giovedì 14 novembre 2019

Lotti e le assicurazioni (3)




Veniamo infine alla terza e ultima parte della saga che vede Lotti impegnato a difendere a tutti i costi la sua colpevolezza. Esaminiamo l’esito del processo di appello per quanto riguarda il FIAT 128  e le assicurazioni. Ho l’impressione che la sentenza di II grado sia poco conosciuta, quanto meno nelle sue motivazioni, quindi ho deciso di trascriverla nei passaggi che sono attinenti al tema di cui ci occupiamo, limitandomi a inserire dei commenti personali in forma di note tra parentesi. Ritengo che la lettura risulti istruttiva. Chi volesse leggere per intero, può scaricare il file sul blog di Antonio Segnini, qui). La nostra citazione comincia a pag. 175, con una ricostruzione di quanto avvenuto in I grado.

"Come si è detto in altra parte della presente sentenza, in sede di discussione davanti alla Corte di assise uno dei difensori comunicava a quel giudice di primo grado e ne forniva prova, che il Lotti, nel 1985, il 3 luglio e, quindi, 65 giorni prima del duplice delitto degli Scopeti, aveva comperato una Fiat 124 celeste o scura e che quindi molto probabilmente la sera dell'8 settembre non poteva con la vecchia Fiat 128 essersi condotto in località Scopeti ad assistere agli omicidi unitamente al suo amico Pucci Fernando.

La Corte di assise, interrotta la discussione, disponeva le opportune indagini e all'esito risultava per testimoni e per documenti:

che effettivamente il Lotti quell'anno, con scrittura privata autenticata il 3 luglio 1986 [rectius: 1985] ma trascritta nel novembre 1986 [?], aveva acquistato una Fiat 124 scura;

che la Fiat 128 rossa era stata demolita il 3 aprile 1986 (vedi il certificato del PRA in atti);

che era stato pagato il premio assicurativo per la Fiat 128 fino al 20 settembre 1985 e per la "nuova" Fiat 124 a decorrere da quella data del 20 settembre 1985;

che l'intermediario della vendita, un meccanico di San Casciano, non consegnava la macchina che era stato incaricato di vendere – nella specie la Fiat 124 – se la stessa non era regolarmente assicurata, giusta le dichiarazioni di costui.

Deduceva da ciò la Corte di assise che quindi il Lotti aveva sì comperato altra vettura – sempre usata – ma che non l'aveva utilizzata se non dal momento in cui l'aveva assicurata e, cioè, dal 20 settembre 1985.

E che quindi non vi era alcun motivo per dubitare che il Lotti Giancarlo l'8 settembre 1985, giorno del duplice omicidio degli Scopeti, si trovasse con la sua Fiat 128 rossa in quel posto.

(...) [Nota: omettiamo un breve excursus sulla testimonianza Ghiribelli e la famosa intercettazione sulla ben nota necessità fisiologica]

In questo grado di appello i difensori di Mario Vanni hanno proseguito, approfondendole personalmente e doverosamente, le loro ricerche, surrogandosi alla polizia di Stato e ponendo così rimedio alla superficialità dimostrata da questa ultima nel caso di specie [Nota: temevano di non trovarlo reo? Alessandro Manzoni,Storia della colonna infame, citato a processo dall'avvocato Mazzeo], sì da ottenere dall' agente di Firenze della compagnia assicuratrice del Lotti copia della polizza stipulata dal Lotti stesso per la Fiat 124 scura.

Polizza che è risultata stipulata addirittura il 25 maggio 1985 e, cioè, ben prima della data di autenticazione della scrittura di vendita – 3 luglio 1985 – poi trascritta al PRA.

Con ciò fornendosi dimostrazione che il Lotti molto verosimilmente aveva nella sua disponibilità la Fiat 124 almeno dal mese di maggio 1985 e che da allora l'aveva posta in circolazione tanto da assicurarla.

In sede di rinnovazione del dibattimento, come si è già detto, è emerso dalle dichiarazioni dell'agente attuale della compagnia assicuratrice e di quello dell'epoca che la polizza stipulata per la 124 Fiat andava a sostituire quella preesistente ed attinente la Fiat 128, che la Fiat 124 aveva cagionato due lievi incidenti stradali in Firenze nel giugno o luglio 1985 e che norma voleva che il tagliando assicurativo esposto sul parabrezza venisse restituito alla compagnia assicuratrice all'atto della nuova razza sulla nuova macchina ma che, almeno all'epoca, di fatto, spesso e volentieri, questa norma veniva assai poco rispettata tanto che non è stato rinvenuto il tagliando della Fiat 128 nella relativa pratica [Nota: questo “spesso e volentieri” è un’aggiunta dell’estensore della sentenza]. Il Lotti esaminato sul punto ha dichiarato di essersi ricordato che, di fatto, per qualche mese aveva utilizzato entrambe le automobili sfruttando la circostanza che non aveva restituito il tagliando alla compagnia assicuratrice e che anzi l'aveva sempre tenuto esposto sul parabrezza della sua Fiat 128. Confermava che agli Scopeti ci era andato con tale ultimo veicolo.

(...) [Segue in sentenza una ricostruzione, però molto approssimativa e incompleta, del modo in cui il FIAT 128 rosso di Lotti entrò di prepotenza nell’inchiesta. Chi volesse saperne di più veda invece qui]

Il Lotti Giancarlo comperò la Fiat 124 scura nello stesso anno 1985 qualche mese prima dei delitti degli Scopeti, certamente prima del 25 maggio il che significa che in quell'anno 1985 il detto Lotti possedette sicuramente, e per un certo periodo contemporaneamente, due veicoli: la 128 rossa e la 124 scura;

(...)

Così stando le cose vi è da chiedersi per quali ragioni mai il Lotti avrebbe dovuto consapevolmente mentire in pubblico dibattimento nel dire, contrariamente al vero, che l'8 settembre 1985 lui agli Scopeti ci era andato con la Fiat 128 rossa [Nota: è una domanda retorica; il giudice si guarda bene dal chiederselo]. Nulla infatti sarebbe cambiato se avesse detto che vi era andato con la Fiat 124 o con altro mezzo di locomozione, nessun interesse avendo egli a raccontare in maniera consapevole una bugia di tal fatta.

E anzi, nel ricordare che Lotti Giancarlo nel presente processo è un imputato che è stato condannato alla gravissima pena di 30 anni di reclusione, può agevolmente osservarsi che migliore difesa il Lotti forse non avrebbe potuto avere ove nella insistenza degli investigatori sul possesso da parte sua della Fiat 128 rossa avesse loro detto, se però se ne fosse ricordato, che lui all'epoca degli omicidi agli Scopeti non aveva alcuna macchina rossa avendola cambiata qualche mese prima con altra di foggia e colore diverso.

D'altro canto che il Lotti Giancarlo all'inizio delle investigazioni di polizia non sapesse proprio quale macchina mai avesse usato con il Pucci per recarsi agli Scopeti, è dimostrato dalla domanda da lui stesso fatta al Pucci in sede di confronto allorquando chiede al Pucci stesso se per caso agli Scopeti c'erano andati con la 128 rossa (vedi trascrizione della registrazione del verbale di confronto Pucci – Lotti dell'11 febbraio 1996).

Può dunque serenamente affermarsi, ad avviso di questa Corte, che il Lotti era perfettamente convinto di utilizzare in quel periodo la Fiat 128 rossa perché anche quando ne aveva avuto il dubbio era stato tranquillizzato: dalla polizia prima e dallo stesso Pucci in un secondo momento.

Considerando la persona, ignorante e rozza e il lungo tempo trascorso, 11 anni dai fatti, la circostanza che proprio gli ufficiali di polizia giudiziaria gli dicevano che aveva usato quella sera la 128 rossa, rende certi che il Lotti Giancarlo si convinse di questo e, quindi, disse che agli Scopeti c'era andato con quella macchina apparendo abbastanza normale, anzi normalissimo, che il medesimo si fosse dimenticato, nel febbraio del 1996, che nel 1985 aveva comperato altra vettura.

[Nota: a cosa serve questo lungo e contorto ragionamento del giudice? A giustificare la bugia del Lotti e riabilitarlo come collaboratore di giustizia veritiero, anche se smemorato. Come già abbiamo detto, se il chiamante in correità era falso, tutto il castello accusatorio doveva cadere. Ma al giudice sembra qui sfuggire la parte essenziale: se Lotti e Pucci si trovavano agli Scopeti con la 124 celeste, tutte le altre testimonianze, in primis Ghiribelli, ma anche Chiarappa – De Faveri, perdevano di significato: quei testi avevano visto un’auto rossa scodata, quindi Lotti mai e poi mai avrebbe potuto ammettere di essere lì con la 124 celeste, se si doveva – e necessariamente si doveva – riscontrare da terzi la chiamata in correità]

Il tutto poi a prescindere da una ulteriore considerazione che deve necessariamente farsi: il fatto che il Lotti neppure ricordasse di aver comprato qualche mese prima dei fatti un'altra vettura non significa assolutamente che il medesimo l'8 settembre 1985 non abbia usato la 128 rossa.

Tale auto era infatti nella sua piena disponibilità con tanto di tagliando assicurativo (illegittimamente) esposto sul parabrezza e il Lotti ha dichiarato davanti a questo giudice che le macchine le usava tutte e due: la qual cosa è pienamente credibile se si tiene presente che il tagliando esposto su un vetro della Fiat 128 indicava una scadenza del periodo assicurativo al 20 settembre 1985.

D'altro canto, come è stato ricordato da taluno dei difensori, il medesimo Lotti aveva già ripetutamente dichiarato in dibattimento davanti alla Corte di assise che non aveva avuto alcuna remora ad utilizzare fino al settembre 1985 entrambe le vetture, ivi compresa quella non assicurata. Così stando le cose appare evidente che l'unico problema discendente dalla questione sollevata dai difensori del Vanni e, cioè, quello attinente la credibilità del Lotti (e non già al mezzo con il quale costui si sarebbe recato agli Scopeti) può positivamente risolversi a favore di questo ultimo essendo più che credibile, per tutti i motivi esposti, che il Lotti Giancarlo almeno fino al 20 settembre 1985 utilizzasse entrambe le vetture di sua proprietà.

[Nota: contro ogni logica, Lotti diventa testimone di se stesso. Una cosa è credibile, per quanto sommamente improbabile, perché ipse dixit. Lotti è attendibile, nonostante le sue retromarce e costanti cambi di versione, per una qualche ragione metafisica che la sentenza non si attarda a spiegarci; l’espressione “per tutti i motivi esposti” resta infatti senza significato, non vi è alcun valido motivo per pensare che Lotti adoperasse contemporaneamente due auto se non la sua tardiva ammissione costretta dalle circostanze]

Circa le produzioni definite falsi riscontri necessita rilevare che il Lotti a mezzo del suo difensore ha prodotto semplicemente tre certificati di assicurazione tutti veri e reali come accertato anche dal consulente tecnico del prevenuto Vanni.

L'affermazione pertanto che i detti documenti sarebbero falsi e diretti a trarre in inganno il giudice appare del tutto gratuita e gravemente offensiva del prestigio e della dignità professionale del difensore di Lotti Giancarlo se si pensa che un certificato si attiene alla polizza attinente la Fiat 128, altro certificato la polizza stipulata per la Fiat 124 ed attiene il premio per il periodo settembre 1985 – marzo 1986 e il terzo certificato una polizza che successivamente andava a sostituire quella stipulata per la Fiat 124. Può dunque concludersi sul punto che nulla è in atti né alcunché è stato approvato che possa escludere che il Lotti la sera dell'8 settembre 1985 si sia portato alla piazzola degli Scopeti proprio con la Fiat 128, ove poté vedere bene quanto Pacciani e Vanni andavano facendo, unitamente al teste Pucci Fernando."

[Nota: che i certificati fulmineamente prodotti dall’avv. Bertini fossero autentici (leggasi: non materialmente falsi), nulla quaestio; che fossero fuorvianti e abbiano tratto in inganno il giudice di I grado è altrettanto palese. Ma la sentenza preferisce non approfondire i motivi e le modalità di questa produzione. Chi ha letto le prime due parti di questo articolo potrà serenamente trarre le proprie conclusioni]

Siamo al termine della narrazione. Lotti, due volte sbugiardato in dibattimento, è stato tuttavia creduto; ha vinto la sua strenua battaglia contro la verità e potrà serenamente godersi gli anni di carcere che la giustizia italiana vorrà appioppargli, avendo la fortuna di morire poco dopo.

Ho già affrontato più volte la vicenda investigativa e giudiziaria dei Compagni di merende e mi permetto di chiudere questo articolo autocitandomi.

Da: Il dilemma del giudice (settembre 2014).

Altro dilemma si presentò ai giudici del processo ai Compagni di Merende (1997-98), confrontati con le confessioni del Lotti. Già detto del valore probatorio della confessione quando dettagliata, spontanea, coerente e costante (si può continuare ad infinitum a chiedere se le dichiarazioni del Lotti avessero queste caratteristiche, ma tant'è, il discorso in tali termini, affidato com'è al principio del libero convincimento del giudice, rimane sterile), la questione principale era se credere alle chiamate in correità, in quasi assoluta mancanza di riscontri esterni. Ove non si fosse creduto al reo chiamante in correità, il risultato sarebbe stato la condanna del Lotti e l'assoluzione del Vanni – essendo Pacciani deceduto per cause naturali nel corso di quel processo senza che si potesse quindi giungere al nuovo appello nei suoi confronti. Ma era del tutto evidente che il Lotti assassino (non me ne vogliano gli amici che propugnano l'ipotesi di Lotti serial killer unico Mostro di Firenze: vedere da ultimo qui) non poteva stare in piedi senza il Pacciani capo-congrega ed il Vanni come suo deuteragonista. Sarebbe stata una conclusione del tutto ridicola ed inadeguata ad indagini condotte per lunghissimo tempo con grande impegno di mezzi e ancor maggiore clamore mediatico. E d'altra parte, il processo dipende in tutto e per tutto dal Lotti, come dimostra la scelta molto accorta della Procura di limitare l'azione penale agli ultimi cinque duplici omicidi, quelli sui quali il Lotti, bene o male, ha qualcosa da dire. Più volte nella lettura della trascrizione delle udienze si ha l'impressione che il presidente della corte d'Assise nutra un certo scetticismo nei confronti dei due testimoni principali; i difensori di Mario Vanni giocheranno tutte le proprie carte puntando sulla svalutazione delle testimonianze; e tuttavia, a conclusione del processo, ci sarà una sentenza che accoglierà, almeno per i due imputati principali, tutte le richieste dell'accusa. Un osservatore smaliziato potrebbe avvertire, diversamente da Renzo Rontini che sentiva "odore di giustizia", un fumus di ragion di Stato.

Ancora più gravosa è la scelta dei giudici della Corte di Appello che devono giudicare in secondo grado Vanni, Lotti e Faggi (quest'ultimo assolto già in primo grado). Il Lotti, infatti, non ha impugnato la sentenza per quanto riguardava la sua partecipazione ai delitti, ma solo per la misura della pena – oltre a richiedere (ma ci sarebbe voluto il rinvio alla Corte Costituzionale) il trattamento di favore riservato ai "collaboratori di giustizia". Nella parziale rinnovazione del dibattimento Lotti difende pervicacemente, si potrebbe dire "con le unghie e con i denti", la propria colpevolezza; e di questo atteggiamento bisognava pur chiedersi il motivo. Come dice il P.G. Propato in requisitoria, pur convinto che l'imputato sia estraneo ai fatti di cui si autoaccusa, "per Lotti il discorso è tragicamente breve", sarà possibile concedergli unicamente uno sconto di pena: richiede infatti 18 anni di reclusione a fronte dei 30 che gli aveva inflitto la corte di Assise. Riassumiamo. Il rappresentante dell'accusa non crede alla bontà dei testimoni, ma senza le testimonianze Lotti e Pucci il processo ai Compagni di Merende non è altro che aria fritta. Coerentemente, Propato richiede alla Corte l'assoluzione di Vanni (per sostanziale mancanza di prove), ma non può richiedere l'assoluzione di Lotti, poiché è l'imputato stesso a non aver contestato la condanna ricevuta in primo grado, se non per la misura. Se la Corte si adeguasse alla richiesta otterremmo la seguente mostruosità giuridico-pratica: Vanni assolto, forse definitivamente, Lotti, che nella coscienza dell'opinione pubblica aveva ormai assunto il ruolo, concordemente sostenuto da inquirenti e stampa, di collaboratore, che aveva, dopo molti tormenti interiori, portato a risolvere il caso, in galera, pur ritenendo la giustizia, a chiare lettere, che in realtà nulla sapesse degli omicidi. Si aggiunga Pacciani, per quasi tutti all'epoca Mostro di Firenze –da solo o in compagnia - morto da un pezzo senza sentenza definitiva quindi formalmente innocente. Di più, non credere a Lotti significa ammettere, da parte dell'apparato poliziesco e giudiziario, di non aver saputo trovare il colpevole dei delitti, come già in primo grado aveva chiosato Vanni: "Io non ho fatto niente, loro non sono stati boni di trovare il Mostro".  Il dilemma è ben spiegato nell'arringa finale dall'avvocato di parte civile Prof. Voena: "però, però, c'è un però, andiamo a spiegare alla gente al di fuori di queste aule per un problema di giudicato implicito - non è applicabile il 129 - quindi un soggetto che ha superato il vaglio di un giudizio di primo grado e che chiama altri in correità deve essere condannato a 18 anni... per essere autore di fatti materiali che i concorrenti che lui indicava, anzi i veri autori, non devono essere puniti... sarà difficile spiegarlo alla gente purtroppo ed è un compito al quale potete sottrarvi" (udienza del 20 maggio 1999).  Di fronte a questa prospettiva, Vanni diventa un vaso di coccio sacrificabile con qualche acrobazia logica e verbale. Da qui la condanna ad entrambi gli imputati che effettivamente chiude il caso (la successiva sentenza di Cassazione mette vergogna a leggerla e non ne parliamo qui).

La Stampa 1 giugno 1999

venerdì 1 novembre 2019

Lotti e le assicurazioni (2)


Sul punto della data del cambio auto, la sentenza della Corte di Assise che abbiamo letto è bene argomentata, ragionando in base ai documenti prodotti; ma forse è sfuggito un dettaglio. Se la polizza precedente decorreva dal 20 marzo (Bertini in aula dice “20 maggio” ma non può che essere un errore) e le polizze erano di durata almeno annuale, tra la polizza e il certificato del 20 settembre, relativo ad altra auto, doveva esserci stata perlomeno una voltura, anteriore al 20 settembre, per permettere all’intestatario di sfruttare il periodo di assicurazione residuo. Col senno del poi, possiamo dire che era quello il dato da ricercare e che non uscì fuori in I grado.




Il secondo atto è più breve; purtroppo non ho a disposizione i motivi di appello proposti dall’avv. Filastò, per cui dobbiamo affidarci unicamente ai verbali del processo di II grado, disponibili solo in parte (e in sintesi)  su Insufficienza di Prove (naturalmente, chi abbia voglia di ascoltarsi tutto il dibattimento, comunque molto interessante, può ricorrere al sito di Radio Radicale). Nella prima udienza (17 maggio 1999) il Consigliere Relatore sintetizza così:


Relatore: Così stando le cose la Corte di Assise ne prende atto e dice, ma non solo dalle dichiarazioni del Lotti, ma dalle certificazioni in atti qua risulta che la 124 risulta assicurata solo dal 20 settembre e quindi è certo che fino ad allora Lotti ha usato la 128 rossa. Nel frattanto di questo prende atto e continua. Io non finisco qua ma aggiungo quanto ci viene detto in sede di impugnazione, avete visto i motivi aggiunti, se no ve lo spiego io. In sede di motivi aggiunti di appello, lo dico subito, i difensori, questa volta tutti e due, del Vanni hanno prodotto un documento, ci hanno detto che hanno effettuato loro indagini, più semplici di così si muore, infatti si meravigliano del fatto che non ci sia stato un poliziotto a Firenze che l'abbia pensato, perché si sono limitati a recarsi presso l'agenzia di quella compagnia assicuratrice di Firenze, che non è pensabile che Lotti vada a Genova ad assicurarsi, si assicurerà o a San Casciano o a Firenze e l'agente della compagnia assicuratrice gli ha consegnato tanto di polizza, che noi abbiamo in fotocopia ma che speriamo di leggere in originale attinente al 124. Io non ci ho letto nulla ma quello che si legge è un timbro. Sembrerebbe che questa polizza sia stata stipulata il 25 maggio 1985, quindi sembra che la 124 abbia iniziato a circolare, diversamente era inutile assicurarla, dal mese di maggio '85. Questa è la novità importante in questa sede di appello.


Quindi vi era una polizza intestata alla FIAT 124 presso l’Agenzia di Firenze; allora ci si dovrebbe chiedere come mai il 17 marzo dell'anno precedente il presidente della Corte di Assise era stato diversamente informato. Rileggiamo la trascrizione dell’udienza.

Presidente: Allora, a questo punto apriamo una parentesi per dire questo. Il dottor Vinci, il funzionario della Questura fa questa comunicazione: "In relazione all'ordinanza 16/03/98, si comunica l'esito delle acquisizioni disposte. Per quanto concernente l'acquisizione di cui al punto A non è stato possibile...", sarebbe quella dichiarazione...  Non è stata possibile eseguirla in quanto l'ACI, ufficio provinciale di Firenze, ha fatto presente che la documentazione in questione risulta essere stata inviata al macero." Quindi non c'è. "Non è stato altresì possibile acquisire copia della documentazione inerente alla copertura assicurativa della vettura FIAT 128 coupé targata FID56735 e dell'autovettura FIAT 124 targata - FIE42432, in quanto la compagnia assicuratrice Allsecures Assicurazioni ha fatto presente che la polizza numero 67053 relativa alla 128 e la polizza numero 69395 relativa alla FIAT 124, polizze entrambe emerse nella perquisizione del 23/01/96, non risultano presenti presso l'archivio di sede”.

Le polizze cercate dal Presidente e non trovate dalla Questura erano dove dovevano essere; soltanto che, come spiegherà in udienza il nuovo titolare dell’Agenzia, alla compagnia assicuratrice All Secures era subentrata la AXA; dovrebbe essersi trattato di una trasformazione sociale, la sede dell’Agenzia era rimasta la stessa, in via degli Orti Oricellari 32.  


A questo punto una piccola parentesi. Ho potuto recentemente prendere visione di un documento (annotazione di P.G. del 21.12.1996) riconducibile alla Questura di Firenze – Squadra Mobile, al quale è allegato un riepilogo delle auto possedute da Lotti Giancarlo, apparentemente stilato il 29 agosto 1996. In tale riepilogo, mentre la fine possesso della FIAT 128 è collocata in data 19 marzo 1986, come poi dirà in udienza il dott. Fausto Vinci, piuttosto sorprendentemente l’inizio possesso della FIAT 124 si situa il 3 luglio 1985, che è appunto la data della trascrizione notarile presentata dalla difesa di Vanni in sede di giudizio. Se ne deduce che la polizia aveva accertato il fatto ben prima che Filastò comparisse in aula sventolando il rapporto dell’Agenzia Falco; forse, molto semplicemente, il dato risultava al PRA. Forse per questo, all’epoca, la pubblica accusa non era sembrata molto sorpresa nell’apprendere la notizia e la mattina dopo Lotti o chi per lui era già pronto a presentare la documentazione attestante, ma contrariamente al vero, che il 128 era rimasto assicurato fino al 20 settembre 1985 (vedi I Parte). Quindi non pare corretto dire che non si investigò, ma semmai che questo dato, che poteva essere critico nella costruzione dell’ipotesi accusatoria (a che scopo il quasi indigente Lotti avrebbe mantenuto contemporaneamente due auto?) fu sottaciuto. Con buona pace del principio stabilito nell’art. 358 CPP: “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”; a meno che non sia lecito svolgere le indagini, ma poi non tenerne conto. Lascio la risposta ai professionisti del diritto; e ai lettori la possibilità di sviluppare altrove i propri (cattivi) pensieri. Ringrazio altresì la signora Francesca Calamandrei per aver tratto dal proprio archivio una trascrizione leggibile del documento dandomi il permesso di pubblicarla qui.




Citiamo ora per brevità da “Al di là di ogni ragionevole dubbio”:

“La difesa di Vanni, incassata la sconfitta in primo grado, non si era data per vinta e l’avvocato Mazzeo aveva deciso di recarsi personalmente all’agenzia submandataria di Firenze. A 12 anni dai fatti era una mossa disperata. Ma siccome la fortuna aiuta gli audaci e talvolta i disperati, l’avvocato uscì fuori dall’ufficio dell’agenzia con una preziosissima cartellina che avrebbe dovuto essere la chiave per tirare fuori il Vanni dalla galera. Dalla cartellina saltò fuori un contratto d’assicurazione e due denunce di sinistro (…). I due sinistri (…), il primo datato 22 giugno del 1985 e il secondo 31 luglio dello stesso anno. Come possa aver fatto un incidente il 22 giugno con la 124 che era stata acquistata il 3 luglio, lo spiega il terzo documento: un contratto assicurativo datato 26 maggio 1985. Quel contratto, polizza 69395, riguarda infatti un passaggio di assicurazione dalla 128 rossa al 124 blu, effettuato il 25 maggio del 1985. In sostanza, Lotti era entrato in possesso del 124 almeno sin dalla fine di maggio e questa doveva essere la vera data in cui era materialmente stata redatta la scrittura privata che evidentemente era stata autenticata solo tempo dopo. A quella stessa data, per potersi portare via l’auto, Lotti l’aveva assicurata e non potendo ovviamente tenere due auto, aveva passato l’assicurazione della vecchia, il 128 rosso, su quella nuova, il 124 blu”.


Sulla base dei nuovi documenti portati dalla difesa del Vanni, la Corte di Appello decide la riapertura parziale del dibattimento per ascoltare altri testi e lo stesso Lotti su quanto emerso in merito alle date dell’assicurazione. Il giorno 18 viene sentito il nuovo agente della società assicuratrice, il sig. Bartoli, che conferma che il passaggio dell’assicurazione da auto precedente alla FIAT 124 era avvenuto il 25 maggio 1985 alle ore 10. Il teste non conosce il modello dell’auto che viene sostituita, ma risulta il numero della polizza, 67053, che è ovviamente quella relativa al 128 (vedi sopra). Segue il sig. Tartagli, che nel “lontano luglio 1985” (cito le parole del presidente) aveva avuto un incidente stradale con il Lotti con conseguente richiesta di rimborso, esistente agli atti dell’assicurazione. 
Da “Insufficienza di prove”: “Il Presidente della Corte gli chiede quindi se si ricorda dell'incidente e della missiva inviata alla compagnia assicurativa. Il signor Tartagli ricorda d'aver posseduto una Ford Fiesta ma non ricorda né dell'incidente né della lettera inviata all'assicurazione. Riconosciuta la sua firma sulla lettera inviata alla All Secures Preservatrice viene congedato”. (Nota: secondo Antonio Segnini, la totale cancellazione dalla memoria del teste dell’incidente è sospetta e indicherebbe una “coscienza sporca” nell’avere in realtà avuto l’incidente con il 128, non più assicurato, ed avere poi aggiustato i dati nella denuncia, sottintendo una frode all’assicurazione in concorso con il Lotti. Registro questa opinione, pur non condividendola; potrebbero esserci altri motivi a giustificare la smemoratezza del testimone, che nella registrazione audio appare piuttosto emozionato e agitato; la questione poteva essere comunque meglio approfondita in sede di giudizio. L’altro incidente non venne esaminato).


A questo punto viene sentito Lotti, che in qualità di imputato potrebbe rifiutarsi di rispondere, ma è disposto a subire l’esame. Ricordandoci di quanto aveva dichiarato nel processo di I grado, leggiamo le sue risposte alle domande del Consigliere Relatore Loche:

Consigliere: Bene. L'episodio a cui ci riferiamo riguarda il 128 rosso, lei ricorda d'aver detto sin dall'inizio dell'istruttoria, quelli che lei chiama "colloqui", che agli Scopeti c'era andato con Pucci con questo 128 rosso. (…)  perché si voleva sapere e lo vorremmo sapere ancora noi, lei che macchina aveva l'8 settembre 1985 agli Scopeti.

Giancarlo Lotti: Il 128.

Consigliere: Il 128 e lei continua a dire questo. Adesso le faccio sapere una cosa. Si è scoperto che questo 124, che lei aveva comprato, lei l'aveva addirittura assicurato. In maggio, addirittura nel mese di...

Giancarlo Lotti: Io le adoperavo tutte e 2 le macchine, il 128 e il 124. (NdR: Lotti interrompe, non fa finire la domanda, ha preparato una sua versione)

Consigliere: Ah, lei contemporaneamente le usava tutte e due, il 128 e il 124, abbiamo capito bene?

Giancarlo Lotti: Si, si, si.

Consigliere: Però in primo grado lei disse un'altra cosa, se lo ricorda?

Giancarlo Lotti: Forse non mi ricordavo preciso, un'altra volta... (…) Perché non ricordavo preciso se avevo anche quell'altra invece...

Consigliere: Non se lo ricordava preciso.

Giancarlo Lotti: Invece ora me lo ricordo preciso.

Consigliere: Ma ci ha pensato in questi tempi?

Giancarlo Lotti: No, ci ho pensato, sì, ci avevo il 128 e il 124.

Consigliere: Lei li usava tutti e due, come mai?

Giancarlo Lotti: ...poi a un certo punto fermai quell'altra, di marzo dell'86, la fermai (NdR: Lotti non risponde alla domanda).

Consigliere: Cioè la diede al disfacimento?

Giancarlo Lotti: No, la tiensi ferma a casa. Perché subito il carroattrezzi un mi riuscia di trovallo e allora la tiensi ferma, non lo so, può darsi siano 7 mesi, non lo so quanto la stette ferma, poi mi toccò scancellarla, sennò mi toccava pagare il bollo anche di quella lì.

Presidente: Ma lei non era assicurato col 128.

Giancarlo Lotti: No, ci avevo il coso, però non era assicurata, ne assicurai una sola, 2 come fai a assicuralle?

Consigliere: Ma scusi, per venire a Firenze perché non ha usato la macchina assicurata?

Giancarlo Lotti: Mah, se adoperavo quella lì... adoperavo due macchine!

Consigliere: Così, gli è venuto di usare quella senza assicurazione...

Giancarlo Lotti: Mah, m'andava così...


Tralascio il lungo interrogatorio al quale Lotti viene sottoposto dai difensori, perché ben noto, essendo da anni disponibile su YouTube e perché non aggiunge niente di sostanziale: Lotti afferma di avere avuto in uso ambedue le auto e di usare l’una o l’altra come gli andava e secondo la lunghezza del percorso; contraddicendo quindi la versione data al processo di I grado (Nota: udienza del 17 marzo: “Giancarlo Lotti: Ma dopo, dopo quande presi il 128 [intende la 124] la stette ferma. (…) Quande presi il 124 l'era ferma la macchina”). 


In sostanza, Lotti, posto di fronte all’evidenza documentale di aver assicurato la nuova auto a decorrere dal 25 maggio (e non dal 20 settembre, come aveva decisamente sostenuto presentando – tramite il suo avvocato – documenti che avevano fuorviato la Corte), smentisce se stesso e quanto affermato in I grado, rifugiandosi in corner dicendo di aver usato contemporaneamente due auto, perché “gli andava così”.  Gli sfugge detto che l’auto vecchia rimase ferma per parecchio tempo (“può darsi siano sette mesi”) e non “qualche giorno” come aveva interloquito con il presidente nel primo processo. Teniamo conto che, se la richiesta di cancellazione è del 19 marzo 1986 (come dice in aula Fausto Vinci – vedi Parte I; o 3 aprile come dice Canessa, il tutto non è molto chiaro), a quella data l’auto doveva essere già stata rottamata e le targhe riconsegnate; del resto, la data del marzo ’86, con tutta evidenza, era significativa per Lotti solo riguardo alla scadenza del bollo; è per evitare un nuovo pagamento che Lotti provvede alla cancellazione al PRA, mentre l’auto doveva essere da tempo fuori uso, come da ricordi degli Scherma. In altre parole, se la richiesta di cancellazione venne presentata a fine marzo, possiamo essere sicuri che a quella data l’auto era già stata rottamata e che, per alcuni mesi prima di essere portata via dallo “sfattino”, essa era già inutilizzabile; come sappiamo, la data precisa è rimasta, nonostante gli sforzi degli avvocati difensori, ignota (Nota: o potrebbe, ipoteticamente, essere stata accertata e risultare successiva al 8 settembre, nel qual caso il dato non avrebbe avuto valenza giudiziaria).

Lotti, nelle sue risposte, ha però introdotto un ulteriore elemento di dubbio che risulterà alla fine decisivo, dicendo che il 128, anche dopo il passaggio dell’assicurazione alla 124, “ci aveva il coso”.  Nel linguaggio lottiano, il coso non può indicare che il contrassegno di assicurazione da apporre obbligatoriamente, fino a pochi anni fa, sul parabrezza della vettura. Che fine aveva fatto il contrassegno del 128 rosso, che Mazzeo non aveva rinvenuto in pratica? Anche per appurare questo aspetto, il PG Propato aveva richiesto l’audizione del titolare dell’Agenzia di Firenze della Allsecures Preservatrice nel 1985, sig. Roberto Longo, che viene appunto interrogato sulla prassi seguita nei casi di voltura di una polizza da una vettura dismessa a una appena acquistata.  
 Citiamo dalla sintesi di Insufficienza di Prove: “Al teste viene mostrata una polizza intestata a Giancarlo Lotti relativa ad una Fiat 124. Questi riconosce la polizza come emessa dal suo ufficio benché a San Casciano le pratiche fossero gestite da Meri Bellini, dell'autofficina Bellini. Il Presidente chiede al teste se prima di volturare una polizza venivano chiesti indietro il certificato ed il contrassegno di assicurazione. Il signor Longo risponde che la prassi prevedeva il ritiro del vecchio certificato e del vecchio tagliando onde evitare che la compagnia dovesse coprire eventuali sinistri relativi a due vetture benché il premio incassato si riferisse ad un solo mezzo. Il teste non esclude però che con i clienti noti venisse emessa la nuova polizza senza disporre dei documenti del precedente veicolo”. In effetti, forse nell’occasione qualcosa non era stato stato fatto a dovere: la subagenzia di San Casciano avrebbe dovuto, naturalmente, ritirare contrassegno e certificato del 128 all’atto della voltura, ma sembrerebbe che non l’abbia fatto, in quanto il 17 marzo 1998 almeno il certificato originale (non il contrassegno, mai ritrovato e possibilmente rottamato insieme all’auto) era a mano dell’avv. Bertini, che lo aveva presentato alla Corte per parare la mossa di Filastò. 

L'Autofficina Bellini a San Casciano Val di Pesa



L’escussione dei testimoni termina qui. La risultanza, a dirla in due parole, è che Lotti ha ripetutamente mentito, ma non si è trovata una prova tangibile e certa che il 128 rosso, all’epoca del delitto degli Scopeti, non fosse materialmente in grado di circolare, pur con contrassegno di assicurazione scaduto e il motore marciante a balzelloni.

Ciò che è uscito dal processo di appello, però, è sufficiente per convincere il rappresentante dell’accusa che, se Lotti ha mentito sull’auto può aver mentito su tutto, quindi la chiamata in correità, considerato anche che “il Pucci del dibattimento non può essere utilizzato a riscontro di dichiarazioni”, viene a cadere. Coerentemente chiederà l’assoluzione di Mario Vanni. Ma leggiamo il passo delle conclusioni, in cui Propato affronta la questione del passaggio dal 128 alla 124 (siamo all’udienza del 20 maggio 1999).

“P.G.  (…) chiama in ballo la questione della 128. Come si poteva immaginare Lotti è venuto davanti a voi e di fronte alla nuova emergenza processuale ha dato la risposta più logica: "le usavo tutte e due". Ma bisogna andare a rileggere le dichiarazioni del Lotti su ciò che riguarda l'automobile 128. Lui quando ha consegnato il certificato di assicurazione fino al settembre '85 sulla Fiat 128 mentre non ha consegnato il contrassegno, quando lo ha consegnato ha impostato le sue dichiarazioni su quel presupposto. "Io fino al 20 settembre non circolavo con la 124 perché avevo l'assicurazione sulla 128". Si legge da più parti nel verbale dibattimentale "io non avevo i soldi per far andare due macchine. Perché usavi due automobili? Perché mi garbava così." A mio avviso non è una risposta valida quando la risposta sia stata data dopo pagine e pagine di domande sulla 128, impostate sul presupposto "io ci ho il certificato di assicurazione, io giravo con quella macchina". I vari testimoni vicini di casa e lo stesso Lotti, parlano di "qualche mese" di aver avuto contemporaneamente 128 e 124. Nel primo dibattimento quando gli hanno fatto qualche domanda, alla fine ha ammesso di essere uscito con la 128 ma ha detto "qualche volta", a voi direttamente ha detto la usavo per i viaggi più vicini, non lontano, combinazione, a Firenze lui ha fatto due incidenti entrambi con la 124. E' credibile che per andare alla piazzola degli Scopeti piglia la 128 e lascia la 124? Ma perché mai doveva decidersi a comprare un'automobile i cui soldi glieli ha dati il datore di lavoro? Lui non ce li aveva, segno è che la 128 o non funzionava completamente o comunque era diventata una carretta. E' questo il punto da valutare e che ha incrinato certe mie convinzioni. Perché si assiste a un Lotti che modifica le risposte a seconda delle necessità. La 128 l'hanno vista i coniugi Caini/Martelli ma danno un certo orario e su quell'orario a lungo non s'è saputo nulla, soltanto alla fine, Pucci, dice che hanno spiato la coppia nel pomeriggio ma di questo spiare la coppia nel pomeriggio il Lotti non ne parla, quindi se si son fermati o non si sono fermati è una circostanza completamente dubbia.

Il possesso della 128, questo elemento considerato da tutti fondamentale gli va messo almeno, almeno, uno o due punti interrogativi”.


La Stampa - 21 maggio1998


Sul punto leggiamo anche un breve passo dell’arringa dell’Avv. Mazzeo (21 maggio): “Guardate che pertinacia autoaccusatoria, che poi ritroveremo a proposito dell'assicurazione, lui non solo dice il falso a proposito dell'epoca a partire dalla quale avrebbe assicurato la macchina nuova, la 128, lui l'ha detto per venti volte nel primo giudizio dal 20 settembre, quando messo di fronte all'evidenza delle carte non può più sostenere questa cosa, va bene, non può più sostenere questa cosa, allora porta i certificati dell'assicurazione per mantenere nell'errore i giudici, questo è gravissimo e lo riportano in sentenza in tutte quelle pagine che conoscete. Lui addirittura, poi abbiamo capito dopo con le ricerche che si sono fatte, che in realtà la polizza l'aveva fatta sulla nuova macchina, quindi aveva cominciato a circolare e ci aveva fatto pure due incidenti dal 25 di maggio, ma lui pertinacemente, pervicacemente ha sempre detto: no io l'ho assicurata dal 20 settembre, ho cominciato a circolare col 124 dal 20 settembre, quindi dopo il delitto di Scopeti perché lì c'era la 128 e addirittura abbiamo la situazione di un personaggio che si preoccupa di portare dei pezzi di carta, dopo aver indotto in errore il magistrato, per mantenerlo nell'errore, per mantenerlo nell'errore, tenercelo fermo e quando si scardina anche questa cosa, perché si trova la polizza, si ritrova la storia delle due macchine in contemporanea (…)”


Prima di affrontare l’epilogo della tragicommedia, costituito dalla sentenza di appello, è tempo di fermarsi a fare qualche considerazione. Posto che non si raggiunse la prova, cercata dai difensori, della rottamazione della macchina rossa anteriormente alla data del delitto, unico elemento che poteva smontare al 100% la versione di Lotti e Pucci, il risultato combinato dei due dibattimenti è che certamente Lotti mentì relativamente alle sue auto. Prima, in corso di indagini, omettendo di dire che all’epoca aveva (anche - o forse solo) una 124 celeste; poi, in I grado, affermando di non aver usato la 124 prima del 20 settembre 1985 e fornendo, tramite il suo avvocato, documentazione palesemente fuorviante; infine, dicendo, al di là di ogni credibilità, di avere, e per un periodo non di pochi giorni, ma almeno 4 mesi, usato entrambe le macchine. Ma è palese che se lo spiantato Lotti acquista un’auto chiedendo soldi al datore di lavoro, non può ragionevolmente essere perché quella particolare auto “gli garba”, bensì per il ben più cogente motivo che la precedente è ormai fuori uso. Chiariamo subito un aspetto: Lotti a processo non è un testimone, ma un imputato. Può mentire, in ossequio al principio generale “nemo tenetur se detegere”, naturalmente a discapito della propria credibilità nel momento in cui la menzogna venga smascherata (Nota: perché un chiamante in correità palesemente bugiardo fu ritenuto invece credibile in tre gradi di giudizio, è un quesito che meriterebbe una spiegazione, che non può però essere conclamata). E’ questo del resto il motivo principale per cui Pucci non fu mai indagato (sarebbe stata necessaria la presenza di un avvocato) e tanto meno imputato (non avrebbe potuto testimoniare). Ma, di norma, il reo mente per discolparsi; siamo invece qui di fronte a un soggetto che pervicacemente dicendo il falso ed omettendo particolari, si autoaccusa; di questo, dobbiamo trovare una motivazione. Accertato senza problemi che Lotti non è un mitomane né ha una volontà di espiazione dei delitti ipoteticamente commessi, non mostra segni di pentimento o rimorso né alcuna empatia per le vittime, la menzogna risulta essere la sua strategia difensiva, tesa unicamente a mantenere lo status di collaboratore di giustizia, status che, come già abbiamo visto (qui e qui), sarebbe potuto perdurare oltre la sentenza definitiva e concludersi con una dichiarazione di non punibilità, come richiesto dal suo avvocato. Non si può evitare di pensare che ci sia, sottostante, quanto meno un tacito patto tra inquirenti e indagato / imputato al fine di dare le conferme necessarie per portare a termine l’inchiesta in cambio della protezione, come d’altra parte, lecitamente, avviene nella fattispecie della collaborazione di giustizia. Lotti si è immaginato, a torto, che la protezione andava garantita anche mediante la menzogna e che la menzogna lo avrebbe tenuto fuori dalla galera.

Allora, una volta accettato questo dato di fatto, la ricostruzione della vicenda dei Compagni di merende diventa lineare e univoca. Lotti viene incastrato dalla polizia sul tema della macchina rossa, grazie a testimoni della forza di Pucci e Ghiribelli e subito segregato sotto protezione per iniziativa di Vigna. Non ha i mezzi né intellettuali né economici per provare a trarsi d’impaccio, anzi, a ogni sua dichiarazione, peraltro sempre innescata dall’oligofrenico Pucci, si inguaia sempre di più, fino a sfociare nella dichiarata complicità con il duo di serial killer Pacciani + Vanni. A quel punto, non ha scampo se non nella più piena collaborazione; fattagli balenare la possibilità di cavarsela in qualche modo grazie alla legge sui pentiti, deve dire di più per non perdere questa occasione; finisce per autoaccusarsi di aver sparato a Giogoli. La collaborazione è la sua forza e la sua speranza, anche dopo la prima condanna e fino alla Cassazione; grazie alla collaborazione si sente spalleggiato e regge e ribatte, con arroganza e strafottenza, lui rozzo e ignorante tanto da non comprendere spesso le domande, al martellante controesame dei difensori. E quando ha l’inattesa opportunità, offertagli dalla difesa di Vanni, di uscirne per il rotto della cuffia con una condanna per calunnia, non è in grado di valutare correttamente i pro e i contro, rischi e vantaggi delle nuove acquisizioni documentali e si attacca disperatamente alle sue posizioni: collaborare e confermare sempre e ad ogni costo. E’ evidentemente convinto che solo mediante l’affermazione giudiziaria della colpevolezza di Pacciani e Vanni potrà ottenere quella scappatoia che ha creduto essergli promessa. 
In fin dei conti, Lotti si dimostra alla prova dei fatti e della ricostruzione storica non l’astuto e reticente complice ipotizzato da Fornari e Lagazzi e neppure il diabolico serial killer di cui ci racconta Antonio Segnini (qui), ma una marionetta in balia di forze molte più grandi e accorte di lui.


Nella terza e ultima parte prenderemo in esame l’amaro epilogo della storia, la sentenza di appello.

[SEGUE]

sabato 26 ottobre 2019

Lotti e le assicurazioni (1)




La storia delle auto di Lotti è ben conosciuta e molto citata, essendo il suo 128 coupé rosso il fulcro di quella leva giudiziaria che metterà, pur parzialmente, la parola fine alla vicenda con la sentenza definitiva a carico dei due “Compagni di Merende” sopravvissuti. La questione che riguarda le assicurazioni di quelle auto (il 128 e la successiva FIAT 124 celeste) passa invece, in genere, sotto silenzio; è riassunta, un po’ troppo di sfuggita, a pag. 245-6 del prezioso volume “Al di là di ogni ragionevole dubbio”; per altre informazioni bisogna consultare, e con grande attenzione e scrupolo, gli atti disponibili (verbali, trascrizioni di udienza, sentenze), spesso apparentemente discordanti.
Vale la pena di tentare di mettere in ordine, cronologico e anche semplicemente logico, questo aspetto della vicenda, che a mio parere fornisce informazioni importantissime sul vero ruolo di Giancarlo Lotti nella storia del Mostro di Firenze; meglio, nella storia delle indagini sul Mostro di Firenze, che al momento è l’unica storia che è possibile scrivere.
Ho deciso di adottare per questo articolo una procedura diversa dal solito, facendo parlare di più e direttamente le fonti e limitando gli interventi redazionali miei a funzioni di raccordo, commento ed eventuale sottolineatura in grassetto dei passaggi che ritengo focali. La lettura potrà risultare più lunga e faticosa, meno accattivante, ma il lettore interessato potrà farsi la propria idea e trarre le proprie conclusioni essendo ben poco influenzato e suggestionato dalla mia personale interpretazione. Garantisco che cercherò di riportare tutto (pro e contro), anche se, per lo storico costretto alla cernita di una documentazione da proporre, il rischio dell’eventuale “cherry-picking” è sempre presente.
La storia delle assicurazioni di Lotti è, ai miei occhi, una tragicommedia; la dividerò, idealmente, in un prologo, due atti e un epilogo.

Il prologo è ben conosciuto. In corso di processo Pacciani, viene ricercato chi, tra i suoi amici e conoscenti, potrebbe avergli prestato un’auto per compiere gli omicidi o, nel 1985, recarsi a San Piero a Sieve ad imbucare la missiva alla Della Monica; tra questi, Giancarlo Lotti, come risulta dalla seguente

Annotazione P.G. 26 luglio 1994

Dovendo dare immediato riscontro a quanto riferito dal NESI si consultava l'archivio elettronico del P.R.A. allo scopo di evidenziare quali autovetture fossero intestate al LOTTI Giancarlo.
Effettivamente egli risultava essere stato proprietario di sei auto tra le quali due FIAT 124, rispettivamente targate FI 570912 e FI E42432. Inoltre egli aveva posseduto due FIAT 128 coupé (NdR: probabilmente una duplicazione), una FIAT 850 S ed in ultimo una FIAT 131. 
Alle ore 15.00 del 21.7.94 , LOTTI Giancarlo, convocato in questi Uffici, riferiva informalmente che una delle due FIAT 124, quella più recente, era di colore celeste con la tappezzeria marrone, ma non era sua abitudine prestarla ad alcuno, neanche al PACCIANI. Specificava anche i colori delle altre macchine: l'altra 124, gialla, la 128 coupé rossa, la 850 bianca ed una Mini Minor gialla.

Quale fosse l’auto, tra le molte possedute, in uso a Lotti nella fatidica sera dell’8 settembre 1985 viene stabilito, grazie  all’intervento di Fernando Pucci, nel

Confronto Pucci – Lotti 11 febbraio 1996


“Giudice: Allora mi racconti di quella sera.
(…)
Lotti: Ma che giorno gl’era, domenica?
Giudice: Domenica
Pucci: Gl’era di domenica, ti ricordi, no?
Lotti: Sì…  (…) Ma ci avevo il 128?
Fernando Pucci: Sì, Ci avevi i’ 128.  Proprio…
Giancarlo Lotti: Quello rosso.
Fernando Pucci: Quella rossa, sì.

Si ricerca debitamente la data di acquisto del 128 coupé, per riscontrare il dato testimoniale:

Annotazione P.G. 9 maggio 1996

Il Bellini in questi Uffici riferiva altresì della compravendita inerente il Fiat 128 coupé solamente dopo averlo portato a conoscenza della targa GO 84888. Lo stesso ha confermato di averla tenuta in officina ed in seguito di aver fatto da tramite tra Z.  R. e Lotti Giancarlo per la compravendita.
In data 07 maggio u.s., presso lo studio del notaio M. M., sito in San Casciano, è stata acquisita copia autenticata dal registro di repertorio attestante la compravendita. L'atto è risultato essere stato effettuato in data 16.02.1983. Il notaio ha inoltre riferito che presso lo studio non esiste alcuna copia dell'atto.

A questo punto possiamo osservare che viene ricercata la data di inizio del possesso, ma non risulta alcun accertamento in merito alla – ugualmente importante - fine del possesso dell’auto 128 coupé, che avrebbe dovuto logicamente coincidere con l’acquisto di altra vettura, non essendo il Lotti, per possibilità economiche, il tipo che poteva “mandare due macchine”. Ma c’era una registrazione al PRA, di cui vedremo dopo.
Il prologo si chiude, quindi, con la pacifica acquisizione che Lotti dal febbraio 1983 viaggiava sul FIAT 128 coupé rosso. 
Passiamo quindi al Primo Atto della tragicommedia, che coincide con il processo CdM (Vanni + altri) in Corte d’Assise.
In udienza viene sentito in merito il Dott. Fausto Vinci, responsabile della Sezione Omicidi della squadra Mobile di Firenze:

3 luglio 1997

P.M.: Quindi lei si è occupato, questa sua veste, insieme al dirigente della Squadra Mobile, di queste indagini.
F.V.: Si, congiuntamente al dottor Giuttari ci siamo occupati di questa indagine.
P.M.: Senta, (…) Volevo sapere se lei ha fatto accertamenti mirati, specifici sia al PRA che in qualsiasi altro modo lei sia riuscito a farli, in merito alla proprietà e al possesso di una FIAT 128 da parte del Lotti. E, nel caso, le caratteristiche di questa macchina e esattamente il periodo in cui l'ha posseduta. Come era, da chi l'ha acquistata?
F.V.: Sì, sì. Allora abbiamo svolto accertamenti sulla FIAT 128 Coupé targata Firenze B56735, leggo qui gli atti del PRA: Dagli accertamenti effettuati, abbiamo accertato che Lotti ha posseduto questa macchina dal 16 febbraio del 1983 fino al 19 marzo dell'86. Il primo accertamento è stato quello del PRA (…)
E la macchina è targata Firenze B56735 ed è stata registrata per l'acquisto al PRA, il 30 marzo dell'83 da Lotti Giancarlo. Questa macchina aveva precedentemente un'altra targa, era targata Gorizia 84888. Abbiamo poi svolto accertamenti riguardo la precedente proprietaria, che abbiamo sentito: Z. Roberta di Scandicci, la quale ci ha confermato che aveva venduto questa autovettura acquistata da lei nel '73, aveva venduto questa... Anzi, aveva dato in permuta all'autofficina Bellini di San Casciano, questa macchina prendendone un'altra indietro, insomma nell'82, fine '82-'83. La signora non si ricordava precisamente, prendendo un'Alfa Romeo e ha lasciato in permuta questo 128. Abbiamo sentito anche quello dell'autofficina, il quale ci ha detto che, effettivamente, il Lotti che era un suo cliente, gli aveva appunto acquistato questa macchina dalla signora Z., lui aveva fatto da tramite. Gli aveva indirizzato per la registrazione dell'atto dal notaio, il notaio M. di San Casciano. Siamo andati dal notaio e abbiamo visto che effettivamente la registrazione della proprietà, dalla Z. a Lotti era datato 16 febbraio 1983.
P.M.: 16 febbraio. Scusi l'omicidio dell'83 ricorda in che epoca è, lei?
F.V.: Sì, quello dell'83, ottobre [sic], se non sbaglio.
P.M.: Quindi alcuni mesi prima.
F.V.: Sicuramente, molti mesi prima dell'omicidio dell'83, di quello di Giogoli, insomma.
P.M.: Dove c'è un teste che dice che aveva visto, una...
F.V.: Dove c'è un teste che diceva che era targata Firenze, se non sbaglio.
P.M.: Bene. Quindi era già targata Firenze.
F.V.: Già, la targa è, la targa Firenze era nella PRA, c'è infatti anche la registrazione precisa della data di registrazione della targa, cioè da Gorizia a Firenze, che è il 28/04/1983. Cioè, nell'aprile dell'83, ritarga la macchina, è targata Firenze; Quindi molti mesi prima del delitto di ottobre dell'83.
Qui il P.M. insiste sul 1983 per corroborare la testimonianza Nenci, vedi su questo blog https://mostrodifirenzevolumei.blogspot.com/2018/07/testimoni-giogoli.html .  PM e teste concordemente implicano che l’auto vista a Giogoli (peraltro non indicata come 128 coupé) sia quella del Lotti, ritargata Firenze, come se tutte le FIAT 128 rosse targate Fi appartenessero, per assioma, al Lotti. L’interesse è ancora incentrato sull’inizio del possesso e nessuno fa cenno ad altre auto.

Esistevano 128 rosse non coupé? Parrebbe di sì.


Si arriva così senza sorprese alla fine del processo quando, già in sede di controreplica, la difesa di Vanni sgancia la bomba che potrebbe avere conseguenze dirompenti sulla confessione di Lotti e, di conseguenza, su tutto l’impianto accusatorio.

16 marzo 1998

Avvocato Filastò: Presidente, mi scusi, (…) chiedo di potere produrre questi documenti. Il primo documento è un atto che proviene dall'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Firenze e che riguarda la proprietà da parte del signor Giancarlo Lotti di una automobile che è un'auto 124 di colore, mi dicono blu, ma su questo si tratta di fare gli accertamenti...
P.M.: (voce fuori microfono)
Avvocato Filastò: Senta, Pubblico Ministero, lei mi lascia parlare. Alla fine fa tutte le considerazioni che vuol fare, ma qui, siccome è un argomento, una situazione abbastanza delicata, lei mi lascia parlare dall'inizio alla fine e dopo fa tutto quello che deve e dice quello che deve dire. Cosi si evita, come dice lei, invettive ed enfasi, da parte di questo difensore Allora, questa auto 124 con targa FI42432 è stata acquistata dal signor Giancarlo Lotti con atto... con scrittura privata autenticata, del 3 luglio del 1985. Quindi, alla data del 3 luglio del 1985 il signor Giancarlo Lotti non aveva più quella macchina precedente da lui posseduta vale a dire la FIAT 128 coupé, fiscali 1,5, cilindrata 197, con targa FID56735, già Gorizia 084828, con indirizzo via Lucciano, eccetera, di cui appare cessata la circolazione in data 3 aprile del 1986. Mi preme di spiegare le ragioni per le quali io sono arrivato in possesso di questo documento, da cui appare la proprietà da parte del Lotti e quindi anche il possesso di quest'auto fin dal luglio del 1985; la ragione per cui io sono in grado di produrre questo documento soltanto adesso. E spiego la trafila del come ci sono arrivato. Ne ho già parlato in sede di discussione e quindi non devo far altro che ripetere quello che ho detto. A me dette nell'occhio — come ho già detto in sede di discussione, mi aspettavo sul punto anche che qualcuno replicasse — il fatto che: quest'auto 128 risultava cessata la circolazione in data 3 aprile, del 1986. Ricorderà la Corte che io dissi che quando un atto di questo genere viene registrato sul Pubblico Registro Automobilistico, la macchina deve essere praticamente avulsa dalla circolazione già da un pezzo, perché si tratta di farla demolire, prendere la targa, poi portarla a chi di dovere; e in questo caso, soltanto dopo questi adempimenti, il Pubblico Registro Automobilistico trascrive questa cancellazione dalla circolazione. Quindi io avevo la percezione, come dire, il sospetto che all'epoca del settembre 1985 il signor Giancarlo Lotti possedesse, fosse in possesso di un'altra automobile. E naturalmente, a questo punto, la mia osservazione si è condensata sulla macchina successiva posseduta dal signor Giancarlo Lotti, vale a dire questa FIAT 124, con targa FIE424232, almeno così appariva apparentemente, già targata Bolzano 086273, con indirizzo via Lucciano 41 — appunto il suo indirizzo — San Casciano Val Di Pesa, anno di costruzione 1966. E naturalmente, a questo punto, io ho fatto fare da una (…) Ho fatto naturalmente gli accertamenti, ho fatto fare, da questa agenzia investigativa Falco di Lucca, che corrisponde ai signori Davide Cannella e Maurizio Gagliardi, che son qui che mi ascoltano, questi signori si sono adoperati per fare questo accertamento allora dal Pubblico Registro Automobilistico di Firenze su questa macchina. (…) Ecco perché questa attestazione, che riporta, la scrittura privata autenticata con cui l'automobile viene trasferita al signor Giancarlo Lotti e la data 03/07/85 mi perviene soltanto ora. Io chiedo che vengano acquisiti questi documenti. (...) E una relazione che è stata fatta da questi signori che ho detto prima, in cui si fa il conto di tutte le auto possedute dal signor Lotti: la prima è una FIAT 850, la seconda è una FIAT 124 di colore beige o forse bianca, la terza è una FIAT 128 coupé di colore rosso — che è quella famosa, con coda mozza, che dovrebbe essere stata vista in vari posti, eccetera — la FIAT 124 di colore blu, la FIAT 131 di colore rosso e infine, l’ultima, la FIAT 131 di colore rosso. E questo documento che è la cosa ovviamente più importante. In questo documento, dell'istituto Investigazioni e Ricerche Falco, si fa riferimento anche al fatto che questi signori hanno interrogato i coniugi Scherma. I coniugi Scherma sono gli ex datori di lavoro del signor Lotti e si chiamano Roberto Scherma e la signora Scherma, e figlio. Questi signori, interrogati da questi investigatori, sono in grado di riferire come la 128 rossa del signor Giancarlo Lotti rimase completamente ferma, bloccata, perché è una macchina fabbricata nel 1966 (NdR: in realtà, risulta che le prime Fiat 128 coupé siano state messe in commercio nel 1971) a un certo punto, ovviamente per consunzione si fermò, e rimase per parecchi mesi ferma, bloccata davanti alla porta di casa del signor Lotti; quella casa di cui, vero, io ho lamentato la mancata perquisizione e che si trova appunto al Ponte Rotto, in via di Lucciano. Finché, fintanto che, un certo giorno arrivò una ruspa, mandata da un demolitore, che prendendola di peso con la ruspa, questa macchina, assolutamente immobile da mesi, la sistemò sopra un carro e la portò alla demolizione, dove poi naturalmente successe quello che successe. Quindi, io chiedo l'acquisizione di questo documento, che per me è sufficiente per affermare che alla data dell'8 settembre 1985 il signor Lotti non aveva la macchina rossa, la 128, bensì questa altra automobile 124 di conformazione mi dicono - io non me ne intendo di automobili — ma mi dicono diversissima. Perché pare che la 124 della FIAT abbia un bel bagagliaio e tutto il resto e sia completamente diversa, oltretutto anche come colore, (…) Mi hanno portato tutto questo stamattina. Ecco, Presidente. ...

Quindi, quasi sul filo di lana, Filastò chiede di riaprire il dibattimento, con l’acquisizione di documenti e l’audizione di nuovi testi. Il PM e l’avv. Bertini si oppongono.

P.M.: Scusi, l'operazione è di due tipi. Il 3 aprile '86 viene demolito il 128. Il 1 aprile '86, risulta dallo stesso documento presentato dall'avvocato Filastò, si è presentato al PRA — lui o chi per lui — a chiedere l'immatricolazione della 124. Questa immatricolazione che lui chiede il 1 aprile '86, guardate voi la coincidenza - c'è il caso nel mezzo ci sia un sabato e la domenica - sono proprio 1 aprile '86, 3 aprile '86. Quindi siamo a movimenti relativi alla proprietà di queste auto, annotate al PRA proprio esattamente nello stesso lasso di tempo, lascia il 128 e acquista il 124. Il PRA poi gli fa la annotazione, leggo qui, il 26/11/86 per il 124. Ma il punto fondamentale, dalla lettura di questi documenti, è che l'operazione, per il PRA ovviamente, per il PRA 124 e 128 è esattamente in quei primi di aprile del 1986. Quindi c'è una situazione PRA documentale di questo tipo. C'è una situazione obiettiva del signor Lotti che dice: io quest'auto l'ho tenuta fino alla demolizione e la demolizione l'ho fatta l'anno successivo in aprile. Può darsi, io non ne ho la più pallida idea, che avendo, per qualche motivo, deciso di non adoprare più questo 128 perché non gli andava, o perché aveva trovato un'altra macchina, mi sembra siano tutti oggetti che all'epoca costano uno 400.000 lire  l'uno... Cioè, questo 124 nuovo che acquista viene comprato al prezzo di lire 400.000. Il signor Lotti, per motivi suoi, avesse ovviamente il 03/07/85 come risulta da questo documento, previa verifica, ma io non ho nessun motivo di dubitarlo - deciso, presso i suoi meccanici, di comprare un'altra macchina per la quale, sicuramente, aveva fatto una scrittura privata di autenticità. Questo ce lo chiarirà il signor Lotti, se ha intenzione di chiarirlo. Ma non mi sembra, e anzi c'è la prova opposta, non c'è assolutamente alcun elemento per dire che, alla data dell'omicidio del 1985, il signor Lotti non avesse più il possesso o l'utilizzo, di questo 128 di cui ha sempre parlato. Tant'è che l'unica operazione che fa la fa a cavallo fra il 1 aprile '86 e il 3 aprile 86; (…) Il signor Lotti cessa il possesso dell'auto 128 il 1 aprile '86 e fino a quella data, insomma, l’avrà assicurata, l'avrà targata... avrà pagato il bollo. Mentre lui ne ha il possesso solo, della 124, dal 1 aprile '84 (rectius ‘86); non mi sembra che Lotti fosse tipo che pagava due bolli e due assicurazioni.

La prima argomentazione della pubblica accusa è, dunque, che la scrittura privata del 3 luglio 1985 sia una sorta di prenotazione o opzione all’acquisto, ma che l’effettivo passaggio dal 128 alla 124 sia comunque avvenuto contemporaneamente alla richiesta presentata al PRA; perché Lotti certo non avrebbe pagato due bolli e due assicurazioni. Quanto alla difesa dell’imputato:
Presidente: Se riaprire o no l'istruttoria... diciamo l'istruzione dibattimentale.
Avvocato Bertini: Certo.
Presidente: Interrompere la discussione. Questo è il problema nostro.
Avvocato Bertini: Su quello naturalmente mi oppongo.

Perché l’avvocato difensore si opponga a riaprire un’istruttoria che potrebbe scagionare il suo assistito dall’accusa di concorso in duplice omicidio, è ovviamente un mistero, a meno di non essere particolarmente malpensanti.

Replica, con considerazioni di buon senso, Filastò:
Avvocato Filastò: (…) Io sto dicendo che quel Pubblico Registro, con quell'annotazione ... anzi, 3 aprile dell'86 non certifica affatto che quel giorno lì è avvenuta la demolizione. Certifica che sicuramente in epoca precedente è avvenuta la demolizione. Perché, dicevo prima, per arrivare a questa annotazione, ad arrivare alla cancellazione di un'auto, è necessario portare al Pubblico Registro Automobilistico la targa e il libretto di circolazione, quindi la macchina deve essere già demolita. Questo è un primo dato. L'altro dato è questo. Il signor Lotti due macchine insieme non le può portare, anche per la ragione, semplicissima, che gli toccherebbe a pagare due bolli. Allora, quando io ho documentato che il signor Lotti alla data del luglio del 1985 ha comprato un'altra automobile...
P.M.: No, no, il bollo lo comincia a pagare dalla data di trascrizione, non dalla data...
Avvocato Filastò: Ma infatti. È ben per questo che...
P.M.: La data di trascrizione è 3 aprile...
Avvocato Filastò: Ma senta, mi fa parlare, ma abbia pazienza... Ma è per questo che lui evita di scrivere formalmente a suo nome la 124 fin dalla data in cui fa l'atto pubblico, autenticato dal notaro, di acquisto. Perché a un certo punto lascia impregiudicata la cosa fintanto che, fino a che almeno l'altra non è cancellata. Solamente dopo la cancellazione dell'altra si iscrive, o contemporaneamente, come è avvenuto.
(…)
Avvocato Filastò: Certo, io son calmissimo Presidente. Lui fa così proprio per evitare dì pagarsi due bolli, è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente. (…) Allora, il dato fondamentale, importante, significativo, qual è? É che alla data del 3 luglio del 1985, come certifica un notaro e come certifica quel documento che ho prodotto, il signor Lotti ha acquistato un'altra macchina, che è una 124. E la domanda, a questo punto, è questa: ce l'ha detta questa cosa il Lotti? Ha messo al corrente il Pubblico Ministero, la Corte, quando è stato interrogato... Ammettiamo pure che, per un certo periodo di tempo, lui avesse avuto la disponibilità di due macchine, ce l'ha detto? Ve lo ha raccontato? Vi ha detto: 'guardate, signori, io a quell'epoca, per la verità, di macchine ne avevo due' Ve lo ha detto? No, lo ha accuratamente nascosto. E si può mentire anche nascondendo dei fatti essenziali. Quindi la menzogna, di Lotti, sul punto, che potrà anche rimediare, sentendolo, sono sicuro. E quando viene qui ci dice: 'ah, ma da un certo periodo di tempo .. l'ho avute tutte e due', ce lo dirà sicuramente. Non c'è bisogno nemmeno di sentirlo, perché mi immagino lo dirà, a questo punto.

Previsione di Filastò che si rivelerà esatta. Al termine dell’accesa discussione il presidente ordina la riapertura del dibattimento e l’acquisizione dei documenti e l’audizione di nuovi testimoni:
      a) -Acquisire copia della scrittura privata autenticata in data 3 luglio '85 con la quale sarebbe stata trasferita la proprietà dell'auto FIAT 124 di cui sopra nonché acquisire in copia tutta la documentazione inerente alla copertura assicurativa delle predette due auto nei periodi sopra specificati; b) — Acquisire i documenti assicurativi di cui al punto 3 del verbale di sequestro a carico di Lotti Giancarlo in data 21 (errore?), 23 gennaio '96, che non risultano trasmesse a questa Corte; c) — Esaminare il teste Bellini Franco (è il titolare dell’autofficina), nonché il teste Schwarzenberg Karl (precedente proprietario) sopra generalizzato sulle modalità della cessione della FIAT 124 a Lotti Giancarlo. Per questi motivi, visto l'articolo 523 Codice di procedura penale, dispone interrompersi la discussione in corso. Dispone l'acquisizione della documentazione prodotta dall'avvocato Filastò. Dispone acquisirsi la documentazione di cui al punto "a" e “b" sopraindicati e citarsi i testi menzionati al punto "c" a cura della Squadra mobile della Questura di Firenze. Fissa per la convocazione dei testimoni suddetti l'udienza di domani 17 marzo '98 ad ore 10.00."
(Nota: cosa sia effettivamente stato sequestrato a Lotti il 23 gennaio 1996 resta indeterminato. Antonio Segnini mi ha cortesemente fornito la nota di trasmissione del 25 gennaio in cui è cenno generico di “agende e rubriche telefoniche e foglietti con indirizzi”. Ma sembra evidente, dalle parole del presidente, che vi erano anche documenti assicurativi.)

L’udienza della mattina dopo si apre con un nuovo colpo di scena.

17 marzo 1998

Avvocato Bertini: Chiedo la parola, Presidente. (…) Io avrei da chiedere che mi si autorizzi a produrre alcuni documenti e l'elenco dei documenti oggi da produrre in originale, e l'elenco. Certificati dell'assicurazione della Compagnia Allsecures Preservatrice, relativi all'autovettura 128 FIAT targata Firenze D56735, decorrente dal 20 maggio (errore?marzo?) '85 con scadenza 20 settembre '85. Certificati - assicurazione Allsecures Preservatrice, relativi all'autovettura FIAT 124 targata Firenze E42432 - quella che si parlava ieri - decorrenza 20 settembre '85, con scadenza 20 marzo '86. E poi certificato susseguente di assicurazione della, sempre, Allsecures Preservatrice relativo alla 124 targata Firenze E42432, decorrente dal 20 marzo '86 con scadenza 20 settembre successivo. Quindi questo per dimostrare che, poiché fu fatto il cambio di assicurazione dal signor Lotti dalla 128 rossa al 124 celeste...
Presidente: Nel settembre.
Avvocato Bertini: Nel settembre ‘85. 20 settembre ‘85. Io, questi documenti, ce li ho in originale e posso produrli in originale.
Presidente: Bene. Allora, la Corte è informata già di questa storia. Quindi possiamo acquisirli già.
Avvocato Bertini: E su questo punto, Presidente, anche Lotti voleva fare delle dichiarazioni...
P.M.: ...e quindi perfettamente, sicuramente cosciente, mi sembra di aver capito e anzi, ne sono certo, perché me ne hanno dato copia, che c'è la prova documentale che il 128, al momento dell'omicidio e dopo, era, non solo in perfetto uso, perché addirittura è stato rottamato, è documentalmente provato, all'aprile del 1985 (rectius: 1986) ma era normalmente assicurato fino al 20 settembre '85. Non vedo come, davanti a una prova documentale, che in fondo era quella che ieri mi sembra cercava la Corte con la sua ordinanza, e che tutte le parti onestamente richiedevano, perché era una prova documentale, quella che è la prova di un ricordo di un ragazzo sicuramente attento, ma che riesca a dire: 'era luglio, era dicembre, era settembre', mi riesce un po' difficile (si riferisce al teste Scherma Luigi, ancora da sentire). Come vi è la prova, mi sembra a questo punto dimostrato, che il signor Lotti avesse quanto meno l'uso di entrambe le auto. Questo è documentale. Se sarà il caso, se Lotti ci vuole spiegare qualcosa, è ben accetto. Ma anche se il Lotti non volesse spiegare nulla, mi sembra che quel documento che è stato prodotto, se non ho capito male, in originale, quindi evidentemente in possesso del Lotti, dal quale risulta che è stato, il 128, assicurato fino al 20 settembre del 1985, quelle che sono le dichiarazioni testimoniali mi sembrano a questo punto superflue. Io, per dovere, deposito anche quel sequestro che aveva correttamente chiesto la Corte di quegli atti relativi a Lotti Giancarlo: sequestro del 23/01/96, e qui vi è il verbale di sequestro e questi sono i documenti, dai quali risulta, in questi atti qua - questi sono quelli che gli erano stati sequestrati perché evidentemente al momento della perquisizione li aveva a disposizione - c'è addirittura l'assicurazione del FIAT 124, qui, che decorre - il tagliando che è qua, ovviamente - dal settembre dell'86. Direi quindi che la prova, così come richiesta ieri dalla Corte, con la produzione documentale dell'avvocato Bertini, a mio avviso è completamente sfogata. L'argomento, mi sembra, documentalmente, se non esaurito, ben avanti nella possibilità di capirlo da questa Corte. Non vedo come sia possibile andare oltre, cercando ricordi di persone che, al momento che Lotti pacificamente ha avuto quell'auto fino all'aprile del 1986, dal momento che non c'è prova alcuna che quell'auto, da dopo l'omicidio, da prima l'omicidio, il 128 sia stato preso in possesso da qualchedun altro, ma lo ha avuto sempre lui. Era addirittura assicurato nell'epoca dell'omicidio fino a 10 giorni dopo.

A questo punto possiamo osservare che la registrazione PRA della nuova auto il 3 aprile 1986 non è più, per la Procura, significativa, poiché Bertini ha tirato fuori dal cilindro un’assicurazione che decorre dal 20 settembre 1985, quindi almeno da quella data la 124 era pacificamente in uso al Lotti, da cui il PM trae la logica conclusione: per un periodo – anche se non si capisce bene quale – Lotti aveva in uso entrambe le auto.

Lotti interviene volendo fare dichiarazioni spontanee e le fa, ma più confuse del solito. Ci vuole molta pazienza per seguirle. Ne riportiamo solo i passaggi principali, chi vuole leggersi tutta l’udienza può come al solito rivolgersi a Insufficienza di Prove, qui)
Presidente: Il 128 e il 124. Com'è andata la storia, se lo vuol fare.
Giancarlo Lotti: Io, il 124, l'ho comprato... il 128, l'ho comprato nell'83. Però i giorni precisi non me ne ricordo, perché è una cosa...
Presidente: Va be', quello non importa.
Giancarlo Lotti: Fino, fino all'86 avevo il 128. Poi, dopo... la macchina, il 128 era assicurato fino a il 20. Poi, da il 20 ho rigirato l'assicurazione, l'ho messa a quella di' 124. Però, quella... il 128 è rimasta ferma lì, in dove lavoravo, da Scherma.
Presidente: Il 128?
Giancarlo Lotti: Il 128 è rimasto... però l'era una macchina bell'e finita, non andava più. E allora la messi ferma lì. Un so il tempo quanto l'è stata ferma. Sempre il 128, il primo.
Presidente: E la macchina, la 124, quando l'ha avuta lei in mano?
Giancarlo Lotti: Mah, io feci... girai l'assicurazione dal 20... dal 20 settembre '85. Però l'assicurazione l'è lenta, può darsi un giorno o due ci vuole per rigirarla…
Presidente: Va be', poi ora la sentiremo per bene. Lotti, se ha altre dichiarazioni da fare sennò lo sentiremo per bene dopo, vai. Tanto ci saranno delle domande.
(…)
Presidente: Allora, siccome l'assicurazione porta la data del 20 settembre...
Giancarlo Lotti: Sì.
Presidente: ...lei cosa dice? Che il 20 settembre ha lasciato la 128 per prendere la 124?
Giancarlo Lotti: Sì...
Presidente: É così?
Giancarlo Lotti: Sì.
Presidente: Ecco. Allora, fino al 20 settembre, la 128 dove l'aveva?
Giancarlo Lotti: L'ho tenuta ferma ni' cantiere dove lavoravo da Scherma, Scherma Roberto.
(…)
Presidente: No non importa. Ecco. E la macchina, la 128, l'ha usata fino al 20 settembre, o no?
Giancarlo Lotti: No, un l'ho usata per...
Presidente: E fino a quando l'ha usata questa macchina?
Giancarlo Lotti: No, perché avevo bell'e... bell’ e deciso di vendere quell'altra macchina.
Presidente: Ecco, la 128 fino a quando l'ha usata?
Giancarlo Lotti: Il preciso un me lo ricordo quando... fino a quande. Però la unn'andava quasi più. E allora la misi ferma lì. L'ho messa...
Presidente: Va bene. Non andava quasi più. L'ha usata dei giorni prima, 15 giorni prima...
Giancarlo Lotti: No, qualche giorno...
Presidente: ...un mese prima, due mesi prima...
Giancarlo Lotti: ... giù per lì.
Presidente: Eh?
Giancarlo Lotti: Lì dentro e basta. Perché…
Presidente: Come?
Giancarlo Lotti: Perché l'assicurazione l'avevo girata a quell'altra. Può darsi un giorno l'abbi girato senza assicurazione, li dentro…
Presidente: Ho capito, il 20 settembre. Ma parlo prima del 20 settembre.
Giancarlo Lotti: Sì.
Presidente: Ecco. Lei dice l'ha lasciata lì. Ma per quanto tempo l'ha lasciata lì?
Giancarlo Lotti: Mah, un mi ricordo mica di preciso quante… ferma lì. Può darsi ci sia stata un mese o più.
(…)
Presidente: Benissimo. Allora, lei... un dato è certo: abbiamo i documenti alla mano.
Giancarlo Lotti: Sì...
Presidente: Che il 20 settembre ha cessato l'assicurazione con la 128 . . .
Giancarlo Lotti: Con il 124.
Presidente: ...124.
Giancarlo Lotti: Sì.
Presidente:  Questa 124, quando gliel’hanno data a lei?
Giancarlo Lotti: Quando gli era pronto l'assicurazione per prenderla. Il 20, il 20.
Presidente: Il 20.
Giancarlo Lotti: Sì.
Presidente: Il 20 settembre.
Giancarlo Lotti: Andetti a ritirare quell'altra macchina.
 (…)
Giancarlo Lotti: Io, fino a i' 20, ho adoprato il 128.
Presidente: Come?
Giancarlo Lotti: Io, il 128, l’ho adoprato.
P.M.: Fino al 20.
Presidente: Lo ha adoperato.
Giancarlo Lotti: Sì.
(…)
Giancarlo Lotti: Quande presi quell'altra, un potevo mai mandare du' macchine. Ne avevo una sola assicurata.

Da questo guazzabuglio sembra di poter enucleare almeno un dato. Lotti, testimone gestito dal servizio protezione testimoni in albergo, ufficiosamente ad Arezzo, ha fornito al proprio avvocato, nel breve giro di una sera, dal 16 al 17 marzo 1998 il documento, fino ad allora mai emerso, che comproverebbe il suo uso continuato del FIAT 128 fino alla data del 20 settembre 1985, giorno dal quale avrebbe preso in uso la FIAT 124;  con il che conferma la sua presenza a Scopeti la sera dell’8 settembre 1985 e, implicitamente, la sua partecipazione al duplice omicidio. Il corollario, per Lotti, è che da quando ha potuto assicurare il 124 non ha più usato il 128, ma l’ha tenuta ferma dagli Scherma, perché “non poteva mai mandare due macchine”.

Il discorso viene confermato nell’esame condotto da Filastò:
Avvocato Filastò: La domanda a questo punto abbastanza inutile, comunque io gliela faccio... Lei sa dell'esistenza di questa scrittura privata autenticata in cui il signor Schwarzenberg trasferisce questa macchina a lei? Conosce che esiste...
Giancarlo Lotti: Come trasferisce? Io l'ho presa da Nandino.
Avvocato Filastò: Eh?
Giancarlo Lotti: Il Bellini. Ma io l'ho presa dal meccanico, icché c'entra.
Avvocato Filastò: Si, ma lei sa dell'esistenza di un atto con il quale questo signore dice che l'ha venduta a lei?
Giancarlo Lotti: Mah, questo di che mese l'è?
Avvocato Filastò: Gliel'ho bell'e detto: è del 3 di luglio del 1985.
Giancarlo Lotti: Di luglio? Che di luglio?
Avvocato Filastò: Di luglio, di luglio.
Giancarlo Lotti: No.
Avvocato Filastò: C'è scritto così nel Pubblico Registro.
Giancarlo Lotti: Ma che macchina, il 124?
Avvocato Filastò: La 124.
Giancarlo Lotti: O non l'ho già spiegato quande l'ho presa io. Il 20/09/85.

Nel frattempo i documenti richiesti dalla Corte il giorno prima all’ACI e all’Assicurazione non si trovano.
Presidente: Allora, a questo punto apriamo una parentesi per dire questo. Il dottor Vinci, il funzionario della Questura fa questa comunicazione: "In relazione all'ordinanza 16/03/98, si comunica l'esito delle acquisizioni disposte. Per quanto concernente l'acquisizione di cui al punto A non è stato possibile...", sarebbe quella dichiarazione...
Avvocato Filastò: Sì.
Presidente: "Non è stata possibile eseguirla in quanto l'ACI, ufficio provinciale di Firenze, ha fatto presente che la documentazione in questione risulta essere stata inviata al macero." Quindi non c'è. "Non è stato altresì possibile acquisire copia della documentazione inerente alla copertura assicurativa della vettura FIAT 128 coupé targata FID56735 e dell'autovettura FIAT 124 targata - FIE42432, in quanto la compagnia assicuratrice Allsecures Assicurazioni ha fatto presente che la polizza numero 67053 relativa alla 128 e la polizza numero 69395 relativa alla FIAT 124, polizze entrambe emerse nella perquisizione del 23/01/96, non risultano presenti presso l'archivio di sede.

Quindi sembrerebbe che le polizze, almeno alcuni tagliandi, di entrambe le auto fossero state sequestrate il 23 gennaio; chissà come mai non si trovavano agli atti del dibattimento, ma compaiono quasi per magia. Viene introdotto il teste Bellini, che curò la vendita della FIAT 124 a Lotti.
Presidente: Senta, e volevano... prima di vendere la macchina, volevate l'assicurazione già pronta, o no?
Franco Bellini: Sì, perché generalmente senza assicurazione non si mandava via nessuno.
Presidente: Voi.
Franco Bellini: Mah, noi... non ho ricordanza di una macchina che sia uscita senza una copertura assicurativa.

Vengono sentiti altri testi che confermano che di norma un’auto non veniva consegnata se non era assicurata. Ne discenderebbe che, poiché l’assicurazione era stata volturata il 20 settembre 1985, solo da quella data Lotti poteva aver usato la 124 (e prima di quella data, per conferma indiretta, il 128). In realtà però, non si parla di una voltura, ma di una polizza della 124 decorrente dal 20 settembre 1985. Che il 20 settembre vi sia stata una voltura è una deduzione (errata, come scopriremo nel seguito) dovuta alla presentazione di un’assicurazione del 128 fino al 20 settembre.  A questo punto scoppia una vera e propria lite in aula perché Filastò vuol capire chi ha prodotto i certificati assicurativi.
Avvocato Filastò: Ho sentito dall'avvocato Bertini che quei contratti, quei documenti assicurativi, sono stati acquisiti perché trovati in una agenda di Lotti. È così, o sbaglio?
Avvocato Bertini: Sì, lo ha detto a me. (nota: ascoltando la registrazione sembra invece che questa battuta venga pronunciata dal presidente)
Avvocato Filastò: No, vorrei ci desse la conferma...
Avvocato Bertini: Cioè un portadocumenti...
Avvocato Filastò: Un'agenda, portadocumenti... Io vorrei che venisse esibito dal Pubblico Ministero il decreto di sequestro di questo portadocumenti.
(…) riportiamo solo la conclusione del lungo battibecco:
Avvocato Mazzeo: Presidente... con molta serenità ho rilevato che certi documenti che la Corte nella sua ordinanza di ieri richiedeva, correttamente, al Pubblico Ministero...
Presidente: C'è il verbale di sequestro.
Avvocato Mazzeo: Appunto perché non risultavano consegnati alla Corte, quando invece risultavano i verbali di sequestro. Stamattina venivano consegnati...
P.M.: C'è l'elenco, per fortuna c'è l'elenco.
Avvocato Mazzeo: ...venivano consegnati dall'avvocato Bertini. Io ho chiesto, con molta... dell'avvocato Bertini... (voci sovrapposte)
P.M.: No, no, no .
Avvocato Mazzeo: Ma questi documenti chi li sta consegnando?
P.M.: No, no, no, no.
Avvocato Mazzeo: Come no? L'ha consegnati Bertini e mi ha detto che venivano dalla sua agenda.
P.M.: No, no, no, no e no.
Avvocato Mazzeo: Come no? C'è un verbale.
P.M.: La confusione... la confusione è confusione. Presidente, mi scusi...
Presidente: Prendiamo il verbale, prendiamo il verbale...
P.M.: Correttamente glielo legga.
Avvocato Mazzeo: Ma perché deve fare così, ma poi è Bertini che l'ha consegnati questi qui, non il Pubblico Ministero.
(voci sovrapposte)
P.M.: Per carità...
Presidente: Ora c'è il verbale, lo verifichi lei e veda... tutti e due, vai. Per carità.
P.M.: (voce fuori microfono)
 (voci sovrapposte)
Presidente: Capisco che... Pubblico Ministero un po' di pazienza, sennò non arriviamo in porto, qui.
P.M.: Sì, Presidente, ma si continua a fare illazioni...
Presidente: Eh, allora, Scherma Rob... e va be'...
Avvocato Mazzeo: (voce fuori microfono)
P.M.: (voce fuori microfono)
(voci sovrapposte)
Presidente: Avvocato Mazzeo, Mazzeo, ora la smetta sennò a questo punto bisogna prendere provvedimenti.
Avvocato Bertini: Sono agende... Fra l'altro ci sono anche documenti dell'86, se non sbaglio, da me prodotti, quindi non c'è solo l'85 e basta.
P.M.: (voce fuori microfono)
Presidente: Andiamo.
(voci fuori microfono)
Presidente: Così si fa al mercato, così si fa al mercato.
(voci sovrapposte)
Presidente: Avvocati, così si fa al mercato, meno male che ci sono le telecamere di questo spettacolo che si porta nelle case d'Italia.
Avvocato Filastò: (voce fuori microfono)
(voci sovrapposte)
P.M.: Eh, c'è un verbale di sequestro con l'elenco e l'ha consegnato il Pubblico Ministero. Per cortesia, prima di dire le cose, lo guarda, poi vedrà che...
Avvocato Mazzeo: Insomma, quei tre documenti che mi ha dato cortesemente il Giudice a Latere, provenivano dal Pubblico Ministero o dall'avvocato Bertini?
Presidente: Dall'avvocato Bertini.
Avvocato Mazzeo: Oh, grazie...

Di questi documenti prodotti dall’imputato tramite il suo avvocato (ammissibili ex art. 237 C.P.P.) parlerà brevemente Filastò nella replica finale del 19 marzo, con un’accusa di falso che non viene verificata in sentenza e che non riportiamo perché sembra non aver avuto seguito.




Dal dibattimento, ormai concluso, passiamo alla sentenza della Corte di Assise di Firenze pronunciata il 24 marzo 1998.
Prima  di  affrontare   l'argomento   dei  "riscontri",  si  rende quindi  necessario  verificare se  il Lotti  avesse, all'epoca   degli omicidi  degli Scopeti,  ancora  la disponibilità  e l'uso di una  FIAT 128 coupé di colore  rosso, di cui ha ripetutamente  parlato.
Ora, dalla deposizione resa all'udienza  del  3.7.97   dal teste dott. Vinci Fausto, responsabile  della   Sezione   Omicidi presso  la Squadra  Mobile  della  Questura  di Firenze (cfr. fasc.16, pagg.55-61),  è risultato:
a)  che    l'imputato   Lotti  Giancarlo   ha  acquistato   un'auto FIAT   128  coupé,   "senza   bagagliaio     posteriore" (e  del  tutto analoga a  quella di  cui alla fotografia   allegata   al   verbale dell'udienza  del   3.7.97)  da  tale  Zini  Roberta di Scandicci nel febbraio   del  1983 per  la  somma  di  lire  un  milione,    "tramite" l’officina   "Bellini"  di  San  Casciano, che  aveva  ricevuto l'auto dalla  donna in occasione  dell'acquisto   da parte di lei di  un altro veicolo;
b)  che  tale   auto, di  colore   "rosso   sbiadito",  era  targata GO   84888;  che  e  stata "ritargata"   a  Firenze   il  successivo 28.4.1983  con il nuovo  numero   di targa "FI   056735" e che è stata  poi  nella  materiale  disponibilità del  Lotti fino  al  19  marzo 1986,  data  in  cui è stata  chiesta  al  PRA  la cessazione   della circolazione  per  demolizione,  circostanza che  risulta anche  da documento  del  PRA   prodotto  dalla  difesa del Vanni  ed allegata al verbale dell'udienza  del 16.3.98.
Dai nuovi mezzi di prova,  come  sopra  ammessi  a seguito della  interruzione   della  discussione   orale, e risultato  poi quanto segue:
a)  che il Lotti ha acquistato il 3.7.1985  un'auto  FIAT  124 targata  "FI  E42432"   dall'austriaco    Schwarzemberg  Karl per  il prezzo  di  £.400.000,   come dal  relativo  documento   del  PRA pure allegato  al verbale dell'udienza del 16.3.68;
b) che la vendita  dell'auto   FIAT  124, di colore  blu, e stata materialmente negoziata  dall'officina   "Bellini"  di San Casciano, cui era stata  affidata  per la vendita  dal predetto Schwarzemberg Karl, che l'aveva  acquistata  per   una figlia venuta a vivere con lui in  Italia e  che,  dopo  il rientro  di  costei  in Austria, non  aveva ritenuto  più  opportuno  conservare la proprietà  e  la disponibilità del veicolo.
A riferire ciò è stato lo stesso Schwarzenberg  Karl,  che ha fatto tra l'altro presente  che, quando si recò a firmare la dichiarazione di vendita presso  la sede ACI di San Casciano alia data del  3.7.85,  provvide    "subito'' a  disdire  "l'assicurazione" dell'auto, telefonando   alla  Compagnia   "Zurigo"  di  Merano,  per sottrarsi ad ogni  responsabilità conseguente   alla  circolazione dell'auto;
c)   che l'auto suddetta, contrariamente   a quanto risulta dal certificato del PRA, è stata invece  venduta  dall'officina  Bellini per la  maggior   somma  di  £.800.000   e  che tale  somma è stata materialmente    pagata per il  Lotti  dal  suo  datore  di  lavoro  e vicino di casa Scherma Roberto (…)
Lo   Scherma, nel  riferire ciò, ha tenuto tuttavia a sottolineare che quella sera Lotti non aveva  ritirato l'auto e  che lo stesso  Lotti,   alla  consegna della FIAT  124 avvenuta in un momento successivo,  aveva  continuato  a tenere  anche  la FIAT 128  rossa  scodata, tenendola  parcheggiata per  qualche  tempo davanti  a casa, fino a quando  non era venuto un carro attrezzi  a ritirarla  e  portarla  via  per  la  demolizione:     (…)
d)  che, la trattativa  di vendita della  stessa FIAT 124 blu è stata  in particolare  condotta   presso  l'officina  Bellini dal sig. Coli Gino, che, sentito  a  sua  volta  sulla  vicenda,   ha  riferito  che  il pagamento  era state fatto dal "principale" del Lotti e che tuttavia la macchina era stata  consegnata  al Lotti  solo quando costui si era  presentato col  certificato di assicurazione, perché dall'officina non  era  mai  uscito  alcun  veicolo  senza copertura assicurativa: " ...ha  pagato   il principale     del  Lotti...   si dava (la macchina)   quando    c'era   l'assicurazione...  è  avvenuto così: quando si  consegna le macchine, si guarda l'assicurazione…  quando  prese  la  macchina, era  tutto in regola ...";
e)  che  il  Lotti,  all'acquisto  della   predetta   FIAT  124,  ha provveduto  alla  sua   copertura   assicurativa,    sottoscrivendo   la polizza n.68731 presso l'agenzia di Firenze della "Allsecures-Preservatrice"  e pagando  il relative "premio"  per i primi sei mesi, con  decorrenza  dalle  ore 24 del 20 settembre  1985  e fino alle ore  24 del 20 marzo  1986, come dal certificato  di assicurazione prodotto  in originale  dal difensore  del  Lotti ed allegato  al verbale dell'udienza  del 17.3.98;
f)  che  il  Lotti,  dopo  il  formale   acquisto   della  FIAT  124 avvenuto  il 3.7.85,  ha conservato  la copertura   assicurativa  sulla FIAT   128  coupé  targata   FI  056735    fino   alle   ore  24  del  20 settembre   1985, come  si  rileva  dal  certificato di assicurazione relativo   a  tale  auto,  pure  allegato   al  verbale   dell'udienza   del 16.3.98 (polizza n.67053 della  "Allsecures-Preservatrice", agenzia  di Firenze);
g) che  lo stesso  Lotti ha continuato  ad  usare  la FIAT 128 coupé fino a quando  non ha avuto  la disponibilità della  FIAT 124 blu  e che,  dalla  consegna  di tale  auto,  ha usato solo la stessa FIAT  124, lasciando  inutilizzata  l'altra, come  ha appunto  riferito il teste  Scherma  Luigi,   all'epoca  vicino  di casa  del  Lotti: "... da quando  lui   ha  avuto la  124  blu a  me   sembra  che  non usasse   più  la  128,  usasse   solo   la  124  blu ... prima   di  avere la  124  blu  usava   la  128...;
Sicché, sulla base delle predette risultanze, deve escludersi che il Lotti abbia avuto la disponibilità della  FIAT 124 prima  del 20 settembre  1985, essendo la copertura assicurativa di tale  auto  iniziata alle ore 24 di tale  data ed  essendo  state il teste Coli categorico nell'escludere che  l'auto  potesse  essere stata consegnata al Lotti   prima  del  20   settembre, senza copertura assicurativa.
 D'altra parte, se il  Lotti  avesse  avuto  la consegna  della FIAT  124 al momento  del  suo  acquisto o    comunque  prima del 20 settembre 1985, non avrebbe   avuto   alcun   motivo per conservare la  copertura   assicurativa anche sulla FIAT 128, tenuto anche  conto del fatto  che costui, dal  momento  in cui ha avuto   la  materiale  disponibilità della  FIAT 124, ha  usato  solo quest'ultima auto  e  non  più  la FIAT 128 (…)
Sicché   si deve  escludere che  il  Lotti, alla  data  dell'8 settembre   1985, non abbia avuto  più l'uso della  FIAT 128 coupé, auto che  ha  invece  usato  tranquillamente, in  modo "regolare", fino al momento del ritiro  della FIAT 124,  non avvenuto sicuramente prima del  20  settembre 1985.  

L’argomentazione dell’estensore della sentenza, il presidente della Corte Federico Lombardi, è logica e sarebbe condivisibile: sulla base dei documenti prodotti dalla procura e dall’imputato, Lotti aveva mantenuto l’assicurazione del Fiat 128 fino al 20 settembre 1985, quindi era pacifico che solo in quella data aveva iniziato a usare la 124, dismettendo l’altra ormai inservibile. La testimonianza dell’imputato aveva confermato la documentazione. Senonché, qualcosa di importante non era stato trovato, forse perché innocentemente smarrito, forse perché tenuto colpevolmente nascosto. Ma non sfugga il ragionamento del giudice: “lo stesso  Lotti ha continuato  ad  usare  la FIAT 128 coupé fino a quando  non ha avuto  la disponibilità della  FIAT 124 blu  e che,  dalla  consegna  di tale  auto,  ha usato solo la stessa FIAT  124”; ribadito nel successivo: “costui, dal  momento  in cui ha avuto   la  materiale  disponibilità della  FIAT 124, ha  usato  solo quest'ultima auto  e  non  più  la FIAT 128”. Tutto fila. Ma quale sarebbe stata la logica conseguenza del ragionamento, se si fosse in quella sede appurato che Lotti aveva assicurato la nuova auto ben prima della data dell’omicidio? Semplicemente che Lotti, avendo, per usare le parole del giudice, la materiale disponibilità dell’auto nuova avrebbe adoperato solo quella.
Ma qui chiudiamo il primo atto ed entriamo nel secondo, che coincide con il processo di appello, tenutosi a Firenze dal 17 al 31 maggio del 1999.

[SEGUE]