giovedì 4 giugno 2015

Auto, confessioni, sentenze

Questa Punto che si vede sul luogo dei delitti comincia a risultare sospetta...


Al primo processo "Compagni di merende" nelle udienze finali del dibattimento (si era già in fase di discussione) l'attenzione tornò a incentrarsi sul possesso da parte del Lotti della Fiat 128 rossa il giorno dell'omicidio di Scopeti. L'avvocato Filastò era riuscito a dimostrare che la FIAT 124 blu era stata di fatto acquistata già in data 3 luglio 1985 (in realtà in data ancora precedente, il 3 luglio essendo la data della scrittura privata autenticata) per cui la 128 doveva essere, se non già demolita, certamente non funzionante. La difesa del Lotti presentò allora un certificato di assicurazione della Fiat 124 con decorrenza 20 settembre 1985, il che portò la Corte a concludere che fino a tale ultima data l'imputato aveva continuato a guidare la 128, non avendo potuto ritirare la vettura nuova in quanto non assicurata. Sull'argomento, la Sentenza di I grado si espresse in questi termini: "I due testi Scherma Luigi e Scherma Roberto (datori di lavoro del Lotti all'epoca) hanno quindi dato conferma all'assunto dello stesso Lotti, che ha fatto presente sulla vicenda che aveva ritirato la FIAT 124 dall'officina Bellini solo dopo la stipula della polizza assicurativa e che fino al 20 settembre 1985 aveva usato la FIAT 128 coupé in modo "regolare": <<...questa 124..l'hanno data.. quando gli era pronto l'assicurazione... quando rigirai l'assicurazione da quell'altra ... io, fino al 20 (settembre), ho adoperato il 128... quando presi (la 124) un potevo mandare du' macchine, ne avevo una sola assicurata ... la 128 la fermai lì… dopo che ho preso il 124... l'è stata diverso tempo ferma... non prima ... dopo ...>> Sicché si deve escludere che il Lotti, alla data dell'8 settembre 1985, non abbia avuto più l'uso della FIAT 128 coupé, auto che ha invece usato tranquillamente, in modo "reqolare", fino al momento del ritiro della FIAT 124, non avvenuto sicuramente prima del 20 settembre 1985".


Il processo di appello perverrà a conclusioni diverse. Dal 17 al 31 maggio 1999 si tenne il processo di appello nei confronti degli imputati Vanni, Lotti, Faggi (la Procura non aveva proposto appello avverso l'assoluzione dell'avvocato Corsi in primo grado). In tale processo, il Lotti, reo confesso, richiedeva, tramite il suo avvocato Bertini, unicamente la riduzione della pena, come pure il ricorso alla Corte Costituzionale, nell'intento di estendere al proprio caso la legislazione premiale sui collaboratori di giustizia. [D.L. 152/1991, art. 8: "Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà"].

(SEGUE)

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