sabato 30 dicembre 2017

Le arringhe dell’avvocato Mazzeo (era Giancarlo Lotti collaboratore di giustizia- Parte prima [revisione dicembre 2017])



Mentre sono in attesa della revisione dal punto di vista giuridico di un nuovo articolo, ripubblico, con qualche modifica, aggiunta e miglioramento,  un vecchio post sullo stesso tema, vedi titolo, nella speranza che possa avere qualche nuovo lettore. 

Immagione tratta dal canale Youtube Mostro di Firenze


Ora che sono state rese disponibili le trascrizioni di quasi tutte le udienze del processo ai Compagni di Merende (1997-98) su Insufficienza di Prove e tutto l’audio dello stesso processo è ascoltabile in audio su Radio Radicale, possiamo renderci meglio conto di quale fu l’approccio critico da parte dei difensori del Vanni alla prova regina contro il loro assistito, ossia la confessione di Giancarlo Lotti e la contemporanea chiamata in correità dello stesso Vanni, Pacciani e altri. Nelle sue conclusioni  (udienze del 3-4 marzo 1998) l’avvocato Mazzeo affronta, in maniera a mio giudizio molto chiara ed efficace, alcune problematiche centrali in quel processo, inerenti la valutazione della confessione, della chiamata in correità, degli indizi o riscontri esterni. Si tratta di argomentazioni prettamente giuridiche che hanno però, come si renderà conto chiunque avrà la pazienza di leggerle o ascoltarle, un enorme riflesso sul piano concreto delle prove valutate in quel processo per decidere la colpevolezza degli imputati.
Vale la pena riportarne qui alcuni punti.

Questa di seguito è la parte introduttiva, in cui Mazzeo cita ampiamente la fondamentale Sentenza di Cassazione 1653/93 (caso Sofri-Marino). Per maggior chiarezza metto in corsivo le citazioni dalla sentenza e tra parentesi i commenti estemporanei dell'avvocato.
<<La Corte di Cassazione su questo argomento così delicato, così infido come la chiamata di correo ha ritenuto opportuno pronunciarsi a Sezioni Unite e ha formulato una regola di giudizio (…) è il caso Sofri, sentenza Marino + altri (…) dove la Suprema Corte dice:
"I problemi relativi all'interpretazione dell'art. 192 comma 3 del C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità, unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, presuppone nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità in sé considerata pone, sotto un duplice aspetto (…): in primo luogo occorre sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (il problema della credibilità del Lotti, confidente e accusatore, ha confessato e accusato) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari , al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità (rapporti Lotti-Vanni, per esempio), e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici  (il catartico sentimento di autoliberazione ... Quindi allora, primo esame che deve fare il giudice: la credibilità; … In secondo luogo, dice la Cassazione), il problema della verifica della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (Allora: intanto vediamo la persona, poi vediamo cosa ci dice…) alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato (e quali sono i criteri per stabilire se il racconto del Lotti ha l'apparenza della verità, è incredibile o credibile? I criteri sono): precisione, coerenza, costanza, spontaneità ( e così via. Avete notato che non mette più disinteresse…) Ovviamente i problemi ora accennati e quelli relativi ai riscontri cosiddetti esterni o oggettivi, concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi e tuttavia il giudice deve compiere l'esame seguendo l'ordine logico sopra indicato (personalità, attendibilità, credibilità, veridicità delle sue narrazioni, riscontri oggettivi) perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, (…) indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa  (quindi: credibilità, attendibilità intrinseca, attendibilità estrinseca).
A questo punto, l'avvocato Mazzeo passa ad esaminare il caso concreto in applicazione della  sentenza della Cassazione.
"I dubbi che si addensano sulla chiamata in sé con riferimento al Lotti. Allora andiamo ad esaminare ad esempio la personalità. Prima di tutto che bisogna fare? La verifica del dichiarante in relazione alla sua personalità. E' assolutamente condivisibile il rappresentante della pubblica accusa laddove vi ha illustrato la personalità del Lotti. Cito testualmente la requisitoria del Pubblico Ministero. Dobbiamo esaminare la sua personalità. Dice così (Ndr: citazioni dalla requisitoria del PM in corsivo; grassetto mio, a sottolineare un passaggio che ritengo importante per il seguito del discorso). E' un emarginato, una personalità debole e sottomettibile, cede alle personalità più forti, è portato a subire qualunque minaccia, anzi, la ingigantisce; è uno che non riesce ad elaborare nessuna difesa, subisce; è una persona che non ha valori (che non ha valori; quanto può essere credibile una persona che non ha valori? Un uomo in vendita, commenterei io; ma andiamo avanti, sentiamo quello che dice il Pubblico Ministero), il mondo intorno a lui è inesistente (quindi problemi di coscienza se deve mettere nei guai qualcuno non se ne porrà; lo dice il Pubblico Ministero e il Pubblico Ministero, direbbe Marco Antonio, è un uomo d'onore, bisogna credergli). L'unica cosa che gli interessa è la soddisfazione di bisogni elementari, primari: un tetto, una macchina seppure usata, le 50.000 lire per andare con le prostitute (mamma mia che personalità); non coltiva sentimenti religiosi (non vi fate fuorviare dal fatto che fosse lì in  quella comunità gestita da un prete); sta in comunità soltanto perché ha bisogno di un tetto  (che cosa si può aggiungere, quale commento bisogna fare? Uno solo, questo lo faccio io, non è del Pubblico Ministero: tipo ideale di calunniatore per proprio tornaconto).
Se il giudice deve prima di tutto, nell'ordine logico dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esaminare la personalità per evidentemente fugare i dubbi, chiarire gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, quindi prima di tutto la personalità, lasciamo perdere quello che ha dichiarato, che elemento è questo? E qui c'è da allargare le braccia, signori. Questo è il peggior tipo di chiamante in correità che si può trovare sulla sua strada un giudice (…) che deve decidere sul destino delle persone con uno che non ha valori, il mondo intorno a lui è inesistente, l'unica cosa che gli interessa son le cinquantamila lire per andare con le prostitute, non coltiva sentimenti religiosi (…) Qui si parte da un materiale, signori, che (…) qui abbiamo raschiato il fondo del barile con un uomo così, si parla di attendibile, inattendibile, questo è la quintessenza dell'inattendibilità."
Sentiamo ora cosa dice l'avvocato Mazzeo sulla valenza giudiziaria della confessione.
"Se c'è una prova, un mezzo di prova che è veramente delicatissimo, e queste sono parole della suprema Corte di Cassazione, è proprio la confessione. (…) E quindi, la confessione non è quella specie di meccanismo automatico o semiautomatico che vi ha descritto il Pubblico Ministero, è un mezzo di prova delicatissimo perché le motivazioni che possono indurre una persona, in un giudizio penale, ad andare in qualche modo contro natura accusandosi, perché l'istinto naturale, primordiale dell'uomo è quello di difendersi, non di accusarsi, quello di negare le proprie responsabilità, non di ammetterle, quindi ci troviamo già di fronte ad una situazione in cui il giudizio deve essere particolarmente sveglio, ecco, c'è uno che confessa, la prima regola, la prima regola vorrei dire pratica, di buon senso comune, non di giudizio positivo, è di dire: ma perché confessa costui? Chiediamoci perché? Se lo chiede molto bene, dai tempi dei tempi, il legislatore che ha previsto infatti nel codice penale il reato di autocalunnia. L'autocalunnia è la fattispecie in cui c'è un soggetto il quale falsamente confessa di essere colpevole di qualche reato. Il legislatore l'ha previsto questo come figura autonoma di reato contro l'amministrazione della giustizia, perché chi confessa falsamente di aver commesso un reato in pratica intralcia il libero corso della giustizia, perché magari distoglie l'attenzione degli inquirenti e dei giudici dal vero colpevole. Quali sono le motivazioni che possono spingere una persona a confessarsi colpevole? Esemplificazioni di (false) confessioni dovute ad infermità di mente, altro squilibrio psichico, a fanatismo, ad auto- ed etero-suggestione, a ragioni di lucro, a spirito di omertà. (…) Noi siamo qui per stabilire se la confessione che riguarda questo processo è vera o falsa. (…) Dice la Cassazione in quella sentenza 26 settembre 1996 n. 8724: <<La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo carico deve essere condotta e motivata in base ai criteri elencati nel I comma dell'art. 192>> quando si dice appunto  << il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati>> niente riscontri oggettivi, non necessariamente, una confessione può essere ritenuta valida, vera, al di là dei riscontri oggettivi, semplicemente alla base di una valutazione congrua, evidentemente, e logicamente corretta della credibilità intrinseca e della attendibilità intrinseca, non estrinseca, senza riscontri, di colui che si confessa (colpevole). Per esempio una confessione evidentemente frutto di un catartico sentimento di espiazione – e questo certamente non è il caso del Lotti – quella potrebbe essere considerata sufficiente, di per sé, senza bisogno di riscontri, una prova sufficiente a fondare la condanna di chi? Di colui che si confessa colpevole, cioè a dire del Lotti, per tornare a noi. (…) Dice la Cassazione (…): <<Ne consegue che la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza nell'ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità, l'attendibilità, fornendo le ragioni per cui deve respingersi ogni intento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione del soggetto.>>”

Questo volume contiene un articolo di Pier Luigi Vigna sulla gestione giudiziaria dei pentiti


Il quadro è abbastanza chiaro. Di mio, aggiungo una citazione da un articolo dell’illustre giurista Franco Cordero (da F. CORDERO, La confessione nel quadro decisorio, in La giustizia penale e la fluidità del sapere: ragionamento sul metodo, Padova, a cura di L. De Cataldo Neuburger, 1988,): <<In quanto atto narrativo dell'imputato la confessione è una prova: nessun dubbio che sia una prova. Può darsi che sia una prova che non vale niente, da cui un giudice attento non si lascia persuadere, ma è una prova. E' una prova, ma una prova sospetta; sospetta perché, a differenza del testimone l'imputato non è obbligato a rispondere in modo veridico, non rischia niente qualunque cosa dica. (…) quindi è molto importante studiare i motivi, puri o impuri, che lo inducono a parlare in quel senso>>.
Mazzeo parla poi dei riscontri necessari  per validare la chiamata in correità; ossia, dando anche per ammessa la credibilità intrinseca delle dichiarazioni autoaccusatorie del Lotti, di quanto necessario per provare la partecipazione ai delitti di Mario Vanni (come è ben noto, Pacciani non è parte di questo processo e comunque al momento della sua conclusione è già defunto).
"I riscontri… (Ndr: per validare la chiamata in correità) occorrono quindi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. Gli altri elementi di prova, la suprema Corte ha avuto modo di spiegare in più occasioni che non c'è limite qui…; altri elementi di prova può essere prova diretta, prova indiretta, prova provata, indizi – indizi, uso sempre il plurale perché lo usa il legislatore, indizi, certi, numerosi, gravi precisi, concordanti, i requisiti degli indizi – anche gli indizi possono rappresentare riscontri, siete stati voi sommersi da una raffica di cosiddetti indizi nella prima settimana di discussione, da una raffica di cosiddetti riscontri oggettivi, io molto sommessamente dico che non ho mai sentito usare la parola indizio o riscontro oggettivo così a sproposito come in questo processo (…); qui si è parlato soprattutto di riscontri che, nelle parole di coloro che hanno parlato sarebbero indizi, ad esempio questo carosello di macchine in prossimità dei luoghi dei delitti di Vicchio e di Scopeti, questa girandola di macchine, una, due, bianca, nera, rossa, chiara, scura in ore prossime a quelle degli omicidi in luoghi prossimi a quelli degli omicidi, questo è l'indizio; non è un indizio, lo vedremo. (…) Quindi, la differenza che passa tra l'indizio e il sospetto, tra ciò che è e ciò che si vuol vedere. Cosa sono gli indizi. Allora Cassazione 4 aprile 1968: <<Gli indizi si differenziano profondamente dalle congetture perché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti, opinioni, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi collegati tra loro in guisa che per forza logica sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione>>. Cassazione 25 marzo 1976 caso Milena Sutter: <<Gli indizi devono portare ad un convincimento che non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole>>. Cassazione 25 maggio 1995: <<La circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa: tale requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 del C.P.P. – [infatti l'art.192 usa questi aggettivi: gravi, precisi, concordanti ]– è da ritenersi insito nella precisione di tale precetto. Con la certezza dell'indizio infatti viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica – [cioè la prova indiretta] –su di un fatto solo verosimilmente accaduto, supposto od intuìto, inammissibilmente valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, personali impressioni o immaginazioni del decidente>>. Guardate quante parole: impressioni, suggestioni, immaginazioni, sospetti, ipotesi di lavoro, desideri; hanno desiderato che in quelle macchine che giravano intorno a Vicchio quella sera ci fosse il Vanni, ma nessuno l'ha detto che c'era Vanni. Il Vanni non lo nomina nessuno: quello sarebbe stato un indizio, perbacco, dice: <<Ha visto Vanni in una di quelle due macchine che giravano là intorno>>. Cassazione (ndr: non cita gli estremi): <<La correlazione tra circostanza indiziante e il fatto da provare deve essere tale da escludere la possibilità di una diversa soluzione>>. Questi (ndr: intende il fatto che i testimoni descrivono delle macchine - vedi sopra) non sono neanche indizi, sono sospetti."
Sulla base di queste massime di Cassazione citate dall'avvocato Mazzeo possiamo per conto nostro valutare la forza degli indizi che furono raccolti non solo nel processo ai Compagni di merende (dove in realtà i riscontri oggettivi mancano totalmente, essendo il Vanni stato condannato unicamente sulla base delle accuse del Lotti riscontrate, abbiamo visto altrove come, da Pucci, in tre  casi su quattro solo de relato), ma anche nel corso delle indagini precedenti (e successive).
Ad esempio: Salvatore Vinci: per la morte della prima moglie, nessuno; per i delitti seriali uno straccio con macchie di sangue e residui di polvere da sparo; sangue  che però non poté essere direttamente collegato alle vittime, polvere che non poté essere collegata all'arma dei delitti.
Ad esempio: Pietro Pacciani: un album da disegno che non è certo appartenesse alle vittime tedesche, un proiettile cal. 22 che non è certo fosse stato incamerato nell'arma dei delitti.
Ad esempio Francesco Calamandrei: il nulla più assoluto, a parte le dichiarazioni di una moglie mentalmente disturbata.
Un ben misero raccolto, dal quale ancor più risalta il valore di prova diretta e definitiva della confessione, che però andrebbe molto attentamente vagliata dal giudice per quanto riguarda la propria intrinseca credibilità. E non è un caso che in tutta la storia gli unici processi che si concludano con la condanna dei presunti colpevoli sono quelli fondati sulla confessione: il processo Mele del 1970, il processo ai Compagni di Merende 1997-98. 



Per trattare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto-accusatorie del Lotti, trasferiamoci ora, sempre in compagnia dell'avvocato Mazzeo, al processo di Appello (1999), ove si argomenta ancora sulla base della Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite già citata (quella del caso Marino – Sofri) criticando l'assunto con il quale la Corte di Assise ha giustificato le innumerevoli incoerenze ed evoluzioni del racconto di Lotti nel tempo, dai primi interrogatori in qualità di teste al dibattimento. 
"Quindi, credibilità del personaggio, dice la Suprema Corte a sezioni unite, <<problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche del racconto in base ai canoni della spontaneità>>, poi vedremo, <<della coerenza, della verosimiglianza, della puntualità>>. Il giudice di primo grado nell'incipit, si potrebbe dire, a pag. 25 ha sentito il bisogno di una premessa e io devo leggerla questa premessa perché qui si parla di sentenze di primo grado. Dice così: <<Premessa, prima di entrare in argomento giova comunque premettere ad inquadramento dell'intera vicenda quanto ha dichiarato il Lotti nella parte finale dell'istruttoria dibattimentale, quando, rispondendo alle domande che gli sono state fatte in sede di esame e di controesame, ha finalmente chiarito la sua posizione indicando il suo vero ruolo di palo e il contributo che aveva dato, così agli altri in occasione della materiale esecuzione dei duplici omicidi limitatamente però a quelli di Scopeti, Vicchio, Giogoli e Baccaiano, non avendo partecipato al duplice omicidio di Calenzano. Con tali ultime dichiarazioni il Lotti ha dunque abbandonato la linea difensiva, del tutto assurda ed inverosimile, seguita fino ad allora, linea che mirava a far credere in un primo momento, era stato soltanto un occasionale spettatore dell'accaduto -prime dichiarazioni - e successivamente che aveva invece partecipato ai vari episodi di omicidio però soltanto per costrizione del Pacciani - intermedie dichiarazioni - tale premessa appare dunque doverosa non solo ai fini di meglio capire la successione dei fatti ma anche e soprattutto al fine di meglio valutare la credibilità del Lotti, posto che le sue prime ed intermedie dichiarazioni non sono sempre in linea-  [A.M.:io direi eufemisticamente, si dice così] - non sono sempre in linea con le ultime perché allora il Lotti aveva avuto tutto l'interesse a dare una versione di comodo – [A.M.: attenzione a questa espressione] -, dalla quale risultasse la sua presenza sul posto, ma non il ruolo realmente ricoperto, si spiegano così alcune inesattezze o contraddizioni rispetto alle dichiarazioni finali.>> Ecco, l'ignaro lettore che si imbatte a pag. 25/26 della sentenza, ad avviso di questo difensore, non ha più bisogno neanche di andare avanti e di leggersi le altre 200 pagine perché ha già capito che la sentenza sarà sul punto centrale della causa che è la questione della credibilità del dichiarante, del confessore e chiamante in correità, la sentenza ha già detto la sua, ha già fornito al Lotti una patente, una patente di credibilità, ha detto:  io ti credo e anche se in certe tue affermazioni, dichiarazioni appari o sei oggettivamente, perché in contrasto con risultanze processuali con fatti accertati, non credibile, io comunque ti assolvo perché tu quelle dichiarazioni non veritiere le hai fatte , le hai rese, con riferimento a questa versione di comodo che tendeva a sminuire il tuo reale ruolo di palo che avevi concretamente assunto in queste vicende delittuose. Allora la sentenza, questa premessa, contiene una serie di errori, errori di fatto ed errori di diritto. Errori di fatto perché si riassume tutte la congerie delle dichiarazioni del Lotti, dalle indagini preliminari fino all'incidente probatorio, fino all'esame dibattimentale, distinguendolo in tre fasi o momenti successivi: dichiarazioni iniziali/intermedie/finali e si dice che il ruolo di palo, di complice istituzionale, ad ogni effetto in questo sodalizio criminale egli lo avrebbe confessato soltanto nella fase finale, quando finalmente rispondendo ha chiarito la sua posizione. Non è vero (…)".
"E allora, torniamo alla Suprema Corte, torniamo ai canoni che devono guidare con umiltà il percorso del magistrato che adopera il buon senso comune e che non intende essere offeso da queste cose. Si parlava di questo con riferimento agli aggiustamenti del racconto, alle modifiche del racconto, perché è evidente che i racconti qui bisogna dire, perché è evidente che in due anni e mezzo il Lotti ha reso vari racconti, quindi i racconti è umano che presentino, che possano presentare sfasature, incoerenze e quindi che ci possano essere anche delle contraddizioni, purché queste contraddizioni non riguardino dati decisivi- dice la Suprema Corte -, ma riguardino soltanto dati di contorno, perché siamo fatti anche noi, voglio dire, di cellule e quindi la memoria umana specie quando si parla di fatti successi 10-15 anni prima può essere fallace, ma, attenzione, qual è il criterio che deve guidare il giudicante? Qui parlano della sentenza Sofri-Marino: <<In relazione ai singoli episodi chiave del racconto del Marino è mancato nell'analisi critica dei giudici un momento essenziale del procedimento logico diretto a stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la rilevanza e la significatività delle lacune e della contraddizioni, per saggiare l'attendibilità dell'insieme e la schiettezza dei successivi aggiustamenti e delle correzioni, onde stabilire se si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico ovvero>>  ed è il nostro caso <<dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.>>  (…) L'aggiustamento del racconto, se è spontaneo, se è non provocato da contestazioni o da risultanze processuali insanabilmente in contrasto con il racconto è ammesso evidentemente, perché fa parte della natura umana non avere la perfezione di una macchina, ma quando questo aggiustamento avviene dopo che ci sono state le contestazioni, dopo che si è fatto presente che il racconto in questo caso contrasta insanabilmente con dati processuali e probatori acquisiti altrove, questo aggiustamento, lungi dall'essere spontaneo, è semmai un'indicazione ben precisa per il magistrato che si tratta appunto di un <<adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni da far quadrare con essa>>".
Questi i passaggi che ritengo centrali nelle conclusioni dell’avvocato Mazzeo nei processi di I e II grado.E’ tempo di concludere con alcune considerazioni del tutto personali. La confessione del Lotti, nonostante con tutta evidenza non rispetti i canoni fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione (precisione, costanza, coerenza, spontaneità e così via) e nonostante la personalità del reo confesso dia adito a dubbi fondati sulle sue motivazioni, viene giudicata credibile (incredibilmente credibile, mi si perdoni il calembour). Il fatto si è che la Pubblica Accusa, in mancanza di riscontri oggettivi quali potrebbero essere la pistola o i feticci, si presenta al processo con un'arma imbattibile, un testimone oculare (Fernando Pucci) che conferma (da testimone e non da imputato, quindi obbligato a dire la verità) la scena narrata dal Lotti riguardo all'ultimo delitto. Accertato che due testi (di cui è uno è anche imputato e quindi assumerà su di sé le conseguenze penali del suo dire) hanno visto Pacciani e Vanni uccidere a Scopeti, tutto il resto viene da sé, andando a ritroso nel tempo. Senza il riscontro di Pucci, la testimonianza di Lotti non varrebbe niente, perché unus testis nullus testis, come insegnava già Mosé: “Un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato; qualunque peccato uno abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni.”(Deut. 19,15) Ma di quanto valga veramente il riscontro di Pucci abbiamo già parlato.
La scelta fatta dalla Procura di non indagare il Pucci per concorso o quanto meno favoreggiamento, permettendogli così di testimoniare e fungere da riscontro, quel riscontro che era necessitato dall’art. 192 C.P.P.), si rivela quindi assai azzeccata dal punto di vista accusatorio. Lotti e Pucci, pur in posizioni processuali del tutto diverse e dicendo spesso anche cose diverse, salvo poi correggersi in corsa, stanno in piedi insieme (simul stabunt vel simul cadent). A conclusione della vicenda, la Cassazione sentenzierà: <<Il Pucci offre il riscontro, a volte diretto, altre volte indiretto, alle dichiarazioni, auto ed eteroaccusatorie del Lotti. Egli non è solo il testimone oculare dell'omicidio dei due francesi in contrada Scopeti di San Casciano Val di Pesa, ma è anche il teste "de relato" dell'omicidio di Vicchio di Mugello, di Giogoli, di Baccaiano, avendo raccolto di volta in volta le confidenze dell'amico sulle loro modalità di svolgimento e sulle persone che vi prendevano parte.>> Ciò comporta che i difensori del Vanni, nei cui confronti si leggono spesso accuse dure e a mio parere immotivate, dovevano seguire una tattica obbligata; non potendo dimostrare che Vanni non aveva partecipato agli omicidi (poiché due testi affermavano di averlo visto; né si poteva sperare di rinvenire, a tanti anni di distanza alibi o testimoni contrari) potevano soltanto minare la credibilità dei testi stessi, dimostrare che stavano dicendo il falso; e quale modo migliore se non quello di negare che i due fossero sul posto, che avessero davvero visto qualcosa? L'ansia di smentire la veridicità del racconto portò però ad appuntarsi troppo spesso e troppo a lungo su dettagli e particolari; argomentazioni che entrambi i tribunali ebbero poi agio di rigettare adducendo difetti della memoria, il lungo tempo passato, difficoltà di comprensione ed esposizione dei testi. Forse ci si poteva concentrare di più sull’incredibilità generale del racconto, sui cambi di versione, sulle dichiarazioni “a rate” di entrambi. Il risultato è quello che conosciamo, ma forse non si poteva fare di più.



Il funerale di Mario Vanni



Chiudo l’articolo riportando un breve testo tratto dal “Corriere fiorentino” (15 aprile 2009) in occasione del funerale di Mario Vanni:
L'ultimo saluto a «Torsolo»
I parenti: «Era innocente»
Mario Vanni è stato sepolto stamani nel cimitero di San Casciano Val di Pesa, dove è nato e ha vissuto. I funerali si sono svolti in maniera molto semplice: presenti nove parenti e due compaesani
Condannato dalle aule di giustizia, ma innocente per i parenti. Mario Vanni, l’ex postino di San Casciano Val di Pesa, condannato per quattro degli otto duplici omicidi del Mostro di Firenze, è stato così difeso dai parenti nel giorno del suo funerale. Vanni è stato sepolto stamani nel cimitero di San Casciano Val di Pesa, dove è nato e ha vissuto. funerali si sono svolti in maniera molto semplice: presenti nove parenti e due compaesani. Ad accompagnare la bara dell’uomo che coniò la frase «Compagni di merende», e si è sempre dichiarato estraneo agli omicidi, c’erano la sorella Grazia con il marito, le nipoti Alessandra, Stefanella e Francesca, il nipote Paolo con la moglie, due cugini e due conoscenti del paese. Con loro il vicario emerito di San Casciano, monsignor Renzo Pulidori, che ha benedetto la bara e pronunciato una preghiera. Dopo alcuni minuti di raccoglimento del piccolo gruppo si è proceduto alle esequie, la bara, in legno chiaro, è stata calata nella tomba. Un cespuglio di fiori, tra cui rose rosse e bianche, hanno quindi ricoperto la sepoltura.

LA DIFESA DEI PARENTI - «Sono sempre stata convinta e ne rimango tuttora - ha commentato dopo il funerale la nipote Alessandra Bartalesi - che mio zio Mario non c’entrava nulla con i delitti del Mostro, ma c’è chi in tanti anni, ha fatto di tutto perché lui alla fine diventasse l’assassino di una storia a cui era estraneo». Anche un altro nipote, Paolo Vanni, difende lo zio: «Per me - ha detto - rimarrà sempre lo zio che in paese chiamavano Torsolo, cioè uno che valeva poco, uno che io ho sempre visto come un uomo con l’orologio rimasto fermo a 30/40 anni indietro, con problemi di ubriachezza e un’esistenza sgangherata, ma non quella di un assassino». «Si dice che - ha continuato il nipote - per alcuni è morto da condannato dei delitti del Mostro, ma noi parenti sappiamo invece che se ne è andato in pace, senza queste colpe». I parenti hanno ricordato che gli ultimi anni in casa di riposo Mario Vanni li ha trascorsi molto serenamente. Fino a pochi mesi prima di morire chiedeva notizie di loro e del paese, poi piano piano ha smesso per le condizioni di salute che si aggravavano. Circa un anno fa, tra l’altro, mandò a chiamare il vicario di San Casciano. «Andai a trovarlo - ha ricordato monsignor Renzo Pulidori - e più volte mi ripeté di essere innocente. Tuttavia alternava momenti di lucidità ad altri di minor presenza. Mi disse anche che appena avesse potuto avrebbe fatto un viaggio in America, lui che non si era mai mosso da San Casciano».

9 commenti:

  1. "Avvocato, ma quando me lo fanno il processo?"
    Una delle ultime frasi di Vanni a Filastò che ben chiarisce su chi si sono accaniti.

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  2. ciao Frank,
    innanzitutto: auguri di buon 2018.

    Poi... non propriamente relativo a status giuridici e arrighe, ma nemmeno off-topic con le vicende mdf (visto che la firma è il noto profiler Jhon Douglas dell'FBI):
    ti è capiato di leggere il suo "Mind Hunter"?
    Interessante (non la biografia o gli aneddoti in sè, ma il sacco di 'spunti di utili riflesssioni' sui SK che ovviamente contiene, ben ovviamnete applicabili anche a questo caso), te (e a tutti gli appassionati delle vicende mdf) ne consiglio la lettura.

    Hazet

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    1. Sto attualmente vedendo la serie Netflix dello stesso titolo, che mi risulta tratta dal volume. Cinematograficamente vale poco, ma le interviste con i serial killers sono interessanti. Per ora (sono a metà) non ho trovato traccia di sette esoteriche né di mandanti.
      Auguri di felice 2018 possibilmente senza chilometriche polemiche.
      ciao

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    2. non sapevo di netflix... ma cmq preferisco leggere :).
      Comunque, mi riferivo ad alcune "perle" (in senso positivo del termine) di cosa-sì e cosa-no e di cosa-come, per quando si indaga su un SK (imho, molto attinenti attualmente al caso... e che rilette oggi in confronto storico con la vicenda mdf danno da pensare e dovrebbero far riflettere su qualche "altarino" in merito alla perizia richiesta alla FBI).


      e mhò spumante e nanna per un par di giorni.

      enjoy le feste!

      Hazet

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  3. La serie "Mind Hunter" parte lenta ma è davvero un piccolo capolavoro del genere. Nella seconda serie ci sarà la Manson family. E' la generazione di profilers successivi a Douglas ad essersi occupati di s.k. in coppia e di gruppo. Non poteva fare tutto lui... :)
    Nel merito del post. La chiave di volta fu Pucci che supportava le confessioni di Lotti, questo è "pacifico". Nel caso Soffri/Marino questo appoggio testimoniale non c'era. Voglio dire che -forse- l'avvocato Mazzeo assimilò situazioni diverse.
    Buon anno a tutti voi.

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  4. Trovo del tutto condivisibili le considerazioni dell'Autore del blog sulla scelta "obbligata" che i difensori di Vanni hanno dovuto operare in fatto di strategia processuale, incentrata sullo screditamento delle dichiarazioni rese da Pucci come sedicente testimone e da Lotti come sedicente chiamante in correità. Probabilmente, sull'insuccesso ha inciso anche la limitatezza di mezzi che per forza di cose essi avevano a disposizione: intendo dire che, ad esempio, se vi fosse stato un consulente tecnico di parte per la difesa Vanni nelle perizie psichiatriche cui furono sottoposti Pucci e Lotti e se avesse potuto essere svolto un lavoro certosino e processualmente spendibile per rintracciare tutto quanto era già di pubblico dominio sulla dinamica dei delitti commessi tra l'82 e l'85 sulla base di articoli di giornale e trasmissioni TV, la difesa Vanni avrebbe probabilmente avuto qualche "chance" in più. Questa non vuol essere una critica ai due eccellenti Avvocati (Filastò e Mazzeo), perché, come ho detto, c'è da tener conto che i mezzi (finanziari ed umani) che ebbero a disposizione dovettero essere indubbiamente limitati e non comparabili con quelli di cui poté avvalersi la pubblica accusa. Un cordiale saluto.

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    1. Grazie di essere stato tra i pochi ad aver avuto la pazienza e l'interesse per leggermi.

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  5. Precisione, coerenza, costanza, spontaneità: i criteri oggettivi per vagliare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni. Ora, prescindendo dal difetto di costanza nella fattispecie (v. ad es. gli aggiustamenti sulla questione dell'utilizzo della 128 nel 1985), quale criterio, se mai è stato definito, deve ritenersi violato nel caso di dichiarazioni che ripetutamente rappresentano eventi che fanno a pugni con il senso comune (i primi colpi di pistola lasciati esplodere a Giogoli ad un soggetto della cui confidenza con l'arma da fuoco nulla si sapeva e che dice che mai prima d'allora aveva maneggiato un'arma del genere; la richiesta di non andar via a Baccaiano e il L. che si allontana "piano piano", mentre passano automobili nell'imminenza del delitto; lo scavo di buche per occultare non si sa che nelle immediate vicinanze dei luoghi di alcuni dei duplici omicidi, dove di lì a poco sarebbero confluite le forze dell'ordine con i curiosi; ecc.ecc.ecc.).

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  6. Reimarus,
    la cosa che più fa a pugni col 'senso comune' (e la logica e l'esperienza storica), è che:
    1) sei un sodale di un gruppo criminale, ricercatissimo!, che uccide e mutila gente a sangue freddo
    2) per questo delitto premeditato ti è stato assegnato, dai tuoi complici, il ruolo di "palo"

    E tu che fai?
    3) prima te ne vai a Firenze a mignotte, su un'auto scassata (ferma) e senza corretto contrassegno assicurativo (così, per essere sicurissimo di non rischiare di lasciare in tuoi complici in ambasce)
    4) poi, solo perchè lo scassone d'auto non ti ha lasciato a piedi per la strada: arrivi (ma in ritardo: i tuoi complici sono già lì (...che si grattano, in attesa del tanto necessario "palo" per iniziare... tanto, che rischio c'è a star lì 5 minuti o 5 ore?)
    5) e ciliegina sulla torta: ti porti pure appresso un estraneo al sodalizio (e rigorosamente senza aver nemmeno prima avvertito i tuoi complici di ciò)
    6) durante l'esecuzione del delitto, tu, palo, manco fai il palo (avrebbe dovuto stare a livello della strada asfaltata), e ti avvicini fino a d una decina di metri dal delitto (che ti guardi tutto per filo e per segno)

    Ma non finisce nemmeno qui, perchè a delitto compiuto:
    7) l'estraneo manifesta pure l'intenzione che sarebbe meglio andare dalle FFOO a raccontare ciò a cui si è assistito
    8) peccato che, nella stessa nottata, nè negli anni (e tanti) a venire: al testimone estraneo al sodalizio non capiti nulla di nulla, nè la sua bocca venga chiusa in modo definitivo.

    Hey Reimarus:
    che ci vuoi fare:
    - il NOSTRO 'buon senso' vale picche a briscola fiori davanti alla "discrezionalità" dei giudici.

    hazet

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