sabato 25 aprile 2020

Lotti e le assicurazioni (4)





Trattoria al Ponterotto - da GoogleEarth
Riprendo a scrivere sul blog per dare una concisa risposta a Marco Aufiero, che in video pubblicato su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=USztu5KK72A) in colloquio con Angelo Marotta, ha sostenuto, contro la mia versione esposta nelle puntate precedenti di questo blog (http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.com/2019/10/lotti-e-le-assicurazioni-1.html , http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.com/2019/11/lotti-e-le-assicurazioni-2.html e http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.com/2019/11/lotti-e-le-assicurazioni-3.html ) che l’auto FIAT 128 coupé di Lotti – la famigerata auto rossa con la coda tronca – era assicurata fino al 20 settembre 1985, nonostante la polizza fosse stata volturata sulla FIAT 124 il 25 maggio 1985, come peraltro accertato dalla stessa sentenza di appello.
Poiché preferisco ragionare sulla parola scritta piuttosto che sulle chiacchiere, mi sono preso la briga di trascrivere integralmente (tranne qualche battuta insignificante) quella che secondo Aufiero sarebbe la deposizione chiave sull’argomento, ovvero  quella di  Roberto Longo, all’epoca titolare dell’Agenzia Allsecures Preservatrice in via Orti Oricellari, Firenze. Il file audio, relativo all’udienza del 19 maggio 1999, si può ascoltare come sempre su Radio Radicale (https://www.radioradicale.it/scheda/118216/processo-bis-dappello-per-i-delitti-del-mostro-di-firenze-vanni-2; la deposizione di Longo è proprio all’inizio del file).

I protagonisti del dialogo che segue sono:
L = Longo Roberto, teste
P = Presidente della Corte d’Appello Arturo Cindolo
P.G. = Procuratore Generale Daniele Propato
M = avvocato Antonio Mazzeo, difensore di Mario Vanni.

P.: Senta, lei si suppone che abbia redatto questa polizza; se ne vuol prendere visione. Ora, ora…  Lei era titolare di questa Agenzia.
L.:  Ero agente della Allsecures Preservatrice all’epoca, sì.
P.: esattamente il 25 maggio del 1985.
P.: Lei ha preso visione di questa polizza…
L.: Sì, sì, sì
P.: e questa polizza risulta rilasciata dal suo ufficio… cioè dalla sua Agenzia…
L.: Certo dalla mia Agenzia…
P.: Ricorda se l’ha rilasciata personalmente?
L.: Personalmente no. Perché io su San Casciano mi servivo dell’Officina Bellini, che vendeva automobili, auto nuove e usate, quindi… l’esazione vera e propria avveniva tramite l’Officina Bellini e io … preparavo la polizza, gliela davo, loro incassavano e me la ritornavano firmata, quindi io il cliente non lo vedevo.
P.: Mi sembra di aver letto negli atti che in realtà si occupava dei contatti con lei  … la moglie del … la signora Mary (Mery? Meri?) Bellini.
L.: Esatto, la signora Mary Bellini, sì.
(…)
P.: (…) adesso io vorrei sapere da lei questo: questa polizza è sostanzialmente la voltura di una polizza precedente su una macchina diversa, un’autovettura diversa; perché precedentemente era assicurata una FIAT 128, con questa polizza si è trasferita la polizza dell’autovettura 128 su un’autovettura 124. Prima di tutto lei conferma la data di emissione?
L:. certo la polizza è stata emessa dal mio ufficio, ora la data…
P.. C’è la data con il timbro, lei la conferma. Poi vorremmo sapere: prima di rilasciare questa polizza, voi ritirate o all’epoca ritiravate il certificato di assicurazione rilasciato sulla macchina che ora non era più assicurata e ritiravate anche il tagliando da esporre o no? E nel caso specifico, le risulta che sia avvenuto questo o no?
L.: Nel caso specifico, signor giudice, non me lo ricordo, però la prassi regolare era quella che dovevano ritirare il vecchio certificato e il contrassegno, se no la compagnia rischiava di coprire due vetture, cioè la vettura che veniva sostituita e la nuova autovettura, quindi… Siccome il certificato, il contrassegno portano la firma della compagnia, la compagnia è responsabile fino alla scadenza del contratto della circolazione del veicolo, quindi se non viene fatto questo atto la compagnia rischia su due vetture, mentre invece risulterebbe solo una vettura per il premio incassato. Questa è la prassi regolare però, ora, signor giudice, non mi ricordo se in quel caso fu fatto o meno…
P.: ecco, lei sostanzialmente mi dice dunque che non attendeva che le pervenissero questi documenti prima di rilasciare la polizza, in questo caso.
L.: no.
P.: … visto che lei agiva per interposta persona?
L:. io di solito, le polizze emesse nel mese precedente venivano pagate, sistemate una volta al mese. Il mese successivo, passava un mese dall’emissione del contratto, quindi a volte io non lo sapevo se veniva ritirato al momento o dopo il contrassegno vecchio, quindi… Perché era una prassi che non avveniva immediatamente presso il mio ufficio, avveniva presso la subagenzia di San Casciano, che io andavo una volta al mese regolarmente. Quindi non potrei confermare se in quella fattispecie fu fatto come doveva essere fatto.
P.: La ringrazio, ci sono domande?
P.G.: volevo capire meglio cosa facevate a Firenze e cosa si faceva San Casciano, cioè la polizza la compilavate qua a Firenze, poi la mandavate tramite qualcuno a San Casciano?
L:. Esatto. Beh, diciamo… I contratti vengono sottoscritti esclusivamente dalle Agenzie, perché le Agenzie sono responsabili  nei confronti della Compagnia della emissione delle polizze, poi il subagente cura l’incasso e rimette i simpli diciamo all’Agenzia (Nota: simplo = Termine in uso gergale per definire l’esemplare della polizza, che di norma è in tre copie: la prima per l’Assicuratore, la seconda per l’eventuale Intermediario e la terza per l’Assicurato; da “Sito consulenza sinistri”) ; .. Il discorso delle variazioni era un po’ difficile perché a volte si davano dei certificati e contrassegni  per poter cambiare senza andare materialmente ogni volta…
P.G.: Quindi la signora a San Casciano faceva da tramite, consegnava materialmente la documentazione…
L.: Esatto
P.G.: … e ritirava il certificato…
L.: Esatto, doveva ritirare il certificato vecchio…
P.G.: e gliel’avevate chiesto? Lo sapeva questa signora?
L.: La prassi lo sapeva quello che doveva fare, poi se nella fattispecie l’ha fatto io non glielo posso dire però la prassi…che doveva ritirare il vecchio certificato e dare quello nuovo, sì.
(…)
P.G. : questo certificato… il contrassegno …
L.: è quello esposto al vetro che si chiama contrassegno e il certificato quello che dovrebbe stare nel …
P.G.: e lei cosa voleva di questi due?
L.: Tutti e due.
P.G.: Tutti e due… poi … questo certificato non l’ha avuto perché l’abbiamo noi… quindi non è che stavate dietro a controllare …
L.: questo però è una copia, non è l’originale, eh
P.G.: No, no, io parlo della FIAT 128, il certificato che lei dice andava restituito, quello è stato consegnato al giudice successivamente, e non dall’Agenzia.  Quindi la domanda è: una volta partita la polizza da Firenze, non è che qualcuno aspettava, diceva, ehi mandami i documenti che non sono arrivati…
L.: questo no.
Interviene l’avvocato Bertini con una domanda sulla polizza della FIAT 124 stipulata nel maggio 1985, in sostituzione della precedente.
Il teste Longo ritorna sul punto discusso col P.G.
L.:  (…) quindi fino al 20 settembre 1985 può darsi che il cliente abbia avuto in mano anche il certificato vecchio… questo … questo … abbia avuto in mano anche il certificato vecchio, se non è stato ritirato. Quindi la compagnia era responsabile fino al 20 settembre 1985, se non viene ritirato il certificato e il contrassegno,  del contratto precedente.  Però questo non glielo posso garantire perché non so se è stato ritirato il certificato o meno.
P.: La ringrazio.
M.:  Senta lei ha detto, l’ha chiamata prassi, che in caso di voltura in corso della durata del contratto da un veicolo a un altro dell’assicurazione, lei l’ha chiamata prassi, l’agente è tenuto nell’interesse della compagnia che rappresenta e così vale per il subagente immagino, quando consegna il certificato e il contrassegno nuovo a ritirare quelli vecchi, perché sennò … perché sennò … può spiegare alla corte quali sarebbero le conseguenze? In caso di questa omissione, non so se mi è sfuggito, l’ha già detto? Cioè la compagnia risponderebbe…
L.: per tutti e due i veicoli sì. Le conseguenze sono queste.
M.: Lei l’ha chiamata prassi, ma forse c’è un altro termine, mi corregga se sbaglio, è un obbligo dell’agente di fare questo, perché sennò ne risponde la compagnia.
L.: è un obbligo dell’agente, però se il subagente mi dice, guarda, l’abbiamo ritirato, l’abbiamo smarrito, ora ce lo porta, ce lo dà, capito …  a volte perché …  Non siamo fiscalmente, cioè … Ora sono più, le prassi sono più … All’epoca… All’epoca diciamo, eravamo un po’ più malleabili, diciamo, per queste cose qui, se uno ci dichiarava che effettivamente non viaggiava più su un altro veicolo, a volte, si poteva ammettere che aveva smarrito o distrutto il certificato o il contrassegno…
M.: ecco lei sa che comunque la legge prevede in caso di smarrimento o distruzione, può dirlo alla corte cosa prevede?
L.: Certo.  In caso di smarrimento o distruzione dovrebbe fare la denuncia affinché noi possiamo annullare il contratto.
M.: bene. E il vecchio certificato e il vecchio contrassegno, quando vi vengono restituiti, voi che ne fate?
L.: Noi li spilliamo al simplo dell’agenzia, non li mandiamo alla compagnia. Lo spilliamo sempre al simplo dell’agenzia. Cioè l’incartamento cartaceo deve rimanere nell’Agenzia.  La direzione no. Anche gli attestati di rischio, ecc.; ora sì, perché c’è stato altre cose, quindi le compagnie vogliono gli originali, mentre invece prima si accontentavano delle copie oppure di dire, l’agente sapeva che ritirava il certificato e il contrassegno, poi noi avevamo una volta l’anno un’ispezione amministrativa che ci controllava i documenti.
M.: Senta a me risulta che a quell’epoca il vecchio certificato e il vecchio contrassegno, una volta riconsegnati all’agente o al subagente, venivano semplicemente strappati. 
L.: A quell’epoca non mi risulta, se la signora Bellini lo aveva fatto …
M.: … perché cessavano di avere qualunque validità ed era interesse della Compagnia distruggerli, proprio per la ragione che ha detto lei prima, che un’eventuale messa in circolazione di questi documenti poteva comunque obbligare la compagnia verso un terzo danneggiato, a risarcire…
L.: Certo, obbligare la Compagnia verso un terzo danneggiato, però di solito era meglio conservare il certificato e il contrassegno vecchio , perché se l’ispezione amministrativa non trovava questo, ci poteva fare un verbale negativo.
M.: Quindi lei mi sta parlando di prassi, qualcuno poteva fare in un modo, qualcuno poteva fare in un altro.
L.: Esatto.
M.: Un fatto è certo, però, che voi chiedevate la restituzione di questo.
L.: Io le dico, nell’85 era un po’ più malleabile la legge, diciamo. Cioè, delle compagnie… compagnie… agenti… diciamo che… siccome c’era una mole… anche la mia agenzia aveva una mole notevole di emissione di contratti, quindi… su duecento, trecento contratti emessi  poteva capitare che cinque, sei contratti non avessero il certificato o il contrassegno precedente allegato al simplo della polizza, quindi non era sempre che si faceva, come dice lei, che si strappava il certificato o il contrassegno, di solito si allegava alla polizza nuova il vecchio certificato, a volte andava smarrito dal cliente, dichiarandoci, conosciuto eccetera, eccetera.
M.: … che avreste dovuto denunciarlo…
L.: … si evitava di … a volte … - e si faceva male – si evitava di dire al cliente: vai a denunciare questo smarrimento. Il subagente o l’agente si fidava del cliente che gli diceva, guarda io l’ho strappato, l’ho smarrito, non viaggio più con la macchina…
M.: Si fidava del cliente. Lei l’ha mai conosciuto questo suo cliente, Lotti? Lei si fidava?
L.: All’epoca non l’ho conosciuto perché i rapporti li aveva con la signora Bellini.
Segue una domanda dell’Avvocato Filastò, non inerente il tema, con la quale si chiude l’interrogatorio, dopo di che il teste viene congedato.

Officina Bellini a San Casciano, oggi (da GoogleEarth)


Ho evidenziato in neretto i due passaggi sui quali si basa il falso sillogismo di Aufiero, che è il seguente: poiché Lotti non aveva restituito il certificato del 128 (il suo avvocato lo presentò al giudice di I grado, anche se, come abbiamo visto, non è ben chiaro da chi e come lo abbia avuto), la compagnia assicuratrice doveva essere ritenuta responsabile per i danni causati dalla FIAT 128 coupé fino alla scadenza del certificato e relativo contrassegno, quindi l’auto era, di fatto, assicurata fino al 20 settembre 1985, data riportata sui documenti originali, non restituiti alla Allsecures Preservatrice.
E’ evidente che il ragionamento fa acqua da tutte le parti. Per chiarirne i punti deboli senza disquisizioni di tipo legale, proviamo a fare un esempio pratico  e,  con uno sforzo di immaginazione, trasferiamoci  a San Casciano, nei panni di Lotti, negli anni Ottanta del secolo scorso. Immaginiamo però un Lotti estremamente astuto, tendente a delinquere, benestante e ricco di fascino con le donne, dovuto sia al suo eloquio forbito che alla sua prorompente virilità; quelle doti, insomma, che ne fanno nello stesso periodo un ricercato e apprezzato ospite  dei festini dei mandanti gaudenti nelle varie ville dei misteri del contado fiorentino (e non il vero Lotti al quale la Nicoletti assegna, come amante, un misero 4 in pagella). Bene, questo Lotti qui, a un certo punto decide di comprarsi una macchina nuova (in realtà usata, ma gli garba quella), ma per qualche motivo non vuole rinunciare a quella attuale (che non va più, ma non si sa mai), assicurata fino al 20 settembre 1985. Come fare per usarle entrambe, pagando una sola assicurazione? Semplice. Basterà fare gli occhi dolci alla subagente dell’assicurazione, una certa Mery, che, nel fare la voltura della RCA,  dimenticherà di chiedergli di restituire il certificato e il contrassegno della macchina vecchia. Il callido Lotti, che in gioventù ha fatto, dopo la quarta elementare, alcuni esami di diritto privato e un Master in diritto delle assicurazioni all’università del Bargino, sa infatti che, finché detiene quei due documenti, è in una botte di ferro: dei danni risponde la Compagnia, a lui che gliene frega. A quel punto, perché fermarsi; Lotti pensa bene di regalare un’auto nuova-usata all’amata Nicoletti; nuova voltura, nuova mancata restituzione (la Mery, totalmente affascinata, non sospetta nulla) e a quel punto sono tre le auto che viaggiano, coperte da assicurazione, con un solo premio pagato. Gli amici del cuore Vanni e Pucci sono sprovvisti di patente, quindi facciamo un regalino alla cara  Ghiribelli: quarta macchina che gira impunemente con documenti a prima vista in regola, almeno fino alla scadenza del primitivo certificato di assicurazione. In questa situazione, che ho volutamente reso paradossale, Aufiero sosterrebbe che, poiché la compagnia, rappresentata dalla subagente Mery, non ha ritirato / distrutto i precedenti certificati e contrassegni, in caso di incidente la Compagnia risponderà dei danni ai terzi, quindi tutte e quattro le auto circolanti sono di fatto assicurate.  In realtà, viste le successive volture, le polizze precedenti sono esaurite /invalidate e l’unica auto ad essere regolarmente assicurata è l’ultima (nella finzione, quella regalata alla Ghiribelli, nella realtà la FIAT 124), mentre i danni  a terzi provocati dalle altre auto sarebbero stati risarciti dalla Compagnia (questo almeno quanto sostiene Longo in udienza), la quale si sarebbe poi inevitabilmente rivalsa sul cliente truffaldino Lotti, sulla subagente sbadata / infedele Mery e probabilmente sull’agente disattento Roberto per culpa in vigilando. Questo solamente dal punto di vista civile, lascio agli avvocati di individuare i reati previsti dal Codice Penale e Codice della Strada commessi dal nostro ipotetico Lotti (truffa, frode, falso ideologico, mancata copertura assicurativa…?).

In questo quadro, sostenere che la FIAT 128 era assicurata fino al 20 settembre 1985 è un’assurdità. Al massimo si può dire che, ammettendo che la 128 fosse ancora marciante e che Lotti avesse volutamente omesso  di restituire certificato e contrassegno, poteva passare indenne un controllo volante delle Forze dell’Ordine, poiché l’informatizzazione dei dati RCA era di là da venire.
Una spiegazione possibile, ma ovviamente indimostrabile, è che la signora Mery non pretese indietro la documentazione assicurativa della FIAT 128 non perché si fidasse in astratto del suo cliente, ma perché sapeva che l’auto non era più in grado di viaggiare e poteva solo essere rottamata. E’ plausibile che Lotti, prima di decidere di acquistare la “nuova” FIAT 124, abbia fatto controllare lo stato del 128 proprio dall’Autofficina Bellini, di cui, come sappiamo, era cliente, ricevendone il consiglio di rottamarla. Illazioni, ovviamente, ma che non mi sembrano campate in aria.

Ma rimangono alcune domande. La prima è la classica: Cui prodest? Perché il nullatenente Lotti avrebbe dovuto mantenere contemporaneamente due auto, di cui una assicurata solo all’apparenza, con possibili ripercussioni civili e penali negative per lui? Sapeva, a maggio, che in un giorno di settembre avrebbe dovuto partecipare a un duplice omicidio? Preferiva andare sul posto con un’auto malandata e facilmente riconoscibile invece che con un’anonima FIAT 124 celeste? Perché al processo dice un sacco di bugie per difendere la tesi accusatoria della Procura, che si ritorce ovviamente contro lui stesso? 

En passant, ricordo che nessuno di coloro che videro la presunta auto di Lotti la domenica pomeriggio (ovvero Carmignani, Chiarappa e De Faveri) riconobbero Lotti (e Pucci); mentre il riconoscimento serale della Ghiribelli è, come ho più volte dimostrato, destituito di ogni fondamento.

La draga del Ponterotto, oggi (da GoogleEarth)

 L’argomentazione portata da Aufiero non dà alcuna risposta a queste domande. Rimango quindi pienamente convinto di quanto sostenuto nelle puntate precedenti in cui ho trattato l’argomento.