venerdì 17 ottobre 2014

Seconda raccolta

Seconda raccolta riveduta e corretta dei post, pubblicata su academia.edu, come se fossi un ricercatore serio; chi preferisce leggere un testo da pdf può scaricarla qui:
 
https://www.academia.edu/8824194/Mostro_di_Firenze_-_Altri_scritti_parte_seconda_

mercoledì 15 ottobre 2014

Il giudice e lo storico (2)

Cito dal libro di Carlo Ginzburg.

 "Il processo, come si ricorderà, è stato definito da Luigi Ferrajoli <<il solo caso di esperimento storiografico>>. Il giudice che conduce l'interrogatorio degli imputati e dei testimoni (<<le fonti fatte giocare de vivo>>) si comporta come uno storico che mette a confronto, per analizzarli, documenti diversi, Ma i documenti (gli imputati, i testimoni) non parlano da soli (…); per far parlare i documenti bisogna interrogarli, ponendo loro domande appropriate. Che il giudice istruttore L. e il sostituto procuratore P. siano stati guidati, nella loro inchiesta, da <<un disegno preciso in testa, un problema da risolvere, un'ipotesi di lavoro da verificare>>, non deve stupire (né, tanto meno, scandalizzare) nessuno. Il punto è un altro: la qualità delle ipotesi elaborate. Esse devono: a) essere dotate di un forte potere esplicativo; e, nel caso che i fatti le contraddicano, devono B) essere modificate o addirittura abbandonate del tutto. Se quest'ultima circostanza non si verifica, il rischio di cadere nell'errore (giudiziario o storiografico) è inevitabile."

Sono, questi, principi basilari di ogni studio storiografico e, credo, di ogni inchiesta giudiziaria; non è difficile accostarli a varie fasi della vicenda dell'indagine sui delitti del Mostro di Firenze. Che il Torrisi, Perugini, Giuttari – per limitarsi agli inquirenti senza coinvolgere i giudicanti - avesse in testa un disegno preciso, è indubbio e naturale; poco giustificabile invece passare dall'ipotesi da verificare al teorema da dimostrare ad ogni costo. La pista sarda, smentita dagli accadimenti successivi (ma solo parzialmente, a parere personale di chi scrive), venne abbandonata del tutto; l'accusa a Pacciani, smentita dall'assoluzione in secondo grado, venne modificata nel processo ai Compagni di merende; la stessa sfociò poi nella ricerca di ipotetici mandanti, che è rimasta infruttuosa.


L'indagine infinita rimane insoddisfacente sia dal punto di vista giudiziario (rinuncia a perseguire l'autore di tre duplici omicidi – incapacità di determinare il vero motore dei fatti delittuosi) che da quello storiografico, in quanto è impossibile arrivare ad un'univoca ricostruzione di quanto realmente accaduto; come se uno storico dovesse ammettere che sì, senz'altro è assodato che nel gennaio 1793 fu tagliata la testa al re di Francia, ma di non poter dire chi sia stato e perché…


venerdì 10 ottobre 2014

Il giudice e lo storico




Nel 1991 Carlo Ginzburg, storico e scrittore che si è occupato principalmente della caccia alle streghe nei secoli XVI e XVII (I benandanti, Il formaggio e i vermi), diede alle stampe un pamphlet dedicato al noto processo Sofri-Marino per l'omicidio del commissario Calabresi, intitolandolo "Il giudice e lo storico". Mi piace parlarne brevemente qui perché la vicenda giudiziaria analizzata nel volumetto (riedito e ampliato nel 2006) ha degli evidenti punti di contatto con la storia che è oggetto di questo blog, quanto meno con il capitolo rappresentato dai processi ai Compagni di Merende.

Riassumo velocemente l'antefatto, per chi fosse troppo giovane per ricordarlo: nel 1988 tale Leonardo Marino, ex militante di Lotta Continua si presentò ai carabinieri confessando di aver partecipato nel ruolo di autista all'uccisione del commissario di polizia Lugi Calabresi, avvenuta sedici anni prima, e denunciando i complici Ovidio Bompressi, che sarebbe stato esecutore materiale, e Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, dirigenti di Lotta Continua, come mandanti. Da qui nasce una lunghissima storia giudiziaria che si concluderà solo nel 2000 con la definitiva conferma della condanna degli imputati, dopo quattro (!) contrastanti sentenze della Corte di Cassazione.

Abbiamo quindi un reo confesso di un ruolo più marginale del reato che chiama altri in correità: un esecutore materiale, due mandanti; la struttura è morfologicamente analoga a quella dei Compagni di Merende, pur con alcune differenze: la confessione è apparentemente spontanea e non provocata dagli atti di indagine, i mandanti sono individuati. Altre somiglianze con il caso del Mostro di Firenze sono la ricostruzione degli eventi a lunga distanza temporale dai fatti e l'intempestiva dispersione dei corpi di reato. Dopo due sentenze di condanna, la Cassazione a Sezioni Unite annullò il tutto, con una sentenza che abbiamo visto ampiamente richiamata nelle arringhe del difensore di Vanni avvocato Mazzeo (il testo è disponibile qui: http://www.misteriditalia.it/calabresi/primasentenza/CALABRESI(Cassazione1).pdf ). Seguirono altri processi in vari gradi fino, come si è detto, alla condanna definitiva nel 2000; è degno di nota – e riflessione - che già nel 1995 per Marino era stata pronunciata la prescrizione. 

Il libretto è scritto in ottica innocentista (l'autore ammette di essere da tempo amico di Adriano Sofri e di essere convinto della sua estraneità all'episodio), non si dilunga nella ricerca delle motivazioni psicologiche e materiali (difficile situazione economica al momento della confessione) del presunto "pentimento" di Marino (la legislazione premiale in materia di terrorismo si era formata nei primi anni Ottanta), ma cerca di smontare la testimonianza del chiamante in correità mettendone in evidenza le incongruenze (Marino sbaglia ad indicare la via di fuga dopo il delitto), l'assenza di riscontri esterni (l'incontro con Sofri è incerto), le contraddizioni con testimoni presenti sulla scena del delitto (che dissero che l'auto dei terroristi era guidata da una donna). Ebbene, gli stessi problemi evidenziati da Ginzburg nel suo pamphlet sono presenti, ma elevati all'ennesima potenza, nel processo ai Compagni di Merende; tuttavia, l'esito giudiziario, almeno in primo grado, è il medesimo.


(SEGUE)

mercoledì 8 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (6)


Riprende l'avvocato Mazzeo al processo di appello (21 maggio 1999).

"E allora, torniamo alla Suprema Corte, torniamo ai canoni che devono guidare con umiltà il percorso del magistrato che adopera il buon senso comune e che non intende essere offeso da queste cose. Si parlava di questo con riferimento agli aggiustamenti del racconto, alle modifiche del racconto, perché è evidente che i racconti qui bisogna dire, perché è evidente che in due anni e mezzo il Lotti ha reso vari racconti, quindi i racconti è umano che presentino, che possano presentare sfasature, incoerenze e quindi che ci possano essere anche delle contraddizioni, purché queste contraddizioni non riguardino dati decisivi- dice la Suprema Corte -, ma riguardino soltanto dati di contorno, perché siamo fatti anche noi, voglio dire, di cellule e quindi la memoria umana specie quando si parla di fatti successi 10-15 anni prima può essere fallace, ma, attenzione, qual è il criterio che deve guidare il giudicante? Qui parlano della sentenza Sofri-Marino: <<In relazione ai singoli episodi chiave del racconto del Marino è mancato nell'analisi critica dei giudici un momento essenziale del procedimento logico diretto a stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la rilevanza e la significatività delle lacune e della contraddizioni, per saggiare l'attendibilità dell'insieme e la schiettezza dei successivi aggiustamenti e delle correzioni, onde stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico ovvero>> ed è il nostro caso <<dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.>> (…) L'aggiustamento del racconto, se è spontaneo, se è non provocato da contestazioni o da risultanze processuali insanabilmente in contrasto con il racconto è ammesso evidentemente, perché fa parte della natura umana non avere la perfezione di una macchina, ma quando questo aggiustamento avviene dopo che ci sono state le contestazioni, dopo che si è fatto presente che il racconto in questo caso contrasta insanabilmente con dati processuali e probatori acquisiti altrove, questo aggiustamento, lungi dall'essere spontaneo, è semmai un'indicazione ben precisa per il magistrato che si tratta appunto di un <<adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni da far quadrare con essa>>".

Ma mi sono dilungato troppo, è tempo di concludere con alcune considerazioni del tutto personali. La confessione del Lotti, nonostante con tutta evidenza non rispetti i canoni fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (precisione, costanza, coerenza, spontaneità e così via) e nonostante la personalità del reo confesso dia adito a dubbi fondati sulle sue motivazioni, viene giudicata credibile (incredibilmente credibile, mi si perdoni il calembour). Il fatto si è che la Pubblica Accusa, in mancanza di riscontri oggettivi quali potrebbero essere la pistola o i feticci, si presenta al processo con un'arma imbattibile, un testimone oculare (Fernando Pucci) che conferma (da testimone e non da imputato) la scena narrata dal Lotti riguardo all'ultimo delitto. Accertato che due testi (di cui è uno è anche imputato e quindi assumerà su di sé le conseguenze penali del suo dire) hanno visto Pacciani e Vanni uccidere a Scopeti, tutto il resto viene da sé, andando a ritroso nel tempo. La scelta fatta dalla Procura di non indagare il Pucci per concorso o quanto meno favoreggiamento, permettendogli così di testimoniare, si rivela quindi assai azzeccata dal punto di vista accusatorio. Lotti e Pucci, pur in posizioni processuali del tutto diverse, stanno insieme (simul stabunt vel simul cadent). Dirà la Cassazione: <<Il Pucci offre il riscontro, a volte diretto, altre volte indiretto, alle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie del Lotti. Egli non è solo il testimone oculare dell'omicidio dei due francesi in contrada Scopeti di San Casciano Val di Pesa, ma è anche il teste "de relato" dell'omicidio di Vicchio di Mugello, di Giogoli, di Baccaiano, avendo raccolto di volta in volta le confidenze dell'amico sulle loro modalità di svolgimento e sulle persone che vi prendevano parte.>> Ciò comporta che i difensori del Vanni dovranno seguire una tattica obbligata; non potendo dimostrare che Vanni non ha partecipato agli omicidi (poiché due testi affermano di averlo visto), devono minare la credibilità dei testi stessi, dimostrare che hanno detto il falso; e quale modo migliore se non quello di negare che i due fossero sul posto, che abbiano davvero visto qualcosa? L'ansia di smentire la veridicità del racconto porta però ad appuntarsi troppo spesso e troppo a lungo su dettagli e particolari; argomentazioni che entrambi i tribunali avranno agio di rigettare adducendo difetti della memoria, il lungo tempo passato, difficoltà di comprensione ed esposizione dei testi. Il risultato è quello che conosciamo, ma forse non si poteva fare di più.

(FINE)

martedì 7 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (5)


Per trattare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto-accusatorie del Lotti, trasferiamoci ora, sempre in compagnia dell'avvocato Mazzeo, al processo di Appello (1999), che argomenta ancora sulla base della Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite già citata (quella del caso Marino – Sofri) criticando l'assunto con il quale la Corte di Assise ha giustificato le innumerevoli incoerenze ed evoluzioni del racconto di Lotti nel tempo, dai primi interrogatori in qualità di teste al dibattimento.  

"Quindi, credibilità del personaggio, dice la Suprema Corte a sezioni unite, <<problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche del racconto in base ai canoni della spontaneità>>, poi vedremo, <<della coerenza, della verosimiglianza, della puntualità>>. Il giudice di primo grado nell'incipit, si potrebbe dire, a pag. 25 ha sentito il bisogno di una premessa e io devo leggerla questa premessa perché qui si parla di sentenze di primo grado. Dice così: <<Premessa, prima di entrare in argomento giova comunque premettere ad inquadramento dell'intera vicenda quanto ha dichiarato il Lotti nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale, quando, rispondendo alle domande che gli sono state fatte in sede di esame e di controesame, ha finalmente chiarito la sua posizione indicando il suo vero ruolo di palo e il contributo che aveva dato, così agli altri in occasione della materiale esecuzione dei duplici omicidi limitatamente però a quelli di Scopeti, Vicchio, Giogoli e Baccaiano, non avendo partecipato al duplice omicidio di Calenzano. Con tali ultime dichiarazioni il Lotti ha dunque abbandonato la linea difensiva, del tutto assurda ed inverosimile, seguita fino ad allora, linea che mirava a far credere in un primo momento, era stato soltanto un occasionale spettatore dell'accaduto -prime dichiarazioni - e successivamente che aveva invece partecipato ai vari episodi di omicidio però soltanto per costrizione del Pacciani - intermedie dichiarazioni - tale premessa appare dunque doverosa non solo ai fini di meglio capire la successione dei fatti ma anche e soprattutto al fine di meglio valutare la credibilità del Lotti, posto che le sue prime ed intermedie dichiarazioni non sono sempre in linea- io direi eufemisticamente, si dice così, - non sono sempre in linea con le ultime perché allora il Lotti aveva avuto tutto l'interesse a dare una versione di comodo - attenzione a questa espressione -, dalla quale risultasse la sua presenza sul posto, ma non il ruolo realmente ricoperto, si spiegano così alcune inesattezze o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni finali.>> Ecco, l'ignaro lettore che si imbatte a pag. 25/26 della sentenza, ad avviso di questo difensore, non ha più bisogno neanche di andare avanti e di leggersi le altre 200 pagine perché ha già capito che la sentenza sarà sul punto centrale della causa che è la questione della credibilità del dichiarante, del confessore e chiamante in correità, la sentenza ha già detto la sua, ha già fornito al Lotti una patente, una patente di credibilità, ha detto - io ti credo e anche se in certe tue affermazioni, dichiarazioni appari o sei oggettivamente, perché in contrasto con risultanze processuali con fatti accertati, non credibile, io comunque ti assolvo perché tu quelle dichiarazioni non veritiere le hai fatte, le hai rese, con riferimento a questa versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo reale ruolo di palo che avevi concretamente assunto in queste vicende delittuose. Allora la sentenza, questa premessa, contiene una serie di errori, errori di fatto ed errori di diritto. Errori di fatto perché si riassume tutte la congerie delle dichiarazioni del Lotti, dalle indagini preliminari fino all'incidente probatorio, fino all'esame dibattimentale, distinguendolo in tre fasi o momenti successivi: dichiarazioni iniziali/intermedie/finali e si dice che il ruolo di palo, di complice istituzionale, ad ogni effetto in questo sodalizio criminale egli lo avrebbe confessato soltanto nella fase finale, quando finalmente rispondendo ha chiarito la sua posizione. Non è vero (…)".

(SEGUE)

lunedì 6 ottobre 2014

(Ancora su Signa (è l'ultima volta, lo giuro)


A volte si leggono e rileggono gli stessi passaggi più e più volte, ma l'attenzione non si ferma a sufficienza sui particolari.

 Io non mi ero mai accorto della frase sottolineata, tratta dal resoconto dell'esperimento compiuto nel pomeriggio del 24 agosto 1968 dal maresciallo Ferrero in compagnia del piccolo Natalino Mele; o meglio, avevo in mente la frase, ma non ne consideravo le possibili implicazioni. Recita il verbale: "Giunti sul luogo del delitto il Mele Natale, che calzava un regolare paio di scarpe, indicava la posizione in cui si trovava a dormire sulla macchina e cioè con la testa riversa verso la parte destra dell'autovettura, disteso lungo il sedile posteriore. Precisava che dopo essersi svegliato trovò la mamma morta al posto di guida e sul sedile di destra, disteso, lo "zio", mentre prima al posto di guida si trovava lo "zio". Che erano morti…morti proprio. Che spaventato si allungò per suonare il clacson, manovrando delle manovelle sul cruscotto, quindi aprì la portiera posteriore destra e da solo senza scarpe e coi soli calzini si avviò a piedi lungo la stradicciola in avanti."

Può questo manovrare le manovelle sul cruscotto da parte di Natalino essere la più semplice e banale spiegazione della luce di direzione trovata funzionante all'arrivo del carabiniere di San Piero a Ponti un paio di ore dopo? Se così fosse, si dovrebbe quasi obbligatoriamente concludere che il bambino era solo e da solo è riuscito ad arrivare alla casa dei De Felice. La luce rimasta accesa e lampeggiante nella notte è sempre stata difficile da spiegare per chi pensa che si sia trattato di un delitto premeditato con partecipazione di più persone. In questa ipotesi, invece, il Mele Stefano si accontenterebbe di ripetere un dettaglio appreso dal figlio la notte precedente al suo arresto, inserendolo nel proprio racconto: avrebbe urtato la levetta ricomponendo sul sedile il corpo senza vita della moglie.

Dopo il sopralluogo notturno della scorsa estate avevo dovuto alzare la verosimiglianza di un Natalino supereroe in grado di abbandonare il cadavere della madre e raggiungere da solo i soccorsi camminando al buio e a piedi scalzi nella campagna dallo 0,1 al 1%; temo di doverlo alzare ulteriormente, almeno al 10%. La questione rimane – e temo rimarrà per sempre – aperta.

sabato 4 ottobre 2014

Piccolo spazio pubblicità



Interrompo solo un attimo la serie per dire che è stato pubblicato il II volume di Storia Interattiva, un'opera epica, ciclopica, titanica e chi più ne ha più ne metta che mi vede in veste di scrittore dei testi.
Chiunque ami la storia e possieda un Mac/iPad non deve, anzi non può, farne a meno.
Qui il link:
https://itunes.apple.com/it/book/storia-interattiva-2/id921724539?mt=13

venerdì 3 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (4)


Si parla ora dei riscontri necessari per validare la chiamata in correità; ossia, dando anche per ammessa la credibilità intrinseca delle dichiarazioni autoaccusatorie del Lotti, di quanto necessario per provare la partecipazione ai delitti di Mario Vanni (come è ben noto, Pacciani non è parte di questo processo e comunque al momento della sua conclusione è già defunto).

"I riscontri… (ndr: per validare la chiamata in correità) occorrono quindi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Gli altri elementi di prova, la suprema Corte ha avuto modo di spiegare in più occasioni che non c'è limite qui…; altri elementi di prova può essere prova diretta, prova indiretta, prova provata, indizi – indizi, uso sempre il plurale perché lo usa il legislatore, indizi, certi, numerosi, gravi precisi, concordanti, i requisiti degli indizi – anche gli indizi possono rappresentare riscontri, siete stati voi sommersi da una raffica di cosiddetti indizi nella prima settimana di discussione, da una raffica di cosiddetti riscontri oggettivi, io molto sommessamente dico che non ho mai sentito usare la parola indizio o riscontro oggettivo così a sproposito come in questo processo (…); qui si è parlato soprattutto di riscontri che, nelle parole di coloro che hanno parlato sarebbero indizi, ad esempio questo carosello di macchine in prossimità dei luoghi dei delitti di Vicchio e di Scopeti, questa girandola di macchine, una, due, bianca, nera, rossa, chiara, scura in ore prossime a quelle degli omicidi in luoghi prossimi a quelli degli omicidi, questo è l'indizio; non è un indizio, lo vedremo. (…) Quindi, la differenza che passa tra l'indizio e il sospetto, tra ciò che è e ciò che si vuol vedere. Cosa sono gli indizi. Allora Cassazione 4 aprile 1968: <<Gli indizi si differenziano profondamente dalle congetture perché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti, opinioni, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi collegati tra loro in guisa che per forza logica sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione>>. Cassazione 25 marzo 1976 caso Milena Sutter: <<Gli indizi devono portare ad un convincimento che non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole>>. Cassazione 25 maggio 1995: <<La circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa: tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 del C.P.P. – infatti l'art.192 usa questi aggettivi: gravi, precisi, concordanti – è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio infatti viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica – cioè la prova indiretta –su di un fatto solo verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, personali impressioni o immaginazioni del decidente>>. Guardate quante parole: impressioni, suggestioni, immaginazioni, sospetti, ipotesi di lavoro, desideri; hanno desiderato che in quelle macchine che giravano intorno a Vicchio quella sera ci fosse il Vanni, ma nessuno l'ha detto che c'era Vanni. Il Vanni non lo nomina nessuno: quello sarebbe stato un indizio, perbacco, dice: <<Ha visto Vanni in una di quelle due macchine che giravano là intorno>>. Cassazione (ndr: non cita gli estremi): <<La correlazione tra circostanza indiziante e il fatto da provare deve essere tale da escludere la possibilità di una diversa soluzione>>. Questi (ndr:intende il fatto che i testimoni descrivono delle macchine - vedi sopra) non sono neanche indizi, sono sospetti."

Sulla base di queste massime di Cassazione citate dall'avvocato Mazzeo possiamo per conto nostro valutare la forza degli indizi che furono raccolti non solo nel processo ai Compagni di merende (dove in realtà i riscontri oggettivi mancano totalmente, essendo il Vanni stato condannato unicamente sulla base delle accuse del Lotti), ma anche in precedenza.

Ad esempio: Salvatore Vinci: per la morte della prima moglie, nessuno; per i delitti seriali uno straccio con macchie di sangue e residui di polvere da sparo, che però non poté essere direttamente collegato né all'arma dei delitti né alle vittime.

Pietro Pacciani: un album da disegno che non è certo appartenesse alle vittime tedesche, un proiettile cal. 22 che non è certo fosse stato incamerato nell'arma dei delitti.

Un ben misero raccolto, dal quale ancor più risalta il valore di prova diretta e definitiva della confessione, che però andrebbe molto attentamente vagliata dal giudice per quanto riguarda la propria intrinseca credibilità. Non è un caso che in tutta la storia gli unici processi che si concludono con la condanna dei presunti colpevoli sono quelli fondati sulla confessione: il processo Mele del 1970, il processo ai Compagni di Merende 1997-98. Ne parleremo nella prossima e ultima puntata.

(SEGUE)

giovedì 2 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (3)


Sentiamo ora cosa dice l'avvocato Mazzeo sulla valenza giudiziaria della confessione.

 "Se c'è una prova, un mezzo di prova che è veramente delicatissimo, e queste sono parole della suprema Corte di Cassazione, è proprio la confessione. (…) E quindi, la confessione non è quella specie di meccanismo automatico o semiautomatico che vi ha descritto il Pubblico Ministero, è un mezzo di prova delicatissimo perché le motivazioni che possono indurre una persona, in un giudizio penale, ad andare in qualche modo contro natura accusandosi, perché l'istinto naturale, primordiale dell'uomo è quello di difendersi, non di accusarsi, quello di negare le proprie responsabilità, non di ammetterle, quindi ci troviamo già di fronte ad una situazione in cui il giudizio deve essere particolarmente sveglio, ecco, c'è uno che confessa, la prima regola, la prima regola vorrei dire pratica, di buon senso comune, non di giudizio positivo, è di dire: ma perché confessa costui? Chiediamoci perché? Se lo chiede molto bene, dai tempi dei tempi, il legislatore che ha previsto infatti nel codice penale il reato di autocalunnia. L'autocalunnia è la fattispecie in cui c'è un soggetto il quale falsamente confessa di essere colpevole di qualche reato. Il legislatore l'ha previsto questo come figura autonoma di reato contro l'amministrazione della giustizia, perché chi confessa falsamente di aver commesso un reato in pratica intralcia il libero corso della giustizia, perché magari distoglie l'attenzione degli inquirenti e dei giudici dal vero colpevole. Quali sono le motivazioni che possono spingere una persona a confessarsi colpevole? Esemplificazioni di (false) confessioni dovute ad infermità di mente, altro squilibrio psichico, a fanatismo, ad auto- ed etero-suggestione, a ragioni di lucro, a spirito di omertà. (…) Noi siamo qui per stabilire se la confessione che riguarda questo processo è vera o falsa. (…) Dice la Cassazione in quella sentenza 26 settembre 1996 n. 8724: <<La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo carico deve essere condotta e motivata in base ai criteri elencati nel I comma dell'art. 192>> quando si dice appunto << il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati>> niente riscontri oggettivi, non necessariamente, una confessione può essere ritenuta valida, vera, al di là dei riscontri oggettivi, semplicemente alla base di una valutazione congrua, evidentemente, e logicamente corretta della credibilità intrinseca e della attendibilità intrinseca, non estrinseca, senza riscontri, di colui che si confessa (colpevole). Per esempio una confessione evidentemente frutto di un catartico sentimento di espiazione – e questo certamente non è il caso del Lotti – quella potrebbe essere considerata sufficiente, di per sé, senza bisogno di riscontri, una prova sufficiente a fondare la condanna di chi? Di colui che si confessa colpevole, cioè a dire del Lotti, per tornare a noi. (…) Dice la Cassazione (…): <<Ne consegue che la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza nell'ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità, l'attendibilità, fornendo le ragioni per cui deve respingersi ogni intento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione del soggetto.>>

Il quadro è abbastanza chiaro. Di mio, aggiungo una citazione da un articolo del giurista Franco Cordero (La confessione nel quadro decisorio): <<In quanto atto narrativo dell'imputato la confessione è una prova: nessun dubbio che sia una prova. Può darsi che sia una prova che non vale niente, da cui un giudice attento non si lascia persuadere, ma è una prova. E' una prova, ma una prova sospetta; sospetta perché, a differenza del testimone l'imputato non è obbligato a rispondere in modo veridico, non rischia niente qualunque cosa dica. (…) quindi è molto importante studiare i motivi, puri o impuri, che lo inducono a parlare in quel senso>>.

mercoledì 1 ottobre 2014

Giancarlo Lotti, collaboratore di giustizia (2)


A questo punto, l'avvocato Mazzeo passa ad esaminare il caso concreto in applicazione della sentenza della Cassazione.


"I dubbi che si addensano sulla chiamata in sé con riferimento al Lotti. Allora andiamo ad esaminare ad esempio la personalità. Prima di tutto che bisogna fare? La verifica del dichiarante in relazione alla sua personalità. E' assolutamente condivisibile il rappresentante della pubblica accusa laddove vi ha illustrato la personalità del Lotti. Cito testualmente la requisitoria del Pubblico Ministero. Dobbiamo esaminare la sua personalità. Dice così (Ndr: citazioni in corsivo). E' un emarginato, una personalità debole e sottomettibile, cede alle personalità più forti, è portato a subire qualunque minaccia, anzi, la ingigantisce; è uno che non riesce ad elaborare nessuna difesa, subisce; è una persona che non ha valori (che non ha valori; quanto può essere credibile una persona che non ha valori? Un uomo in vendita, commenterei io; ma andiamo avanti, sentiamo quello che dice il Pubblico Ministero), il mondo intorno a lui è inesistente (quindi problemi di coscienza se deve mettere nei guai qualcuno non se ne porrà; lo dice il Pubblico Ministero e il Pubblico Ministero, direbbe Marco Antonio, è un uomo d'onore, bisogna credergli). L'unica cosa che gli interessa è la soddisfazione di bisogni elementari, primari: un tetto, una macchina seppure usata, le 50.000 lire per andare con le prostitute (mamma mia che personalità); non coltiva sentimenti religiosi (non vi fate fuorviare dal fatto che fosse lì in quella comunità gestita da un prete); sta in comunità soltanto perché ha bisogno di un tetto. (che cosa si può aggiungere, quale commento bisogna fare? Uno solo, questo lo faccio io, non è del Pubblico Ministero: tipo ideale di calunniatore per proprio tornaconto).

Se il giudice deve prima di tutto, nell'ordine logico dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esaminare la personalità per evidentemente fugare i dubbi, chiarire gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, quindi prima di tutto la personalità, lasciamo perdere quello che ha dichiarato, che elemento è questo? E qui c'è da allargare le braccia, signori. Questo è il peggior tipo di chiamante in correità che si può trovare sulla sua strada un giudice (…) che deve decidere sul destino delle persone con uno che non ha valori, il mondo intorno a lui è inesistente, l'unica cosa che gli interessa son le cinquantamila lire per andare con le prostitute, non coltiva sentimenti religiosi (…) Qui si parte da un materiale, signori, che (…) qui abbiamo raschiato il fondo del barile con un uomo così, si parla di attendibile, inattendibile, questo è la quintessenza dell'inattendibilità."


Dopo di che, l'avvocato Mazzeo si dilunga in un parallelismo con la Storia della Colonna Infame di Alessandro Manzoni (già peraltro adombrato dal giudice Ferri nel titolo stesso del suo pamphlet), culturalmente interessante, ma che qui omettiamo per brevità.

(SEGUE)