martedì 9 gennaio 2018

Giancarlo Lotti collaboratore di giustizia - Parte seconda (2)



Lotti:"...ma lui mi disse, l'avvocato,

se tu vai lì qualcosa in più bisogna tu dica, 
l'83, l'82, l'81...

o come fo' a sapere tutte queste cose?"


(stralcio di intercettazione telefonica – senza fonte - tratto dal blog “Pacciani, i Compagni di merende, ed altro ancora”)


La Nazione 11 dicembre 1996


Rivediamo, prima di procedere oltre, la cronologia del caso. Il 23 gennaio Mario Vanni riceve un avviso di garanzia; con grande immediatezza, potremmo dire, giacché  il  secondo verbale di SIT di Pucci, il primo nel quale si faccia il nome di Vanni in relazione all’omicidio di Scopeti, porta la stessa data del 23 gennaio ed è redatto alle ore 17. Il 6 febbraio il procuratore Tony chiede l’assoluzione di Pietro Pacciani, innescando una polemica con Vigna, alimentata dalla stampa. Il 9 febbraio Pucci conferma, pur in maniera tentennante, di aver visto Vanni tagliare con il coltello la tenda delle vittime francesi. Nella giornata dell’11 febbraio abbiamo un primo interrogatorio di Lotti, il confronto Lotti – Pucci e un secondo interrogatorio di Lotti, che, come detto, è verbalizzato per sommi capi. La sera stessa, come racconta Giuttari, il procuratore Vigna richiede al Ministero dell’Interno l’applicazione di speciali misure di protezione in favore del teste Beta,  Giancarlo Lotti. Il giorno successivo (12 febbraio) viene richiesta e ottenuta dal GIP la custodia cautelare in carcere di Mario Vanni; mentre  il 13, in seguito alla sentenza di assoluzione, viene scarcerato Pacciani. 


In questa tumultuosa serie di eventi, è ben difficile capire da chi dovesse essere protetto Lotti, se da Vanni che sarebbe andato in carcere il giorno dopo o da Pacciani, del quale si poteva prevedere (ma solo qualora, come in effetti avvenne,  la Corte d’Appello non avesse ammesso i testi algebrici) un prossimo ritorno in libertà e che sarebbe stato attentamente vigilato. Possiamo ben concordare dunque con l’opinione  di Giuttari del 2006, secondo cui il vero fine della protezione sarebbe stato non la tutela da inesistenti pericoli, ma il controllo completo del testimone. Di contro, poiché vi è sempre un contraltare, occorre chiarire che, una volta avviato il programma speciale di protezione, probabilmente in coincidenza del passaggio di Lotti dalla posizione di teste a quella di indagato, il collaboratore passa dalla gestione dell’autorità giudiziaria e di polizia locale alla tutela del Servizio Centrale di Protezione; diventa quindi, almeno in teoria, più difficilmente accessibile e influenzabile. 


L’argomento venne trattato poco in corso di processo. Rileggiamo un breve passaggio e scambio di battute tra l’avv. Pepi e il teste Michele Giuttari dall’udienza del 27 giugno 1997 (come sempre, da Insufficienza di Prove).

Avvocato Pepi: (…) Veniamo proprio ora a Lotti. Lei chiaramente è a conoscenza della attuale situazione giuridica del Lotti? Nel senso, il Lotti come lo si può definire, persona sottoposta a regime di protezione?

M.G.: Ma guardi, dalle notizie che posso darle io su questo aspetto molto generico, perché sono notizie anche di una certa riservatezza. Comunque le posso dire che è curato dal Servizio di Protezione, per i collaboratori di giustizia. Ecco, questo è quello che io so e le posso dire. I dettagli poi del servizio, sono cose riservate che non le posso riferire perché anche non le so, non è che non glielo voglia riferire.

Avvocato Pepi: Ecco, quindi lei per esempio non sa se il Lotti... come sappiamo benissimo i collaboratori di giustizia, sappiamo alcuni svolgono delle attività lavorative, hanno una retribuzione...

M.G.: questo aspetto assolutamente, non è competenza mia. Io faccio le indagini, non posso sapere queste cose no. (…)  C'è un ufficio ministeriale del Servizio Centrale di Protezione che ha competenza esclusiva su questo aspetto, quindi che gestisce i collaboratori di giustizia in tutte le necessità. Quindi non le posso dire completamente nulla su questo.

Avvocato Pepi: Lo chiederemo a Lotti al momento dell'esame, non è questo... (…)  Ecco, questa è una domanda, non lo so se lei mi può rispondere perché mi sembra che su questo non abbia cognizione perché l'ha detto prima lei. Lei... Comunque gliela faccio la domanda, semmai mi risponde che non lo sa. Che lei sappia il Lotti, essendo oggi in regime di protezione, può ricevere tranquillamente dall'esterno lettere?

M.G.: No, io questo non glielo so dire.

Avvocato Pepi: Non lo sa. Bene.

M.G.: Io non so né dove sta né...

Avvocato Pepi: No, no.. .

M.G.: Niente su Lotti.

Avvocato Pepi: Io ho fatto una domanda, lei è un alto funzionario di Polizia.

M.G.: Sì, sì. Non glielo so dire, sinceramente.

Avvocato Bertini: Presidente, mi perdoni.

M.G.: No, questo...

Avvocato Bertini: Avvocato Bertini. Vorrei sapere che attinenza hanno al processo queste domande? Se può spiegarcelo.

Avvocato Pepi: Hanno molto attinenza, basta leggere anche i...

Presidente: Va be', ma questo non lo sa, la domanda rimane senza effetto.

M.G.: Io queste cose non le posso sapere, signor Presidente.

Avvocato Pepi: Va be', io gliel'ho chiesto, se non lo sa...

M.G.: Io posso sapere l'attività investigativa. Queste cose amministrative esulano dalle mie competenze.

Avvocato Pepi: Bene. No, no...

Presidente: Ce lo dirà il Lotti dopo.

Ma non mi risulta (posso sbagliare) che al Lotti vennero poi fatte, nella sua deposizione, domande del genere. Della posizione del coimputato come collaboratore di giustizia parlò più a lungo l’avv. Mazzeo, nelle sue conclusioni (udienza del 3 marzo 1998), con argomentazioni molto acute e puntuali, ma che non ebbero alcuna presa sui giudici.

La Nazione 2 aprile 2002



Sarebbe interessante anche conoscere se e come siano stati applicati, nel caso di Lotti, i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 DM 687/94, i quali prescrivevano che, nella proposta di protezione, il Procuratore della Repubblica proponente dovesse indicare i motivi per i quali le dichiarazioni erano ritenute attendibili e importanti per le indagini, come pure gli elementi che confermavano l’attendibilità del teste/indagato /imputato collaborante (e qui possiamo immaginare che si sarebbe citato il riscontro fornito dal Pucci) e che alla proposta venisse allegato un verbale di dichiarazioni preliminari alla collaborazione (o verbale di informazioni ai fini delle indagini per i testi estranei al fatto) dal quale dovesse risultare la volontà di collaborare. Alla data del 12 febbraio ’96 e ancora per qualche tempo sarebbe stato difficile formulare un simile documento con riferimento alle scarne ed incerte dichiarazioni “a rate” che il Lotti, prima da persona informata sui fatti e poi da indagato, stava versando. Ma la dottrina ci insegna che questo “verbale delle dichiarazioni preliminari”, per motivi giuridici che qui non è il caso di approfondire, venne di fatto disapplicato fino alla legge di riforma (Rosa Anna Ruggiero, L’attendibilità delle dichiarazionidei collaboratori di giustizia, Giappichelli 2012, pp. 174 e seguenti.), talché si può presumere che nella vicenda che ci occupa non sia mai stato neppure redatto. La legge di riforma interverrà radicalmente su questo aspetto, proprio per evitare il “mercanteggiamento” tra dichiarazioni progressive del collaborante e corrispondente concessione dei  benefici, introducendo l'obbligo di un “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, da rendere alla Procura della Repubblica nel termine massimo di sei mesi.


Sta di fatto che Lotti viene protetto subito dopo il suo secondo interrogatorio e rimane sotto protezione durante tutte le indagini e i processi. Lo testimoniano i verbali disponibili; la perizia Lagazzi – Fornari del dicembre 1996; se ne parla in varie udienze del processo di I grado; è ancora protetto (diciamolo chiaramente: fornito di vitto, alloggio e sostegno economico) alla data della prima sentenza, il 24 marzo 1998, e ancora quando viene pronunciata la sentenza di Appello il 31 maggio 1999; ed è ancora e sempre domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero degli Interni alla data della sentenza di Cassazione, il 26 settembre 2000. Quindi quanto meno dal 12 febbraio 1996 al 27 settembre 2000, per quattro anni e mezzo, Lotti usufruisce, grazie alla sua posizione di collaboratore di giustizia, di vitto, alloggio e assistenza economica a spese dello Stato.  La precarietà della sua situazione (in teoria, il collaboratore dovrebbe dire tutto quello che sa e subito, pena la decadenza dai benefici) può giustificare il contenuto di frasi tratte dalle intercettazioni telefoniche, delle quali è difficile non sottolineare l’importanza, come quella riportata in epigrafe o la seguente, detta al telefono a Don Fabrizio Poli il 14 giugno 1996: “Se non rispondi alla prima, alla seconda, sono costretti a portarti via, l’è quello il problema (…); c’è stato dei contrasti ultimamente, m’è toccato dì qualcosa, perché se no finiva male per dì la verità (…); e m’è toccato dì qualcosa perché se no alla fine mi mettevano dentro”. E’ anche significativo il ricorso della Procura allo strumento processuale dell’incidente probatorio (19 febbraio 1997), utilizzato di consueto per acquisire le dichiarazioni dei “pentiti” di mafia; infatti in tali situazioni il PM non ha mai la certezza che l’imputato collaborante in sede di dibattimento non cambi versione o si rifiuti di rispondere. E’ solo, quindi, dopo un anno di “protezione” che Lotti sarà pronto a dare la sua versione definitiva (o quasi: ci sarà ancora qualche aggiustamento in sede di dibattimento) dei fatti [Nota: Purtroppo il verbale dell’incidente probatorio non è disponibile e il contenuto è conosciuto solo attraverso brevi estratti, riportati nel “vecchio blog di Master” (http://i-compagni-di-merende.blogspot.co.uk/2009/12/incidente-probatorio.html)].


Quando terminò il programma di protezione di Lotti (se immediatamente alla pronuncia della sentenza di Cassazione, l’anno dopo o alla sua morte [Nota: per la modifica e revoca del programma, si veda art. 5 DM 687/94]), non mi è dato, allo stato delle conoscenze, di sapere con certezza. Secondo la norma regolamentare dell’epoca, le misure di protezione, fossero esse ordinarie o relative ad uno speciale programma di protezione, erano rinnovabili, ma sottoposte alla condizione del perdurare dello stato di grave pericolo derivante dalla collaborazione offerta alla giustizia dalla persona. Pertanto, accertato il venir meno del fattore di rischio (es. carcerazione di Vanni, morte di Pacciani), avrebbe dovuto essere disposta l’immediata revoca o sospensione dell’attività di tutela; cosa che, con tutta evidenza, non avvenne. Naturalmente lo stesso Lotti aveva introdotto un ulteriore soggetto (o più di uno) nella vicenda che avrebbe potuto essere pericoloso per la sua incolumità: il misterioso dottore mandante degli omicidi; il che poteva garantirgli la continuità delle misure di protezione.

La Nazione 13 aprile 2002


Da una notizia di agenzia del 3 ottobre 2000 (purtroppo dispongo solo della trascrizione), apprendiamo che <<Il "pentito" dell'inchiesta bis sui delitti del "mostro" di Firenze, Giancarlo Lotti, è stato arrestato. A quanto si è appreso l'arresto sarebbe avvenuto in una zona del nord Italia dove l'uomo era soggetto a programma di protezione. Il provvedimento è scattato dopo la conferma della sentenza sui cosiddetti "compagni di merende" da parte della Corte di Cassazione, che ha ribadito in via definitiva la condanna di Lotti a 26 anni di carcere. Egli fu il pentito-accusatore del processo bis che portò alla condanna all'ergastolo di Mario Vanni. Secondo il difensore del Lotti, avv. Stefano Bertini, il programma di protezione sarebbe decaduto al momento in cui la sentenza è diventata definitiva>>. Dopo di ciò, sappiamo solo, da scarne notizie giornalistiche (alcuni numeri de La Nazione del mese di aprile 2002), che, al momento del manifestarsi della malattia che lo portò alla morte (15 marzo), Lotti si trovava recluso nel carcere di Monza e che spirò 15 giorni dopo in un ospedale di Milano; non si sa – probabilmente non si può sapere - se godesse ancora di qualche beneficio penitenziario in conseguenza della sua passata collaborazione.




A conclusione di questo esame, poiché questo blog ha per destinatari utenti che già conoscono la vicenda e sono presumibilmente alla ricerca di approfondimenti più che nozioni di base (nei termini in uso da un noto settimanale enigmistico, direi “dedicato ai solutori più che esperti”), non starò certo a ripercorrere per l’ennesima volta la storia delle ondivaghe dichiarazioni di Lotti, nella considerazione di averlo fatto già su queste pagine e che ci sono testi che comunque lo fanno egregiamente e ai quali rimando. Una nota soltanto: dalla lettura delle trascrizioni dei verbali di interrogatorio che l’amico Antonio Segnini mi ha gentilmente anticipato (ora consultabili dal suo blog: http://quattrocosesulmostro.blogspot.it/p/contenuti-scaricabili.html ), risulta che molte delle dichiarazioni di Lotti furono spontanee, su impulso dell’indagato stesso e non necessitate da interrogatori, come invece accadde prima del 12 febbraio. In parole molto semplici, è solo dopo l’ammissione allo speciale programma di protezione che Lotti spontaneamente e progressivamente confessa la sua diretta partecipazione ai delitti. Reputo che a questo punto si possa lasciare ai lettori il giudizio se e in quale misura lo status di collaboratore di giustizia di Giancarlo Lotti abbia potuto influenzare il suo comportamento in corso di indagini e nei vari processi in cui comparve in qualità di coimputato chiamante altri in correità.


Ringrazio l’amico Maurizio Sozio per avermi usato la cortesia di rivedere il testo dal punto di vista strettamente giuridico, evitandomi qualche strafalcione; senza naturalmente che questo comporti una sua adesione alla mia interpretazione dei fatti.



Piccola bibliografia
Loris D’Ambrosio, Testimoni e Collaboratori di giustizia, CEDAM 2002
Silvio D’Amico, Il collaboratore della giustizia, Robuffo 1995
Luisella De Cataldo Neuburger, Psicologia della testimonianza e prova testimoniale, Giuffré 1988
Rosa Anna Ruggiero, L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità, Giappichelli 2012
Pierluigi Vigna, La gestione giudiziaria del pentito: problemi deontologici, tecnici e psicologici  (sta in Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale a cura di Luisella de Cataldo Neuburger, CEDAM 1992) 
Fabio Fiorentin, I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia (da Diritto e Diritti, rivista online)
Anacleto Fiori, Invisibili. Alla scoperta del Servizio centrale di protezione testimoni e collaboratori di giustizia (articolo online da Polizia Moderna).
 

domenica 7 gennaio 2018

Giancarlo Lotti collaboratore di giustizia - Parte seconda (1)



El Commissari 'na mattina
el me manda a ciamà lì per lì:
"Noi siamo qui, non sente alcun-
el me diseva 'sto brutt terrun!
El me diseva - i tuoi compari
nui li pigliassimo senza di te...
ma se parlasse ti firmo accà
il tuo condono: la libertà!
Fesso sì tu se resti contento
d'essere solo chiuso qua ddentro..."

(Dalla canzone dialettale MA MI, testo di Giorgio Strehler, 1963)


In questo articolo, che chiude idealmente la serie iniziata più di tre anni fa con “Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia” (http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.co.uk/2014/09/giancarlo-lotti-collaboratore-di.html e seguenti) e proseguita più recentemente attraverso le analisi dei testi algebrici Alfa (http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.co.uk/2017/05/il-teste-alfa-1.html e seguenti), Gamma (http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.co.uk/2016/08/la-teste-gamma.html) e Delta (http://mostrodifirenzevolumei.blogspot.co.uk/2016/09/il-teste-delta.html ),  intendo parlare di quella che ritengo la svolta decisiva nelle “seconde indagini” sul Mostro: la concessione a Giancarlo Lotti delle speciali misure di protezione e la conseguente attribuzione allo stesso dello status di “collaboratore di giustizia”.

La Nazione, 15 febbraio 1996

Teniamo a mente che siamo cronologicamente all’ 11 febbraio 1996, è appena avvenuto il confronto tra Pucci e Lotti di cui già abbiamo ampiamente trattato (si veda “Il teste Alfa” in questo stesso blog e la trascrizione integrale, preziosissima, nel volume “Al di là di ogni ragionevole dubbio”) e in un secondo interrogatorio (o meglio SIT), verbalizzato sinteticamente, Lotti, dopo che gli sono state lette le precedenti dichiarazioni di Pucci, ha ammesso di avere visto Pacciani e Vanni a Scopeti, senza sostanzialmente, però, aver fornito alcun altro dettaglio. Seguiamo, a riguardo, la ricostruzione di un testimone non sospetto di faziosità, il commissario Michele Giuttari, che nei suoi due volumi dedicati alla ricostruzione delle indagini da lui stesso condotte descrive la vicenda in questi termini:
<<Lo stesso 11 febbraio, a conclusione dell’interrogatorio di Lotti, la Procura della Repubblica richiedeva al capo della polizia l’applicazione di misure urgenti di protezione nei suoi confronti. Successivamente [Nota: quanto successivamente?], la stessa Procura avanzava, alla Commissione Centrale competente ex art. 10 L. 82/1991, la proposta di ammissione allo speciale programma di protezione nei riguardi dello stesso Lotti. Nella richiesta si sottolineava la proficua collaborazione offerta dall’indagato, che aveva consentito di poter ricostruire vari omicidi con dichiarazioni che avevano trovato supporto probatorio anche nell’individuazione di luoghi e informazioni assunte da altre persone. Il Lotti diventava formalmente collaboratore di giustizia, gestito dall’apposito Servizio Centrale di Protezione, istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.>> (Compagni di sangue, pagg. 90-91, 1999)
Analoga narrazione nel successivo “Il Mostro, anatomia di un’indagine”, 2006, nel quale Giuttari, a pag. 172, racconta: 
<<Il verbale si chiude [Nota: è appunto il secondo verbale di Lotti in data 11 febbraio, ore 19,30]. Ma non l’attività dei magistrati, che preparano la richiesta (…) al capo della polizia perché vengano applicate misure urgenti di protezione nei confronti di Lotti. Il procuratore scrive che Lotti ha reso “informazioni assai rilevanti per la ricostruzione dei delitti e l’individuazione degli autori”, e che lo stesso “dimora in zona prossima a quella dove abita Vanni, è solo, costretto a vivere in una canonica con extracomunitari e ha manifestato preoccupazione per la propria incolumità”. Quella sera stessa un poliziotto recapita la richiesta al Ministero dell’Interno.>>
Nel 2006, però, Giuttari sembra aver riflettuto sui reali motivi delle misure di protezione richieste, si legge, infatti, nella pagina successiva:
<<A ogni nuovo interrogatorio Fernando [Pucci] ha aggiunto una fetta in più della storia, fino a giungere a quella ricostruzione che, per quanto ancora forse incompleta, è sufficiente a incastrare sia Pacciani che il suo complice, ormai individuato con certezza: Mario Vanni. Lotti è un'altra storia: nel confronto ha finito per corroborare la versione di Pucci, ma è chiaro che l'ha fatto solo perché messo di fronte a quest'ultimo. Spontaneamente non l'avrebbe mai fatto. Mi chiedo perché, e mi chiedo se anche Vigna abbia i miei stessi sospetti e le misure di protezione che ha richiesto non siano in realtà soprattutto un modo di tenerlo sotto stretto controllo. Restano ancora molte cose da chiarire, (...)>>

La Nazione 17 febbraio 1996

A questo punto è necessario un excursus su cosa fosse il programma speciale di protezione e a quali vantaggi desse accesso la sua concessione nei confronti di un testimone o di un indagato, come disciplinata dall’allora normativa vigente: la legge n. 82 del 15 marzo 1991. La legge 82/1991, legge di conversione del Decreto Legge n.8 del 15 gennaio 1991, fa parte del novero delle leggi penali premiali e ha subìto alcune modifiche sia l’anno successivo ad opera del DL 306/92 (convertito con legge 356/92)  sia nel 2001, segnatamente con la legge n. 45 del 13 febbraio 2001 che ha integrato la disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia con “disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”.
In questa sede ci si soffermerà sulla normativa vigente al tempo delle dichiarazioni di Lotti non solo come disciplinata nel Capo II della legge in parola, rubricato, appunto, “Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia” ma anche con riferimento alle fonti regolamentari quali i decreti ministeriali del  24 novembre 1994 finalizzati ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione (si veda il decreto  n. 687 del 24 novembre 1994, cui si accompagnò nella stessa data un decreto riservato del Ministero dell’interno di concerto con quello di Grazia e Giustizia).

Le norme penali a carattere premiale sono relativamente diffuse negli ordinamenti giuridici, si distinguono solitamente in norme di carattere sostanziale, si pensi soprattutto nel nostro ordinamento giuridico  alla desistenza ex art. 56, comma 3,  al recesso attivo ex art. 56 comma 4, o al pentimento operoso ex art. 62 comma 6, norme di carattere processuale e norme di tipo penitenziario, a seconda dei vantaggio che la legge dispone per i soggetti destinatari di taluni benefici.
Nel nostro ordinamento giuridico norme speciali di diritto sostanziale che stabilivano riduzioni di pena furono introdotte, a favore di dissociati, pentiti e collaboratori, sul finire degli anni Settanta e per tutto il decennio successivo relativamente ai reati di criminalità organizzata (terrorismo, eversione, mafia, sequestri di persona, traffico di stupefacenti). Ad esempio, il DL 625/1979 di contrasto al terrorismo stabilì forti riduzioni di pena per chi si fosse adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o aiutasse concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 4). Una norma analoga è contenuta nell’art. 630 C.P. relativamente ai sequestri di persona a scopo di lucro. Successivamente, poco prima dell’approvazione del DL 8/91, la legge 26 giugno 1990, n. 162 per il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti previde forti sconti di pena per chi si fosse adoperato per assicurare le prove del reato (art. 14 comma 7). Nel contempo veniva introdotta la possibilità di adottare misure di protezione per garantire l’incolumità delle persone che, per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia, risultassero esposte a grave pericolo di ritorsione o vendette (art. 1 ter DL 329/82). Le norme sulla protezione ebbero un’organizzazione sistematica proprio con il decreto legge qui in commento.
L’art. 9 del Decreto Legge 8/91, infatti, prevedeva un’ampia platea di possibili destinatari, dilatando il parco delle fattispecie di reato per le quali l'ordinamento prevedeva la possibilità di premiare una condotta collaborativa, statuendo che <<nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall’art. 380 del CPP. [Nota: si tratta dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; ma anche altri reati, non tipicamente associativi, come il furto aggravato, la rapina e l’estorsione] possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità, provvedendo, ove necessario, all’assistenza>> . Si noti che questa norma estende la possibilità di applicare misure di protezione a una pluralità di soggetti, ma come detto, queste misure di protezione “ordinarie”, pur applicabili a casi particolari, già esistevano. La vera novità era apportata dall’art. 10 del decreto, che introduceva, qualora le misure di tutela già adottabili (ossia le cosiddette misure ordinarie di protezione) non fossero ritenute adeguate, uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza. 

Abbiamo dunque, allo stato del 1996, una protezione ordinaria che poteva essere disposta da varie autorità di pubblica sicurezza (dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso al Capo della Polizia fino a livello amministrativamente più decentrato del questore) o dall’Amministrazione penitenziaria (subordinata al Ministero di Grazia e Giustizia) nel caso il soggetto da tutelare fosse ristretto in carcere; e un programma speciale di protezione, per la definizione e concreta applicazione del quale venivano istituiti rispettivamente una Commissione Centrale e un Servizio Centrale di protezione, incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’ammissione allo speciale programma di protezione da parte della competente Commissione Centrale avveniva su proposta del Procuratore della Repubblica (ex art. 12). 

Torniamo per un attimo al caso Lotti e rileggiamo Giuttari.
 Il responsabile del GIDES  ci dice che, lo stesso giorno delle sue prime ammissioni (11 febbraio 1996), il procuratore Vigna richiese al capo della Polizia (Ministero dell’Interno) l’adozione di misure di protezione urgenti, ai sensi dell’art. 4 del DM 687/94 e successivamente, forse in coincidenza con il passaggio del Lotti da persona informata dei fatti a indagato collaborante (12 marzo 1996, dopo il sopralluogo a Vicchio), richiese l’ammissione allo speciale programma di protezione. Ciò è confermato, oltre che dalla narrazione di Giuttari, dalle evidenze di alcuni verbali di interrogatorio di persona indagata, nei quali, a partire dal mese di aprile 1996, nell’indicare il domicilio di Lotti compare la dicitura “attualmente abitante in luogo noto al Servizio Centrale di Protezione”. Pare che Lotti fosse alloggiato in locali a disposizione della Questura di Arezzo (un albergo?), probabilmente fin dall’inizio della sua collaborazione; come dimostrerebbe il fatto che l’articolista della Nazione, recatosi a San Casciano il 15 febbraio, dopo la divulgazione dell’identità dei testimoni algebrici, riferisca che “Alfa e Beta sono spariti dalla circolazione da domenica (ossia subito dopo l’interrogatorio e il confronto dell’ 11 febbraio)”. Infatti, l’art. 13 del DL 8/91 prevedeva la possibilità di trasferire le persone in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti (anche in luoghi diversi dal carcere se arrestati; non era però il caso di Lotti, che non fu mai sottoposto a misure cautelari). Quindi per adesso abbiamo appurato che Lotti fu in un primo momento un testimone protetto e poi un indagato collaborante, ammesso allo speciale programma di protezione e gestito dal servizio centrale di protezione.




Ma cosa prevedeva, oltre all’attività di tutela dell’incolumità personale, questo speciale programma, almeno per quanto di pubblico dominio? L’uso di documenti di copertura, il cambio di generalità ove necessario, ma anche misure chiaramente premiali per quanto riguardava le modalità di esecuzione della pena (art. 13 bis e 13 ter, relativi agli aspetti penitenziari del programma di protezione), anche in deroga ai limiti imposti da altre norme processuali e penali: lavoro all’esterno, concessione di permessi premio, misure alternative alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà,  detenzione domiciliare, liberazione anticipata). Si trattava, dunque, di un bel pacchetto di agevolazioni che, unite alla scarsa applicazione di fatto delle misure cautelari poteva evitare al collaboratore di giustizia di finire in carcere prima, durante e dopo il giudizio, nonostante al termine del giudizio gli fosse stata comminata una pena detentiva.
Come si desume dalla relazione ministeriale sui programmi di protezione relativa al I semestre 2001 (l’unica tra quelle da me consultate che abbia numeri precisi), il numero dei collaboratori della giustizia in quel semestre era di 456 liberi, di 192 (circa il 17%) ristretti in sezioni specializzate di istituti penitenziari e di 461 sottoposti a misure alternative alla detenzione. Quanto alle provvigioni per il mantenimento del collaboratore (misure di assistenza economica), nulla di preciso si sa, se non della concessione di un assegno di mantenimento di misura variabile, stabilito dalla Commissione Centrale e dal Servizio di Protezione. Con la riforma del 2001 si stabilì che l’assegno mensile non poteva essere superiore a cinque volte l’importo che viene concesso dallo Stato a coloro i quali godono della cosiddetta pensione sociale (art. 13 comma  6 della normativa attualmente in vigore). Reputo estremo il caso del collaboratore mafioso, tale Balduccio di Maggio, che nel dicembre del 1996 dichiarò alla Corte d’Appello di Caltanissetta che non avrebbe testimoniato perché il servizio di protezione non gli aveva ancora dato il mezzo miliardo di lire promesso, in aggiunta agli altri soldi che doveva percepire (tratto dalla discussione parlamentare sul disegno di legge di riforma, in Loris D’Ambrosio, Testimoni e Collaboratori di giustizia, CEDAM, 2002). La legge non prevedeva invece specifiche riduzioni quanto alla misura della pena, sia perché queste erano previste da altre norme speciali sia perché, comunque, le misure alternative alla detenzione previste, in deroga alle norme ordinarie, dall’allora art. 13 ter dovevano sembrare, e in effetti erano, un premio di per sé sufficiente. Tuttavia, solo pochi mesi dopo il Decreto Legge  8/91 venne introdotta con il Decreto Legge  13 maggio 1991 n. 152 (convertito con L. 203/91) un’ulteriore novità, che all’articolo 8 comma  1 prevedeva sostanziosi sconti di pena per i collaboratori della giustizia, ma solo relativamente ai delitti di cui all’art. 416 bis del C.P. [Nota: associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone]. I mostrologi avranno dimestichezza con questa norma in quanto fu il cavallo di battaglia dell’avvocato Bertini nella sua difesa di Giancarlo Lotti, come abbiamo visto nel post precedente; un cavallo sul quale però l’imputato non riuscì mai a salire.

Non essendo previsto un provvedimento attributivo o ricognitivo dello status di collaboratore di collaboratore di giustizia, tale attributo era il più delle volte rilevabile dai fatti (ossia le dichiarazioni) accompagnati  dall’ammissione al programma di protezione [Nota: una possibile qualificazione si ritrova all’interno dell’art. 58 ter dell’O.P. , Legge 26 luglio 1975, n. 354 - introdotto dalla medesima L. 203/91 di cui sopra -, che ha appunto per rubrica “persone che collaborano con la giustizia”, così definite: “coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati]. Il collaboratore, cioè, non perdeva per il fatto della collaborazione la qualità di imputato, se parte nel processo, o di testimone assistito ove riferisse in altri procedimenti penali che non lo riguardavano direttamente. La qualità di collaboratore poteva comunque evincersi dai provvedimenti di Pubblica Sicurezza con finalità di protezione o da atti giudiziari comunque dichiarativi dell'attività prestata a favore della giustizia. Ma, è bene ripeterlo, nel diritto positivo non esisteva un riconoscimento autonomo dei collaboratori di giustizia che consentisse di attribuire loro, con un mero atto formale, tutti i benefici di legge. Nella formulazione originale della legge, era ben possibile che un soggetto coimputato, pur fornendo elementi giudizialmente utili, a ragione dei quali fosse esposto a rappresaglie, tenesse tuttavia nascoste porzioni rilevanti della sua conoscenza dei fatti [Nota: o perché intendesse effettivamente celarli o perché ritenesse di poterli utilizzare in un secondo momento come merce di scambio, cosiddette “dichiarazioni a rate”]. In tali casi, si interrogava la dottrina, pur essendo corretto che lo stesso venisse sottoposto a misure di protezione, poteva essere giusto che gli si attribuissero i vantaggi sostanziali, processuali e penitenziari riconosciuti ai collaboratori con la giustizia? (Silvio D’Amico, Il collaboratore della giustizia, Laurus Robuffo,  1995) Da parte mia, osservo che quest’ultima ipotesi ben si attaglia, sia per quanto attiene le rivelazioni progressive a distanza di tempo, sia per la mescolanza di verità (?) e menzogne, al caso concreto di Giancarlo Lotti. 

La Nazione 25 marzo 1996



In sostanza - e riassumendo - l’ammissione allo speciale programma di protezione comportava per il collaborante una serie articolata di concrete utilità (da Fabio Fiorentin, I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia: alcune annotazioni alla luce della prima applicazione della legge n.45/01, in Diritto & Diritti, 2003):



·         misure di protezione nei confronti propri e del nucleo familiare;
·         sussidi economici;
·         accesso alle misure alternative alla detenzione a prescindere dai limiti di pena, della pena già eventualmente scontata e dalla natura e gravità dei delitti commessi;
·         non operatività delle preclusioni di cui agli artt. 4 bis e 58 quater O.P. [Nota: esclusione, per i non collaboratori, dai benefici di legge ordinari];
·         non necessarietà di un autonomo accertamento giurisdizionale della qualità di collaboratore (...) ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari.
Sottolineo un ultimo aspetto. Mentre, come risulta anche, in chiave ermeneutica, dalla lettura degli atti parlamentari in occasione dell’approvazione della legge di riforma, i benefici penitenziari potevano essere attribuiti soltanto ai collaboratori di giustizia che godevano dello speciale programma di protezione (come Lotti), non è chiaro l’inverso, ossia se a tutti i collaboratori di giustizia ammessi al programma spettassero poi automaticamente i benefici penitenziari.
Chi abbia la pazienza di leggersi questa normativa, nella prima versione e in quella attuale (post 2001) al di là dei pochi cenni che ho dato qui, si renderà conto che tutto l’impianto è improntato alla protezione e alla premialità nei confronti dei collaboratori di giustizia (e loro familiari) appartenenti alla grande criminalità (di stampo mafioso o eversivo) a carattere associativo. A chi potrebbe essere utile, infatti, la permanenza in strutture penitenziarie protette o il cambio di generalità se non a coloro che, “pentiti”, tradiscono un’organizzazione in grado di trarre sanguinosa vendetta su loro stessi (gli “infami”) e i loro congiunti? La riforma attuata con la legge 45/2001 ha delimitato diversamente – e in senso restrittivo - il campo di applicazione, eliminando il riferimento all’art. 380 del C.P. . Infatti, Il testo attuale dell’art. 9 comma 2 ammette alla protezione le persone per le quali le misure ordinarie non siano sufficienti e che <<versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale.>> E quanto al richiamato comma 3, esso precisa che <<ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni>>. [Nota: è discutibile se oggi Lotti potrebbe essere ugualmente protetto, in quanto imputato per associazione a delinquere, art. 416 del C.P., che è uno dei delitti ricompresi nell’art. 51 c. 3 bis del CPP, pur rispondendo difficilmente ai criteri dettati dal comma 3. Ma lascio eventuali disquisizioni in merito ai professionisti del diritto penale]




Per concludere questa parte più teorica, e inevitabilmente pesante, una chicca. Compulsando le bibliografie in materia di pentiti e collaboratori di giustizia, si rinviene un articolo a firma di Pierluigi Vigna, contenuto nel volume “Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale”, una raccolta di scritti a cura di Luisella De Cataldo Neuburger, pubblicata da CEDAM nel 1992, ma chiaramente predisposta prima dell’entrata in vigore del DL 8/91. Il contributo di Vigna si intitola “La gestione giudiziaria del pentito: problemi deontologici, tecnici e psicologici”;  nonostante il titolo, non si fa parola dei “problemi psicologici”, i problemi deontologici sono trattati poco o niente ma l’articolo si sofferma  principalmente sugli aspetti tecnici della gestione giudiziaria dei pentiti, anticipando chiaramente quelli che poi saranno i capisaldi del futuro decreto-legge: proposta da parte del Procuratore della Repubblica, esame e recepimento da parte di una Commissione collegiale da istituirsi, gestione e pratica attuazione da parte di un apposito Servizio centrale. A leggere le sue pagine, Vigna sembra propriamente essere stato uno degli ispiratori della legge.
E quindi, tornando a bomba, da quale pericolosa entità criminale doveva essere protetto Lotti?
E’ quello che vedremo nella seconda parte.

(CONTINUA)