lunedì 31 luglio 2017

Il teste Alfa (6)



Non mi faccio distrarre dalla dirompente serie di notizie di stampa di questi giorni e porto a termine il discorso iniziato da tempo sul teste Alfa. Comunque vada a finire l'indagine 2017 (Mostro quater? quinquies? boh),  penso che per la ricostruzione storica quanto scritto finora rimanga comunque di interesse.
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Come promesso, concludo la serie di articoli sul teste Alfa con un’intervista a due psicologi ai quali ho richiesto di aiutarmi a interpretare la situazione fornendo un punto di vista scientifico e aggiornato su temi critici come il ritardo mentale e il funzionamento della memoria, trattati, a mio parere personale in maniera inadeguata, nella consulenza che fu portata al dibattimento.
A tal fine, ho interpellato la dott.ssa Cristina Potente, psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicopatologia dell’apprendimento (che ha già collaborato con me nella stesura del I volume) e il Dott. Jacopo Lorenzetti, psicologo, specialista della memoria. Gli intervistati hanno avuto la pazienza di leggere la perizia Fornari – Lagazzi, la trascrizione della deposizione in aula dei due consulenti, i verbali a me disponibili degli interrogatori di Pucci in fase di indagine e qualche passaggio della sua testimonianza a processo.
Avverto che per facilità di lettura ho conglobato redazionalmente e semplificato le risposte fornite dagli intervistati (che hanno approvato il testo finale) e che i grassetti sono miei, da intendersi non come messaggio subliminale, ma come esplicita sottolineatura di passaggi che, unilateralmente e nel mio diritto d’autore, ritengo particolarmente importanti per un giudizio sul tema. Il testo è lungo, ma credo meriti di leggerlo per le considerazioni ampiamente esposte nei post precedenti.

D1. Partiamo da lontano. Negli atti del processo a Stefano Mele (1970) si legge che l'imputato, sottoposto a perizia psichiatrica, era stato riconosciuto affetto da "oligofrenia di grado medio con caratteropatia". Purtroppo la perizia non è disponibile. Cosa significherebbe, come potrebbe essere tradotta questa definizione nei termini della psicologia odierna?
R1. Con il sistema diagnostico attualmente in uso, il DSM 5 (è l’acronimo di Diagnostic and Statistical Manual of Mental  Disorders, predisposto dalla American Psychiatric Association e giunto alla sua V edizione) non parliamo più di oligofrenia e neppure di ritardo mentale, ma di disabilità intellettiva. Per una diagnosi di disabilità intellettiva devono venir soddisfatti i seguenti tre criteri:
A. Deficit delle funzioni intellettive, come il ragionamento, la soluzione di problemi, la pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, l’apprendimento scolastico o l’apprendimento dall’esperienza, confermato sia da valutazione clinica che da prove d’intelligenza individualizzate e standardizzate (principalmente si usa la scala WISC per i bambini e la WAIS dai 16 anni in su che forniscono il così detto punteggio del Quoziente Intellettivo, Q.I.)
B. Deficit del funzionamento adattivo che si manifesti col mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socio-culturali per l’indipendenza personale e la responsabilità sociale (attualmente esistono anche delle scale per valutare il funzionamento adattivo, comele scale Vineland).
C. Insorgenza dei deficit intellettivi e adattivi nell’età evolutiva.
Attualmente si continuano a distinguere 4 livelli di gravità (lieve, moderato o medio, grave e gravissimo). Quindi oggi la diagnosi di Stefano Mele  sarebbe da “tradurre” con il termine “disabilità intellettiva di grado moderato”.

D2. Nel 1983 la USL del Chianti Fiorentino diagnostica a Fernando Pucci la riduzione della capacità lavorativa pari al 100% per grave oligofrenia attribuendogli la pensione di invalidità, poi confermata nel 1986. Cosa dobbiamo intendere, oggi, per "grave oligofrenia"?
R2. In teoria dovremmo semplicemente tradurre “grave oligofrenia” con il termine aggiornato di disabilità mentale di grado grave, ma sembra difficile condividere questa diagnosi. Se così fosse, il soggetto avrebbe necessità di un supporto continuo, scarse o nulle capacità di comprendere il linguaggio scritto e nei concetti riguardanti numeri, quantità, tempo e denaro; il suo QI (secondo i criteri del DSM-IV) si collocherebbe tra 20 e 34 e la sua età mentale tra 3 e 6 anni. Non sembra il caso di Pucci.
Avendo letto la consulenza Fornari – Lagazzi e altri documenti processuali, riterremmo più probabile che il funzionamento di Pucci sia oggi inquadrabile in un ritardo mentale di livello medio (Q.I. collocato tra 35 e 49 età mentale tra 6 e 9 anni). I soggetti con ritardo mentale medio necessitano abitualmente di un supporto, hanno un linguaggio semplificato rispetto all’età, un orientamento temporale e uso del denaro marcatamente limitato, una limitata capacità di giudizio sociale e nel prendere le decisioni; possono essere occupati in ambito lavorativo in attività che richiedono capacità comunicative e concettuali limitate.
Per completezza di informazioni descriviamo anche il funzionamento di un ritardo lieve, che è percentualmente il disturbo più ricorrente (naturalmente molto distante dalla definizione di oligofrenia grave, ma che comunque potrebbe anch'esso descrivere il funzionamento cognitivo di Pucci):
             nell’adulto pensiero astratto, funzioni esecutive e memoria a breve termine compromesse
             difficoltà nell’apprendimento e nell’orientamento spazio-tempo con necessità di supporto
             difficoltà nel problem solving
             immaturità nelle interazioni sociali
             linguaggio, comunicazione e capacità di conversazione immaturi
             difficoltà nella regolazione emozionale e comportamentale
             limitata comprensione dei rischi in situazioni sociali (rischio di essere manipolati e sfruttati, ingenuità, creduloneria)
             in età adulta necessità di supporto per attività di vita quotidiana più complesse, come decisioni in ambito legale e sulla salute.

D3. Veniamo ora alla consulenza disposta dal P.M. su Fernando Pucci (1996). La conclusione dei periti afferma l’esistenza di un disturbo di personalità e di un ritardo mentale, non quantificabili. Anche questa definizione deve essere aggiornata?
R3. Come detto sopra, la diagnosi della disabilità intellettiva si basa sia sulla valutazione clinica che sui test standardizzati delle funzioni intellettuali e adattative. Il funzionamento intellettivo è tipicamente misurato con prove di intelligenza individualmente somministrate e psicometricamente valide, complete e culturalmente appropriate. Gli individui con disabilità intellettiva hanno punteggi di circa due deviazioni standard o più inferiori alla media della popolazione, incluso un margine per errore di conferma (generalmente +5 punti). Nei test con una deviazione standard di 15 e una media di 100, si tratta dunque di un punteggio del QI di 65-75 (70 ± 5) o inferiore. Inoltre deve essere valutato il funzionamento adattivo, il cui deficit è necessario oggi per una definizione di disabilità intellettiva. I test in questo ambito, che consentono di ottenere misure standardizzate, vengono fatti a persone informate (ad esempio, genitore o un altro membro della famiglia) e all'individuo nella misura del possibile. Altre fonti di informazione comprendono valutazioni di carattere educativo, di sviluppo, medico e salute mentale.
Quando il test standardizzato è difficile o impossibile da somministrare, a causa di una varietà di motivi, l'individuo può essere diagnosticato con disabilità intellettiva non specificata. Come riferisce oggi il DSM 5, questa categoria dovrebbe essere utilizzata solo in circostanze eccezionali e richiede una rivalutazione dopo un periodo di tempo.
Un altro capitolo è il disturbo di personalità. Un disturbo della personalità è un modello duraturo di comportamento interiore che devia notevolmente dalle aspettative della cultura del singolo, è pervasivo e inflessibile, ha un inizio nell'adolescenza, è stabile nel tempo e porta una serie di disagi.
Il termine disturbo di personalità non specificato è un termine usato quando il modello di personalità del singolo individuo soddisfa i criteri generali per un disordine di personalità e sono presenti tratti di diversi disturbi della personalità, ma i criteri per una personalità specifica non sono soddisfatti in pieno.
Il professionista per fare una valutazione di Disturbo di Personalità deve valutare la stabilità dei tratti di personalità nel tempo e nelle diverse situazioni. Anche se un'intervista con l'individuo è talvolta sufficiente per effettuare la diagnosi, è spesso necessario condurre più di una intervista nel tempo.
Quindi dire che Pucci era oligofrenico (come Mele nel 1970) e dire che è affetto da ritardo mentale è una tautologia, nella quale varia soltanto, dal 1983 al 1996, il grado del disturbo, che nella visita del 1983 viene molto probabilmente esagerato, mentre nel 1996 non è esattamente quantificato.



D4. La domanda posta dal PM ai periti era innanzitutto in merito all'invalidità del periziando. Ma a questo quesito i consulenti sostanzialmente non rispondono, adducendo una mancanza di collaborazione del soggetto. Avendo letto il testo della consulenza e la trascrizione della deposizione dei periti in aula, potete fare qualche osservazione supplementare?
R4. La perizia (o meglio, consulenza tecnica) si è svolta in soli due incontri; è probabile che aumentare il numero di incontri avrebbe facilitato la collaborazione del soggetto e magari gli avrebbe permesso di comprendere che la perizia non era volta ad un eventuale accertamento ai fini della pensione d’invalidità che percepiva.
Nello stesso tempo i periti si contraddicono, perché inizialmente dicono che: (Pucci) “ha chiesto spiegazioni circa le ragioni e gli scopi dei nostri incontri, ha compreso senza difficoltà alcuna il perché dei nostri accertamenti e ha fornito i dati di cui sopra...”, ma poi aggiungono che: “è come se tutto il nucleo familiare paventasse chissà quali negative conseguenze dagli accertamenti in corso; a poco sono servite le nostre rassicurazioni circa il suo ruolo di semplice, ma importante testimone per l'accusa...” Non è dunque chiaro se il Pucci avesse effettivamente capito quali fossero gli scopi della perizia e ciò non ha sicuramente agevolato la sua collaborazione. 
Altra criticità è il passaggio che dice: “Il patrimonio intellettivo è apparso piuttosto povero, ma non propriamente così deficitario come risulta dalla patologia accertata dalla commissione per gli invalidi civili nel lontano 1983...” Come già detto, il giudizio clinico nel valutare il funzionamento cognitivo e adattivo del soggetto con Ritardo Mentale appare sicuramente importante, ma non può essere esclusivo. Parlare di patrimonio intellettivo che “pare” povero lascia molti margini ad interpretazioni soggettive non quantificabili. Sarebbe stato importante usare anche misurazioni oggettive con test standardizzati. Stessa cosa per la descrizione di: “attenzione vigile e memoria valida, senza segni di cedimento o di rallentamento o di intorpidimento”; anche in questo caso esistono numerosi test neuropsicologici che avrebbero consentito di avere una valutazione oggettiva e quantificabile sul funzionamento di abilità neuropsicologiche complesse, quali sono l'attenzione e la memoria. La sola osservazione può dunque indurre in errore il clinico. Inoltre nel verbale di deposizione i due periti affermano che il soggetto ha raccontato poco o nulla del suo vissuto; come fa questa affermazione ad essere coerente con la definizione di “memoria attendibile”? La maggior parte delle informazioni sulla sua anamnesi vengono fornite ai periti dalla sorella: anche questo dato di fatto è poco compatibile con una definizione di memoria attendibile.
In sostanza, in sede di perizia venne somministrato al periziando il solo test di Rorschach, che era ed è tuttora molto diffuso nell'ambito della psicologia forense prevalentemente da parte degli psichiatri e psicologi di scuola psicodinamica.  Il reattivo di Rorschach fu definito come lo strumento d’eccellenza per l’investigazione dinamica della personalità e fa parte dei test così detti “proiettivi”. Essendo di diversa scuola, preferiamo non commentare questo specifico punto. Comunque, l'uso dei test proiettivi andrebbe evitato quando ci sono da valutare aspetti strettamente intellettivi. Per esempio, se bisogna effettuare una valutazione della capacità di intendere e di volere, le tecniche proiettive devono obbligatoriamente cedere il passo ai test di livello, prime fra tutti le scala Wechsler (Test WAIS).
In generale, le tecniche proiettive non andrebbero applicate quando ad essere esaminata è una persona con un medio-grave ritardo mentale. In un ritardo lieve ciò andrebbe fatto con molte cautele.
In conclusione, la diagnosi di “ritardo mentale non quantificato” non è altro che la formula che i periti applicano quando “gli adulti sono troppo poco collaborativi per essere testati” (DSM-IV, F79.9). Poteva valere la pena di cercare di vincere questa iniziale mancanza di collaborazione del periziando. Ugualmente, concludere la perizia parlando di un disturbo di personalità non quantificabile senza neppure cercare di qualificarlo sembra davvero molto poco.

D5. Quali caratteristiche può avere un soggetto con ritardo nel riportare i propri dati mnestici?
R5. Le difficoltà di memoria nel Ritardo Mentale non sono omogenee. Soggetti con ritardo mentale medio-lieve possono non ricordare quello che hanno visto in televisione, ma possono ricordare facilmente episodi e storie che hanno contenuti fortemente emotivi. E’ chiaro che chiunque dovrebbe ricordare per sempre di aver assistito a un duplice omicidio. Comunque, sono spesso presenti difficoltà nella memoria sia a breve che a lungo termine, che nel nostro caso sono ben documentate dalla deposizione stessa del teste in sede processuale.
Inoltre le modalità di comunicazione dei propri dati mnesici nei soggetti con Ritardo Mentale dipendono molto dalla effettiva comprensione della domanda, da quanto è compromesso il linguaggio della persona (espressione e comprensione), da come viene posta la domanda, ecc. Infine il ricordo degli eventi può essere disturbato anche nello stadio della ritenzione. In particolare, le informazioni che vengono acquisite dopo il verificarsi dell’evento possono avere un effetto distorcente.



D6. Ci sono particolari cautele da osservare nell'interrogare giudizialmente un soggetto con ritardo in merito alle proprie esperienze? In particolare in relazione a un’eventuale maggiore suggestionabilità?
R6. Non siamo specialisti in questo settore. Crediamo che ad esempio nel Regno Unito vengano usate regole di buona prassi per gli agenti di polizia che indicano i procedimenti adatti per interrogare i soggetti con Ritardo Mentale. Si potrebbe, semplificando, dire che nell’interrogatorio del soggetto con ritardo dovrebbero essere usate le cautele che vengono usate nell’interrogatorio dei minori.
Troviamo nella rivista online PsicologiaGiuridica.eu un’interessante sentenza di Cassazione (II Sezione Penale, n. 9817/2007) di cui possiamo riportare un estratto:
“E’ sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l’intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo inconsapevole fa comprendere l’oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando” strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta. Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà. Tale accadimento è possibile perché la naturale propensione della mente umana è verificazionista; quando ci formiamo una idea, tendiamo naturalmente ed inconsapevolmente a confermarla attraverso l’acquisizione di nuove informazioni coerenti con la stessa ed a destinare un trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in direzione contraria”.
Questo passaggio potrebbe ben applicarsi al caso giudiziario che stiamo studiando, anche se il soggetto non è un bambino.
In generale, in tema di suggestionabilità, i minori risultano più suggestionabili quando le domande sono poste da persone che ritengono autorevoli; inoltre le domande specifiche inducenti e ripetute producono facilmente distorsioni, mentre i racconti liberi producono risposte più accurate anche se spesso incomplete.
Se osserviamo il “racconto libero” (free recall) del Pucci, esso è molto scarno; sa dire solo il motivo della sosta e di aver visto una tenda e due uomini, uno con il coltello e l’altro con la pistola; tutti gli altri particolari sono prodotti, appunto, da domande specifiche inducenti e ripetute.

D7. Siete entrambi specialisti di abilità cognitive come la memoria. Abbiamo detto che un evento scioccante come aver assistito a un duplice omicidio non si scorda più, almeno nelle sue grandi linee. Ma quanto è credibile che un soggetto ricordi nel 1996 particolari di eventi vissuti negli anni dal 1983 al 1985? E che poi -  nuovamente interrogato nel 1997 - non li ricordi più? E che non ricordi quanto ha dichiarato l'anno precedente?
R7. Sono due i ragionamenti da fare. Innanzitutto premettiamo che esistono molti tipi di memoria: nello specifico i ricordi di avvenimenti traumatici fanno parte della memoria autobiografica. Spesso ricordare il trauma è come riviverlo e gli eventi traumatici del passato sono richiamati con grande vividezza di particolari e intensità emotiva quasi che il trauma si stia verificando di nuovo. Se dunque Pucci ha effettivamente  assistito ad un duplice omicidio è molto probabile che ciò possa essere definito come ricordo traumatico, soprattutto per la sensazione emotiva che vi si accompagna (angoscia  e forte sensazione di pericolo per la propria incolumità personale). Se così fosse, dovrebbe essergli rimasta impressa in memoria la scena principale dell'evento traumatico e quindi avrebbe dovuto ricordarla in modo dettagliato e descriverla in egual modo sia nel 1996 (dieci anni dopo il fatto) che nel 1997 ossia solo un ulteriore anno dopo. Un evento traumatico non potrebbe essere stato ricordato in modo particolareggiato l’anno prima e poi dimenticato l’anno successivo, in quanto il trauma sarebbe riaffiorato con la stessa intensità. Addirittura si pensi che i ricordi e le immagini dell’evento traumatico ritornano alla mente anche quando non li si vorrebbe richiamare alla memoria.
Il secondo ragionamento è il seguente: un conto è ricordare la scena principale di un delitto, che come abbiamo detto risulta un evento traumatico; altra cosa è ricordare dettagli e particolari relativi al contesto, alla situazione, al giorno, all'ambiente. Tredici anni di tempo sono veramente molti perché' una serie di informazioni possano rimanere impresse nella nostra memoria. Ma anche ammettendo che ciò sia avvenuto, queste informazioni (nel caso di Pucci per esempio data, giorno della settimana, autovettura, presenza di un motorino ecc.) entrano nella nostra memoria a lungo termine che è un tipo di memoria che può trattenere i dati anche anni.  È quindi tanto meno credibile che una persona possa ricordare con precisione dopo così tanto tempo tutta una serie di informazioni e poi dimenticarli improvvisamente l'anno successivo.
Per questo è fondamentale condividere un’ulteriore riflessione: ossia quella che riguarda i cosiddetti falsi ricordi. Infatti la memoria può generare in determinate situazioni una vera e propria ricostruzione del ricordo.  I falsi ricordi sono distorsioni della memoria che vengono create quando le persone sviluppano una serie di ricordi vividi e dettagliati di eventi che non hanno mai vissuto; oppure, le persone possono confondere gli eventi che si sono verificati prima o dopo l’evento con l’evento stesso. Per esempio, in ambito legale, vi sono delle informazioni post – evento acquisite dal testimone attraverso i colloqui con agenti di polizia, gli interrogatori precedenti o le discussioni con altre persone con amici e parenti che possono contribuire a creare un falso ricordo o perlomeno a modificarne uno reale con dettagli non esistenti.
Visto che l'interrogatorio del Pucci avviene proprio nel 96, quando Pacciani e Vanni sono al centro dell’attenzione mediatica e, c’è da supporre, del paese, viene da pensare che molti dettagli riferiti possano essere dunque ascrivibili a falsi ricordi, soprattutto visto quanto espresso prima sul ritardo cognitivo del testimone. Una serie di falsi ricordi stimolati dall’ambiente e dagli interrogatori e soprattutto troppo dettagliati difficilmente sarebbe poi rimasta nella memoria l'anno successivo.
Chi volesse sapere di più sull’argomento può consultare questo articolo della rivista online “State of mind”, con annessa bibliografia (http://www.stateofmind.it/2015/09/trauma-memoria-misinformation-effect/ )

D8. In effetti, leggendo il verbale del primo interrogatorio del Pucci quasi non si capisce che stia riferendo di aver assistito a un duplice omicidio. A questo punto, chiedo: è plausibile che Pucci abbia in altra occasione vissuto un’esperienza parzialmente simile a quella raccontata e abbia poi, in perfetta buona fede, adattato i suoi dati mnestici personali al contesto che pensava di ricostruire seguendo eventuali domande suggestive degli investigatori?
R8. E’ un’ipotesi possibile, posto che sia davvero necessario individuare un accadimento reale come spunto delle dichiarazioni del teste. Tralasciando il dibattito in aula, nel quale Pucci dice poco o nulla, nei precedenti verbali, se esaminati nella loro successione cronologica, il processo di adeguamento è evidente. Ma dal punto di vista professionale non possiamo dire di più.

D9. Infine, una domanda sulla risposta conclusiva dei periti, in merito all’asserita capacità di Pucci di testimoniare “purché lo voglia”.
R9. Concordiamo, ma a condizione che la testimonianza sia condotta con le cautele  e poi valutata dal giudice nei limiti di cui abbiamo parlato sopra.

Da parte mia, dell’intervistatore / autore del blog, posso solo chiosare il contenuto del colloquio riproponendo un passo dell’interrogatorio dei Pucci a processo, molto citato e  che dovrebbe commentarsi da solo, ma dal quale, in realtà, la corte non trasse le debite conclusioni.
P.M.: Senta, le faccio ancora qualche domanda. Lei, poi, con il Lotti, ha parlato di altri omicidi? Degli altri omicidi del "Mostro"? Con il Lotti.
F.P.: (espressione di diniego) Ma io... Ma che c'è mica scritto, costì?
P.M.: Eh
F.P.: No, lo voglio sapere, perché vu' scrivete un monte di robe, io 'un me lo ricordo...
P.M.: Noi, queste robe, per fortuna le abbiamo anche registrate. Quindi...
F.P.: Abbia pazienza... 'Un mi posso ricordare di ogni cosa.
P.M.: No, ma lei non si deve ricordare cosa c'è scritto qui, capito, signor Pucci?
F.P.: Ecco...
P.M.: Lei si deve ricordare se questi discorsi li ha fatti e se sono veri.
F.P.: Ma io non me lo ricordo.
P.M.: Però, vede, se non se lo ricorda ora, è un fatto; se non se lo ricordava nemmeno prima, è un altro.
F.P.: Eh, non è possibile...
P.M.: Ecco.
F.P.: ... non me ne ricordavo nemmeno prima, sicché... Ora, che vuole, è da tanto tempo che... Chi se ne ricorda! Bah...

(FINE)