venerdì 6 giugno 2014

Delle testimonianze (8)


Concludo questa lunga serie sulle testimonianze con alcune considerazioni teoriche. 

Ci si chiede spesso come sia stato possibile addivenire a una sentenza di condanna in via definitiva sulla base di testimonianze tanto incerte e cangianti quanto furono quelle del Lotti e del Pucci. Tale dubbio non tiene conto, a mio modesto parere, della enorme rilevanza che nel nostro sistema processuale è attribuita alla testimonianza. Nel processo accusatorio, in cui le prove si formano nel dibattimento dinanzi ad un giudice terzo, la testimonianza è la prova tipica, tanto da essere definita prova-regina. Tanto maggiore la sua importanza quando, come avvenne al processo CdM, la testimonianza è anche confessione del reo. Parliamoci chiaro: nel momento in cui Lotti (e prima di lui Mele) confessano di aver partecipato ai delitti, la loro posizione è definitivamente compromessa; chi infatti può assumere la loro difesa, visto che non lo fanno, né lo possono fare, i loro avvocati? E' ben vero che il giudice dovrà valutare la loro attendibilità (escludendo quindi la mitomania, l'incapacità di testimoniare, la confessione per trarne vantaggio e procurare vantaggio ad altri ecc.), ma è evidente che, se non vi fosse stata un'attendibilità "necessaria e sufficiente", neppure si sarebbe arrivati al procedimento. La confessione è veramente, giusto o sbagliato che sia il nostro codice di procedura, prova regina e, a quel punto, una volta considerata astrattamente attendibile, spetta ad altri che ne abbia interesse (ma chi potrebbe essere?) dimostrarne la falsità assumendosi l'onere della prova. In sostanza, la confessione è prova di sé stessa e non necessita di riscontri esterni.
Cito da un sito giuridico:
"La confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa, purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento
autocalunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato” (cfr., da ultimo, Cass. Sezione 4,sent. n. 20591 del 5 marzo 2008). Tanto che, addirittura, “la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni” (cfr. Cass. Sezione 2, sent. n. 21998 del 3 maggio 2005).
Occorrono la coerenza interna e la convergenza esterna, ma non occorre invece la presenza di “riscontri” oggettivi positivi, propri della dichiarazione etero-accusatoria (sul fatto altrui) essendo sufficiente l’assenza di riscontri negativi, contrastanti con l’assunto (sui criteri di valutazione della dichiarazione contra se cfr., tra le tante, Cass., 17.2.92 Matha, RP 92, 852, CP 93, 2587; Cass. 21.12 94, Croci, CED 201417).

 Storicamente, infatti, il processo ai Compagni di Merende non verte praticamente mai sul tema della colpevolezza del Lotti in sé, di cui nessuno ha interesse a discutere, ma sull'attendibilità delle sue chiamate in correità (contro Pacciani – pur non coinvolto nel medesimo processo, Vanni e – indirettamente – Faggi). Assente per ragioni procedurali Pacciani, il processo è fondamentalmente nei confronti di Vanni, contro il quale il Lotti, reo confesso, è teste d'accusa.

13 commenti:

  1. http://www.overlex.com/stampa.asp?id=2313&txttabella=articoli

    il concetto é lievemente piu' complesso ......

    RispondiElimina
  2. distinguere innanzi tutto tra processo civile e penale...

    http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2004/Diritto%20processuale/Ansaloni%20-%2004%20Appunti%20-%20%20DIRITTO%20PROCESSUALE%20PENALE.pdf

    RispondiElimina
  3. se fosse come tu scrivi il procuratore generale sarebbe un idiota incompetente in giurisprudenza?

    http://insufficienzadiprove.blogspot.it/2009/03/daniele-propato.html

    RispondiElimina
  4. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. ti ringrazio dei link, che però non mi sembra spostino la sostanza di quanto detto e che qui riassumo in estrema sintesi:
      1) la dichiarazione contro se stessi è prova che non necessita di riscontri esterni, ma solo della valutazione di attendibilità intrinseca (non mitomania, non costrizione, non altro interesse a vantaggio di terzi ecc). La confessione di Lotti, che ci piaccia o no, ha retto a questo tipo di esame da parte del tribunale.
      2) la chiamata di correità nei confronti di terzi necessita ulteriormente (e giustamente) di altri riscontri per essere accettata. secondo la corte d'assise e di appello questi riscontri furono trovati, contro il parere del P.G., che non per questo è un idiota incompetente, più semplicemente non è riuscito a convincere i giudici della bontà della sua tesi.
      Ma si stava parlando della confessione in sé, ossia la dichiarazione in giudizio con la quale ci si riconosce colpevoli di un reato. Facciamo un esempio per assurdo; ammettiamo che il Lotti abbia detto di aver fatto tutto da solo e poi di aver distrutto l'arma. Come pensi si sarebbe svolto il processo? Stabilito che ciò non era materialmente impossibile (perché in prigione, fuori dall'Italia, privo di mani o altro) il reo confesso sarebbe stato condannato e chiuso lì. Il ragionamento è reso evidente dal passaggio nella tesi accusatoria - nei confronti di Vanni - da Lotti semplice teste a Lotti complice degli assassini, con il che le sue dichiarazioni assumono ben altra valenza. Almeno io la vedo così. Ciao.

      Elimina
  5. mi sfugge il motivo per il quale i difensori del chiamato in correita' avrebbero dovuto invertire l'onere della prova? Per quel gli riguarda Lotti poteva benissimo marcire in galera con le sue autoaccuse..... doveva essere semmai il difensore del "reo confesso" Avv. Bertini a invertire l'onere della prova.

    RispondiElimina
  6. La prova della confessione si "cristallizza" in fase di incidente probatorio, dove il GIP si convince o meno della validita' della confessione. Tuttavia nella fase dibattimentale del processo la stessa viene rivalutata in base alle dichiarazioni del "reo confesso". Quindi:
    Che abbia "retto" all'esame del Tribunale non significa che affatto che non sia stata valutata in dibattimento.

    RispondiElimina
  7. Nell ipotesi finale che hai prospettato , non necessariamente la confessione sarebbe stata in automatico una condanna da parte del tribunale. Ma qui entriamo nel discorso del libero convincimento dei Magistrati.... argomento assai piu' fumoso. In sostanza non basta dire : "io c'ero e ho fatto commesso un crimine" si deve anche convincere i giudici che la confessione sia genuina, anche dopo in sede processuale. Se ad esempio il Lotti avesse detto di aver visto uccidere con una fionda invece che con una pistola..... e il GIP avrebbe ammesso la confessione come credibile, secondo il tuo ragionamento sarebbe comunque stato condannato????? Cosa serve il processo allora ?

    RispondiElimina
  8. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  9. senti cmq un penalista. Io ho chiesto conferma di cio' .

    RispondiElimina
  10. no, guarda che stiamo dicendo la stessa cosa, evidentemente continuiamo a non capirci a livello terminologico.
    mai ho detto che la confessione non dovesse essere valutata in dibattimento, ma semplicemente che non aveva bisogno di altre prove concorrenti per essere validata - il che invece deve avvenire per la chiamata di correità.
    Quanto all'inversione dell'onere della prova, è nei fatti. Riassumo: Lotti confessa la propria partecipazione, è una prova contro se stesso che non necessita di ulteriori prove, a parte la valutazione di attendibilità intrinseca. Inoltre Lotti chiama in correità Vanni (e Pacciani, ma questo ora non ci occupa). Anche la chiamata in correità è una prova, ma non sufficiente di per sé, necessita di riscontri esterni. Il PM porta riscontri: Ghiribelli, Nicoletti, Frigo, Caini Martelli, Chiarappa Del Favero, Rontini Kristensen e molti altri (soprattutto, si intende, Pucci), che dovrebbero confermare per alcuni aspetti le dichiarazioni Lotti; questi riscontri possono piacere o no, ma tant'è... A questo punto cosa devono fare i difensori di Vanni se non: 1. cercare di revocare in dubbio l'attendibilità intrinseca di Lotti; 2. negare la valenza accusatoria dei riscontri? Di fatto spetta quindi a loro smontare l'accusa, questo è del tutto normale; dopo di che entra in gioco il libero convincimento dei giudici, che si trasforma in un dilemma: è infatti difficile non credere a chi parlando si sottopone a una condanna a trent'anni di galera. Il PM in aula fa un lavoro sopraffino, cercando di convincere che si sta celebrando il processo a Lotti, mentre in realtà il processo CdM verte sulla responsabilità di Vanni. Il dlemma del giudice di appello poi sta nell'ipotesi di condannare Lotti, correo, che ha proposto appello solo sulla misura della pena, dichiarando innocenti i (presunti) autori principali Vanni e Pacciani. Non è una farsa, come a volte si definisce, è una tragedia. Resta il fatto che il "primo motore" della vicenda è la confessione di Lotti.
    Ciao

    RispondiElimina
  11. parzialmente daccordo. in quanto i riscontri portati dal PM ossia le testimonianze di Ghiribelli, Nicoletti, Frigo, Caini Martelli, Chiarappa Del Favero, non parlano affatto di aver visto Mario Vanni, ma riguardano piu' o meno indirettamente il Lotti. Quindi ? Vanni dove lo vediamo ???
    Solo il Pucci ne fa menzione.
    Cio' che é stato permesso dal collegio giudicante al PM Canessa , se pur avvenuto, non é ammissibile da un punto di vista procedurale. La confessione puo' essere ritenuta anche valida ma nel contenuto espresso é priva di riscontri esterni per Mario Vanni. In poche parole , per come si son svolti i processi , Cio' che ci racconta Lotti, puo' esserselo tranquillamente inventato. Diverso sarebbe se oltre ad affermare , dimostra di esserci realmente stato. Aggiungendo episodi tangibili ed riscontrabili sconosciuti agli inquirenti. Ma stiam parlando di un soggetto che indica la tenda dei francesi al contrario...... non so' se ci siam capiti.....?

    RispondiElimina
  12. Se invece ci si "rifugia" nel libero convincimento dei giudici, alzo le mani..... a quel punto si poteva credere di tutto.

    RispondiElimina

Il tuo messaggio apparirà dopo essere stato approvato dal moderatore.