno storico che mette a confronto, per analizzarli, documenti diversi, Ma i documenti (gli imputati, i testimoni) non parlano da soli (…); per far parlare i documenti bisogna interrogarli, ponendo loro domande appropriate. Che il giudice istruttore L. e il sostituto procuratore P. siano stati guidati, nella loro inchiesta, da <<un disegno preciso in testa, un problema da risolvere, un'ipotesi di lavoro da verificare>>, non deve stupire (né, tanto meno, scandalizzare) nessuno. Il punto è un altro: la qualità delle ipotesi elaborate. Esse devono: a) essere dotate di un forte potere esplicativo; e, nel caso che i fatti le contraddicano, devono B) essere modificate o addirittura abbandonate del tutto. Se quest'ultima circostanza non si verifica, il rischio di cadere nell'errore (giudiziario o storiografico) è inevitabile."

Sono, questi, principi basilari di ogni studio storiografico e, credo, di ogni inchiesta giudiziaria; non è difficile accostarli a varie fasi della vicenda dell'indagine sui delitti del Mostro di Firenze. Che il Torrisi, Perugini, Giuttari – per limitarsi agli inquirenti senza coinvolgere i giudicanti - avesse in testa un disegno preciso, è indubbio e naturale; poco giustificabile invece passare dall'ipotesi da verificare al teorema da dimostrare ad ogni costo. La pista sarda, smentita dagli accadimenti successivi (ma solo parzialmente, a parere personale di chi scrive), venne abbandonata del tutto; l'accusa a Pacciani, smentita dall'assoluzione in secondo grado, venne modificata nel processo ai Compagni di merende; la stessa sfociò poi nella ricerca di ipotetici mandanti, che è rimasta infruttuosa.


L'indagine infinita rimane insoddisfacente sia dal punto di vista giudiziario (rinuncia a perseguire l'autore di tre duplici omicidi – incapacità di determinare il vero motore dei fatti delittuosi) che da quello storiografico, in quanto è impossibile arrivare ad un'univoca ricostruzione di quanto realmente accaduto; come se uno storico dovesse ammettere che sì, senz'altro è assodato che nel gennaio 1793 fu tagliata la testa al re di Francia, ma di non poter dire chi sia stato e perché…


venerdì 10 ottobre 2014

Il giudice e lo storico




Nel 1991 Carlo Ginzburg, storico e scrittore che si è occupato principalmente della caccia alle streghe nei secoli XVI e XVII (I benandanti, Il formaggio e i vermi), diede alle stampe un pamphlet dedicato al noto processo Sofri-Marino per l'omicidio del commissario Calabresi, intitolandolo "Il giudice e lo storico". Mi piace parlarne brevemente qui perché la vicenda giudiziaria analizzata nel volumetto (riedito e ampliato nel 2006) ha degli evidenti punti di contatto con la storia che è oggetto di questo blog, quanto meno con il capitolo rappresentato dai processi ai Compagni di Merende.

Riassumo velocemente l'antefatto, per chi fosse troppo giovane per ricordarlo: nel 1988 tale Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua si presentò ai carabinieri confessando di aver partecipato nel ruolo di autista all'uccisione del commissario di polizia Lugi Calabresi, avvenuta sedici anni prima, e denunciando i complici Ovidio Bompressi, che sarebbe stato esecutore materiale, e Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, dirigenti di Lotta Continua, come mandanti. Da qui nasce una lunghissima storia giudiziaria che si concluderà solo nel 2000 con la definitiva conferma della condanna degli imputati, dopo quattro (!) contrastanti sentenze della Corte di Cassazione.

Abbiamo quindi un reo confesso di un ruolo più marginale del reato che chiama altri in correità: un esecutore materiale, due mandanti; la struttura è morfologicamente analoga a quella dei Compagni di Merende, pur con alcune differenze: la confessione è apparentemente spontanea e non provocata dagli atti di indagine, i mandanti sono individuati. Altre somiglianze con il caso del Mostro di Firenze sono la ricostruzione degli eventi a lunga distanza temporale dai fatti e l'intempestiva dispersione dei corpi di reato. Dopo due sentenze di condanna, la Cassazione a Sezioni Unite annullò il tutto, con una sentenza che abbiamo visto ampiamente richiamata nelle arringhe del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (il testo è disponibile qui: http://www.misteriditalia.it/calabresi/primasentenza/CALABRESI(Cassazione1).pdf ). Seguirono altri processi in vari gradi fino, come si è detto, alla condanna definitiva nel 2000; è degno di nota – e riflessione - che già nel 1995 per Marino era stata pronunciata la prescrizione. 

Il libretto è scritto in ottica innocentista (l'autore ammette di essere da tempo amico di Adriano Sofri e di essere convinto della sua estraneità all'episodio), non si dilunga nella ricerca delle motivazioni psicologiche e materiali (difficile situazione economica al momento della confessione) del presunto "pentimento" di Marino (la legislazione premiale in materia di terrorismo si era formata nei primi anni Ottanta), ma cerca di smontare la testimonianza del chiamante in correità mettendone in evidenza le incongruenze (Marino sbaglia ad indicare la via di fuga dopo il delitto), l'assenza di riscontri esterni (l'incontro con Sofri è incerto), le contraddizioni con testimoni presenti sulla scena del delitto (che dissero che l'auto dei terroristi era guidata da una donna). Ebbene, gli stessi problemi evidenziati da Ginzburg nel suo pamphlet sono presenti, ma elevati all'ennesima potenza, nel processo ai Compagni di Merende; tuttavia, l'esito giudiziario, almeno in primo grado, è il medesimo.


(SEGUE)

mercoledì 8 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (6)


Riprende l'avvocato Mazzeo al processo di appello (21 maggio 1999).

"E allora, torniamo alla Suprema Corte, torniamo ai canoni che devono guidare con umiltà il percorso del magistrato che adopera il buon senso comune e che non intende essere offeso da queste cose. Si parlava di questo con riferimento agli aggiustamenti del racconto, alle modifiche del racconto, perché è evidente che i racconti qui bisogna dire, perché è evidente che in due anni e mezzo il Lotti ha reso vari racconti, quindi i racconti è umano che presentino, che possano presentare sfasature, incoerenze e quindi che ci possano essere anche delle contraddizioni, purché queste contraddizioni non riguardino dati decisivi- dice la Suprema Corte -, ma riguardino soltanto dati di contorno, perché siamo fatti anche noi, voglio dire, di cellule e quindi la memoria umana specie quando si parla di fatti successi 10-15 anni prima può essere fallace, ma, attenzione, qual è il criterio che deve guidare il giudicante? Qui parlano della sentenza Sofri-Marino: <<In relazione ai singoli episodi chiave del racconto del Marino è mancato nell'analisi critica dei giudici un momento essenziale del procedimento logico diretto a stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la rilevanza e la significatività delle lacune e della contraddizioni, per saggiare l'attendibilità dell'insieme e la schiettezza dei successivi aggiustamenti e delle correzioni, onde stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico ovvero>> ed è il nostro caso <<dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.>> (…) L'aggiustamento del racconto, se è spontaneo, se è non provocato da contestazioni o da risultanze processuali insanabilmente in contrasto con il racconto è ammesso evidentemente, perché fa parte della natura umana non avere la perfezione di una macchina, ma quando questo aggiustamento avviene dopo che ci sono state le contestazioni, dopo che si è fatto presente che il racconto in questo caso contrasta insanabilmente con dati processuali e probatori acquisiti altrove, questo aggiustamento, lungi dall'essere spontaneo, è semmai un'indicazione ben precisa per il magistrato che si tratta appunto di un <<adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni da far quadrare con essa>>".

Ma mi sono dilungato troppo, è tempo di concludere con alcune considerazioni del tutto personali. La confessione del Lotti, nonostante con tutta evidenza non rispetti i canoni fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (precisione, costanza, coerenza, spontaneità e così via) e nonostante la personalità del reo confesso dia adito a dubbi fondati sulle sue motivazioni, viene giudicata credibile (incredibilmente credibile, mi si perdoni il calembour). Il fatto si è che la Pubblica Accusa, in mancanza di riscontri oggettivi quali potrebbero essere la pistola o i feticci, si presenta al processo con un'arma imbattibile, un testimone oculare (Fernando Pucci) che conferma (da testimone e non da imputato) la scena narrata dal Lotti riguardo all'ultimo delitto. Accertato che due testi (di cui è uno è anche imputato e quindi assumerà su di sé le conseguenze penali del suo dire) hanno visto Pacciani e Vanni uccidere a Scopeti, tutto il resto viene da sé, andando a ritroso nel tempo. La scelta fatta dalla Procura di non indagare il Pucci per concorso o quanto meno favoreggiamento, permettendogli così di testimoniare, si rivela quindi assai azzeccata dal punto di vista accusatorio. Lotti e Pucci, pur in posizioni processuali del tutto diverse, stanno insieme (simul stabunt vel simul cadent). Dirà la Cassazione: <<Il Pucci offre il riscontro, a volte diretto, altre volte indiretto, alle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie del Lotti. Egli non è solo il testimone oculare dell'omicidio dei due francesi in contrada Scopeti di San Casciano Val di Pesa, ma è anche il teste "de relato" dell'omicidio di Vicchio di Mugello, di Giogoli, di Baccaiano, avendo raccolto di volta in volta le confidenze dell'amico sulle loro modalità di svolgimento e sulle persone che vi prendevano parte.>> Ciò comporta che i difensori del Vanni dovranno seguire una tattica obbligata; non potendo dimostrare che Vanni non ha partecipato agli omicidi (poiché due testi affermano di averlo visto), devono minare la credibilità dei testi stessi, dimostrare che hanno detto il falso; e quale modo migliore se non quello di negare che i due fossero sul posto, che abbiano davvero visto qualcosa? L'ansia di smentire la veridicità del racconto porta però ad appuntarsi troppo spesso e troppo a lungo su dettagli e particolari; argomentazioni che entrambi i tribunali avranno agio di rigettare adducendo difetti della memoria, il lungo tempo passato, difficoltà di comprensione ed esposizione dei testi. Il risultato è quello che conosciamo, ma forse non si poteva fare di più.

(FINE)

martedì 7 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (5)


Per trattare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto-accusatorie del Lotti, trasferiamoci ora, sempre in compagnia dell'avvocato Mazzeo, al processo di Appello (1999), che argomenta ancora sulla base della Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite già citata (quella del caso Marino – Sofri) criticando l'assunto con il quale la Corte di Assise ha giustificato le innumerevoli incoerenze ed evoluzioni del racconto di Lotti nel tempo, dai primi interrogatori in qualità di teste al dibattimento.  

"Quindi, credibilità del personaggio, dice la Suprema Corte a sezioni unite, <<problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche del racconto in base ai canoni della spontaneità>>, poi vedremo, <<della coerenza, della verosimiglianza, della puntualità>>. Il giudice di primo grado nell'incipit, si potrebbe dire, a pag. 25 ha sentito il bisogno di una premessa e io devo leggerla questa premessa perché qui si parla di sentenze di primo grado. Dice così: <<Premessa, prima di entrare in argomento giova comunque premettere ad inquadramento dell'intera vicenda quanto ha dichiarato il Lotti nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale, quando, rispondendo alle domande che gli sono state fatte in sede di esame e di controesame, ha finalmente chiarito la sua posizione indicando il suo vero ruolo di palo e il contributo che aveva dato, così agli altri in occasione della materiale esecuzione dei duplici omicidi limitatamente però a quelli di Scopeti, Vicchio, Giogoli e Baccaiano, non avendo partecipato al duplice omicidio di Calenzano. Con tali ultime dichiarazioni il Lotti ha dunque abbandonato la linea difensiva, del tutto assurda ed inverosimile, seguita fino ad allora, linea che mirava a far credere in un primo momento, era stato soltanto un occasionale spettatore dell'accaduto -prime dichiarazioni - e successivamente che aveva invece partecipato ai vari episodi di omicidio però soltanto per costrizione del Pacciani - intermedie dichiarazioni - tale premessa appare dunque doverosa non solo ai fini di meglio capire la successione dei fatti ma anche e soprattutto al fine di meglio valutare la credibilità del Lotti, posto che le sue prime ed intermedie dichiarazioni non sono sempre in linea- io direi eufemisticamente, si dice così, - non sono sempre in linea con le ultime perché allora il Lotti aveva avuto tutto l'interesse a dare una versione di comodo - attenzione a questa espressione -, dalla quale risultasse la sua presenza sul posto, ma non il ruolo realmente ricoperto, si spiegano così alcune inesattezze o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni finali.>> Ecco, l'ignaro lettore che si imbatte a pag. 25/26 della sentenza, ad avviso di questo difensore, non ha più bisogno neanche di andare avanti e di leggersi le altre 200 pagine perché ha già capito che la sentenza sarà sul punto centrale della causa che è la questione della credibilità del dichiarante, del confessore e chiamante in correità, la sentenza ha già detto la sua, ha già fornito al Lotti una patente, una patente di credibilità, ha detto - io ti credo e anche se in certe tue affermazioni, dichiarazioni appari o sei oggettivamente, perché in contrasto con risultanze processuali con fatti accertati, non credibile, io comunque ti assolvo perché tu quelle dichiarazioni non veritiere le hai fatte, le hai rese, con riferimento a questa versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo reale ruolo di palo che avevi concretamente assunto in queste vicende delittuose. Allora la sentenza, questa premessa, contiene una serie di errori, errori di fatto ed errori di diritto. Errori di fatto perché si riassume tutte la congerie delle dichiarazioni del Lotti, dalle indagini preliminari fino all'incidente probatorio, fino all'esame dibattimentale, distinguendolo in tre fasi o momenti successivi: dichiarazioni iniziali/intermedie/finali e si dice che il ruolo di palo, di complice istituzionale, ad ogni effetto in questo sodalizio criminale egli lo avrebbe confessato soltanto nella fase finale, quando finalmente rispondendo ha chiarito la sua posizione. Non è vero (…)".

(SEGUE)

lunedì 6 ottobre 2014

(Ancora su Signa (è l'ultima volta, lo giuro)


A volte si leggono e rileggono gli stessi passaggi più e più volte, ma l'attenzione non si ferma a sufficienza sui particolari.

 Io non mi ero mai accorto della frase sottolineata, tratta dal resoconto dell'esperimento compiuto nel pomeriggio del 24 agosto 1968 dal maresciallo Ferrero in compagnia del piccolo Natalino Mele; o meglio, avevo in mente la frase, ma non ne consideravo le possibili implicazioni. Recita il verbale: "Giunti sul luogo del delitto il Mele Natale, che calzava un regolare paio di scarpe, indicava la posizione in cui si trovava a dormire sulla macchina e cioè con la testa riversa verso la parte destra dell'autovettura, disteso lungo il sedile posteriore. Precisava che dopo essersi svegliato trovò la mamma morta al posto di guida e sul sedile di destra, disteso, lo "zio", mentre prima al posto di guida si trovava lo "zio". Che erano morti…morti proprio. Che spaventato si allungò per suonare il clacson, manovrando delle manovelle sul cruscotto, quindi aprì la portiera posteriore destra e da solo senza scarpe e coi soli calzini si avviò a piedi lungo la stradicciola in avanti."

Può questo manovrare le manovelle sul cruscotto da parte di Natalino essere la più semplice e banale spiegazione della luce di direzione trovata funzionante all'arrivo del carabiniere di San Piero a Ponti un paio di ore dopo? Se così fosse, si dovrebbe quasi obbligatoriamente concludere che il bambino era solo e da solo è riuscito ad arrivare alla casa dei De Felice. La luce rimasta accesa e lampeggiante nella notte è sempre stata difficile da spiegare per chi pensa che si sia trattato di un delitto premeditato con partecipazione di più persone. In questa ipotesi, invece, il Mele Stefano si accontenterebbe di ripetere un dettaglio appreso dal figlio la notte precedente al suo arresto, inserendolo nel proprio racconto: avrebbe urtato la levetta ricomponendo sul sedile il corpo senza vita della moglie.

Dopo il sopralluogo notturno della scorsa estate avevo dovuto alzare la verosimiglianza di un Natalino supereroe in grado di abbandonare il cadavere della madre e raggiungere da solo i soccorsi camminando al buio e a piedi scalzi nella campagna dallo 0,1 al 1%; temo di doverlo alzare ulteriormente, almeno al 10%. La questione rimane – e temo rimarrà per sempre – aperta.

sabato 4 ottobre 2014

Piccolo spazio pubblicità



Interrompo solo un attimo la serie per dire che è stato pubblicato il II volume di Storia Interattiva, un'opera epica, ciclopica, titanica e chi più ne ha più ne metta che mi vede in veste di scrittore dei testi.
Chiunque ami la storia e possieda un Mac/iPad non deve, anzi non può, farne a meno.
Qui il link:
https://itunes.apple.com/it/book/storia-interattiva-2/id921724539?mt=13